N. 861 ORDINANZA 5 - 21 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Responsabilita' civile del datore di lavoro Accertamento di fatti in sede penale a cui questi non sia dato di intervenire - Natura vincolante - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 102/1981) Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, terzo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma). Lavoro - Responsabilita' penale - Impossibilita' del condannato di contestare la propria responsabilita' in sede civile nei confronti di soggetti non costituitisi parte civile del processo penale - Manifesta infondatezza. (D.P.R. n. 1124/1965, art. 10, secondo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma)(GU n.30 del 27-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel testo risultante dalla sentenza n. 22 del 1967 della Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1987 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.a. Ceramica Keramus ed altro, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Modena, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimita', in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.: a) dell'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui dispone che, nel giudizio di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perche' non posto in condizione di intervenire; b) del secondo comma dello stesso art. 10 nella parte in cui dispone che il condannato in sede penale non possa piu' contestare la propria responsabilita' nel giudizio civile "anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio penale, perche' non legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto non posti in grado di parteciparvi"; che, nel giudizio innanzi alla Corte, si e' costituito l'INAIL ed e' altresi' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che la prima questione e' manifestamente inammissibile perche' la norma impugnata, precisamente in parte qua, e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte n. 102 del 1981; onde l'odierna denuncia e' sostanzialmente carente di oggetto; che, a sua volta, la seconda questione e' manifestamente infondata, poiche' nessuna discriminazione sul terreno della difesa puo' evidentemente derivare all'imputato dalla opponibilita' (nelle successive sedi in cui rilevi) del giudicato di condanna formatosi nel processo penale, cui egli abbia partecipato e nel quale gli siano stati garantiti tutti i diritti di difesa (tra i quali, ovviamente, non rientra quello di instaurare il contraddittorio con tutti i possibili danneggiati civili); Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE a) Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe; b) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965 cit., sollevata dal Pretore di Modena con la medesima ordinanza. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1244