N. 864 ORDINANZA 5 - 21 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Locazione - Sfratto - Fissazione di nuova data di esecuzione del provvedimento di rilascio di abitazione - Cessazione dell'applicabilita' della norma - Jus superveniens: d.-l. 8 febbraio 1988, n. 26, art. 1, nel testo sostituito dalla legge di conversione 8 aprile 1988, n. 108 - Restituzione degli atti al giudice a quo. (D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2). (Cost., art. 3)(GU n.30 del 27-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 2, del d.l. 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10 e 14 del d.l. 25 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonche' disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 1983, n. 637, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1987 dal Pretore di Milano nel procedimenti civile vertente tra Governi Mario e Alessi Cattaneo Liana, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Milano ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 2, del d.l. 12 settembre 1983, n. 462, conv., con modif., nella legge 10 novembre 1983, n. 637, nella parte in cui collega la cessazione dell'applicabilita' della normativa (legge n. 94 del 1982) di nuova fissazione della data di esecuzione del provvedimento di rilascio di abitazione alla data di scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984, per preteso contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata privilegerebbe, ai fini suddetti, i contratti scaduti prima della menzionata data rispetto a quelli venuti a scadenza successivamente; Considerato che dopo l'ordinanza di rimessione e' entrato in vigore il d.l. 8 febbraio 1988, n. 26, il cui art. 1, nel testo sostituito dalla legge di conv. 8 aprile 1988, n. 108, ha sospeso fino al 31 dicembre 1988 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprieta' privata e pubblica adibiti ad uso di abitazione, nei comuni di cui all'art. 1 del d.l. 29 ottobre 1986, n. 708, conv., con modif., nella legge 23 dicembre 1986, n. 899, fra i quali certamente e' compreso il Comune di Milano; che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della questione alla stregua di tale sopravvenuta disposizione; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1247