N. 867 ORDINANZA 6 - 21 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Istruzione pubblica - Provvedimenti dei docenti dei corsi d'istruzione elementare - Passaggio da una classe ad altra Ricorso al g.o. - Mancata previsione - Manifesta infondatezza. (Legge 4 agosto 1977, n. 517, art. 1). (Cost., artt. 2, 3, 24, 29, 30 e 34)(GU n.30 del 27-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1977, n. 517 ("Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonche' altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico"), promosso con ordinanza emessa il 15 settembre 1987 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento civile vertente tra Palladino Giuseppe ed altra e la Direzione del Circolo didattico Sampierdarena II ed altro, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Pretore di Sampierdarena, con ordinanza 15 settembre 1987 (R.O. n. 808 del 1987) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della l. 4 agosto 1977, n. 517, nella parte in cui non prevede che, avverso i provvedimenti dell'insegnante o degl'insegnanti di classe relativi al passaggio degli alunni dall'una all'altra classe del corso d'istruzione elementare, sia consentito ai genitori, in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori, ricorso al giudice ordinario; che la questione e' stata sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30 e 34 Cost. sotto il profilo che esisterebbe al riguardo un diritto assoluto, non adeguatamente tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, competente a conoscere della legittimita' dei provvedimenti su detti, in quanto la norma impugnata configura la posizione dei genitori e degli alunni come interesse legittimo; che appare evidente la manifesta infondatezza della questione, in quanto nessuno degli articoli della Costituzione anzi detti garantisce, in relazione alla carriera scolastica, un diritto soggettivo assoluto, mentre il riconoscimento al riguardo di un interesse legittimo appare idoneo a garantire adeguata tutela (costituzionalmente garantita: art. 24, primo comma; 103, primo comma; 113 Cost.) alla posizione soggettiva degl'interessati ai quali, con il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, e' assicurato il controllo giudiziale della legalita' dell'azione dell'amministrazione scolastica, attraverso la valutazione dell'esercizio della discrezionalita' amministrativa e, ove ne ricorrano le circostanze, l'annullamento degli atti illegittimi, accompagnato dalla possibilita' di tutela cautelare, in fase di sempre piu' incisiva espansione, in un ambito di esclusiva pertinenza del giudice amministrativo; Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della l. 4 agosto 1977, n. 517 ("Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonche' altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico"), sollevata dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 15 settembre 1987 (n. 808 del R.O. 1987), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30 e 34 Cost. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1250