N. 872 ORDINANZA 6 - 21 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Assunzioni obbligatorie - Costituzione ex lege del rapporto di lavoro - Applicazione dell'art. 2932 del c.c. Omessa previsione - Manifesta infondatezza. (Legge 2 aprile 1968, n. 482, artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma). (Cost., artt. 2, 3, secondo comma, e 4)(GU n.30 del 27-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con ordinanza emessa il 15 settembre 1987 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Pastore Alfonso e la s.p.a. Weber, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 settembre 1987, il Pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Pastore Alfonso e Weber S.p.a. ha sollevato in riferimento agli artt. 2; 3, secondo capoverso (recte comma) e 4 Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) "cosi' come interpretata dalla Corte di Cassazione nel senso che non e' consentita la costituzione ex lege del rapporto di lavoro con gli invalidi civili (e categorie assimilate) avviati obbligatoriamente al lavoro e che e' inammissibile il ricorso all'art. 2932 c.c. per ottenere, in caso di rifiuto del datore di lavoro di stipulare il contratto, l'esecuzione specifica dell'obbligo"; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che questa Corte ha gia' ravvisato come l'imprenditore sia si' obbligato alle assunzioni nell'area delle categorie protette indubbiamente di cospicua caratterizzazione sociale e pur sempre - tuttavia - finalizzate ad obiettive esigenze, stante l'equilibrio dei valori costituzionali volti a preservare l'iniziativa economica da restrizioni abnormi nelle scelte operative del suo svolgimento (sent. n. 622 del 1987); che, pertanto, non sussistendo ragioni per discostarsi da quanto affermato, la questione si appalesa di manifesta infondatezza; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) sollevata dal Pretore di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2; 3, secondo comma e 4 della Costituzione; Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1255