N. 869 ORDINANZA 6 - 21 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Impiegati dello Stato - Indennita' integrativa speciale - Base di computo della indennita' di buonuscita ENPAS - Esclusione - Questione gia' dichiarata inammissibile (sentenza n. 408/1988) - Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185). (Cost., artt. 3, 36 e 38)(GU n.30 del 27-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato") nonche' dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza") come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 ("Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza"), promosso con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 2 marzo 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Giuliani Angelina contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed E.N.P.A.S. iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa l'8 aprile 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto da Marcucci Giuseppe contro l'E.N.P.A.S. iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988; 3) ordinanza emessa il 25 marzo 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto da Finizii Remo ed altri contro l'E.N.P.A.S. iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza 2 marzo 1987 (R.O. n. 56 del 1988) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 - nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base di computo dell'indennita' di buonuscita erogata ai dipendenti statali dall'E.N.P.A.S. - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.; che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, con ordinanze 25 marzo 1987 (R.O. n. 72 del 1988) e 8 aprile 1987 (R.O. n. 71 del 1988), ha sollevato, a sua volta, questione di legittimita' costituzionale dell' art. 1 della l. 27 maggio 1959, n. 324, come modificato dall' art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185, nonche' dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 - nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base di computo della su detta indennita' di buonuscita - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.; Considerato che i giudizi cosi' promossi vertono su questioni analoghe, per cui vanno riuniti per essere decisi congiuntamente; che questa Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n. 220, ha gia' dichiarato inammissibile, censurandosi una scelta riservata alla discrezionalita' legislativa, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1971, n. 1032 (cosi' come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75) - nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.; che, con sentenza 7 aprile 1988, n. 408, questa Corte ha dichiarato parimenti inammissibile la questione di legittimita' costituzioale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 - nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento agli artt, 3, 36, 38 e 97 Cost.; che dette questioni, successivamente, sono state dichiarate manifestamente inammissibili con ordinanza 10 giugno 1988, n. 639; che, le questioni sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe sono identiche a quelle decise con le sentenze e l'ordinanza su dette; che non sono stati addotti argomenti nuovi; Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato") e dell'art. 1 della l. 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza"), come modificato dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 ("Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza"), sollevate con ordinanze 2 marzo 1987 (R.O. n. 56 del 1988) del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 25 marzo 1987 (R.O. n. 72 del 1988) e 8 aprile 1987 (R.O. n. 71 del 1988) del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1252