N. 867 ORDINANZA 6 - 21 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Istruzione pubblica - Provvedimenti dei docenti dei corsi
 d'istruzione elementare - Passaggio da una classe ad altra Ricorso al
 g.o. - Mancata previsione - Manifesta infondatezza.  (Legge 4 agosto
 1977, n. 517, art. 1).  (Cost., artt. 2, 3, 24, 29, 30 e 34)
(GU n.30 del 27-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 4
 agosto  1977,  n.  517  ("Norme  sulla  valutazione  degli  alunni  e
 sull'abolizione  degli  esami  di  riparazione nonche' altre norme di
 modifica dell'ordinamento scolastico"), promosso con ordinanza emessa
 il  15  settembre  1987 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento
 civile vertente tra Palladino Giuseppe ed altra e  la  Direzione  del
 Circolo  didattico  Sampierdarena II ed altro, iscritta al n. 808 del
 registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 giugno 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Sampierdarena,  con  ordinanza  15
 settembre 1987 (R.O. n. 808  del  1987)  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1 della l. 4 agosto 1977, n.
 517, nella parte in cui non  prevede  che,  avverso  i  provvedimenti
 dell'insegnante  o  degl'insegnanti  di  classe relativi al passaggio
 degli  alunni  dall'una  all'altra  classe  del  corso   d'istruzione
 elementare,  sia  consentito  ai  genitori, in proprio e quali legali
 rappresentanti dei figli minori, ricorso al giudice ordinario;
      che la questione e' stata sollevata in riferimento agli artt. 2,
 3, 24, 29, 30 e 34 Cost. sotto il profilo che esisterebbe al riguardo
 un  diritto assoluto, non adeguatamente tutelabile dinanzi al giudice
 amministrativo,  competente  a  conoscere  della   legittimita'   dei
 provvedimenti  su  detti,  in  quanto la norma impugnata configura la
 posizione dei genitori e degli alunni come interesse legittimo;
      che  appare  evidente la manifesta infondatezza della questione,
 in quanto  nessuno  degli  articoli  della  Costituzione  anzi  detti
 garantisce,   in  relazione  alla  carriera  scolastica,  un  diritto
 soggettivo assoluto, mentre  il  riconoscimento  al  riguardo  di  un
 interesse   legittimo  appare  idoneo  a  garantire  adeguata  tutela
 (costituzionalmente garantita:  art.  24,  primo  comma;  103,  primo
 comma;  113  Cost.)  alla  posizione  soggettiva  degl'interessati ai
 quali, con il ricorso agli organi  di  giustizia  amministrativa,  e'
 assicurato   il  controllo  giudiziale  della  legalita'  dell'azione
 dell'amministrazione   scolastica,    attraverso    la    valutazione
 dell'esercizio   della  discrezionalita'  amministrativa  e,  ove  ne
 ricorrano le  circostanze,  l'annullamento  degli  atti  illegittimi,
 accompagnato  dalla  possibilita'  di  tutela  cautelare,  in fase di
 sempre piu' incisiva espansione, in un ambito di esclusiva pertinenza
 del giudice amministrativo;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953,  n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1 della l. 4 agosto  1977,  n.  517  ("Norme
 sulla  valutazione  degli  alunni  e  sull'abolizione  degli esami di
 riparazione  nonche'  altre  norme   di   modifica   dell'ordinamento
 scolastico"), sollevata dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 15
 settembre 1987 (n. 808 del R.O. 1987), in riferimento agli  artt.  2,
 3, 24, 29, 30 e 34 Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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