N. 873 ORDINANZA 6 - 21 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte dei conti - Giudizi attribuibili alla giurisdizione della Corte - Sezione giurisdizionale per la regione siciliana Esclusione dalla cognizione dei predetti giudizi - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 270/1988) - Manifesta inammissibilita'. (Decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, art. 3, n. 3). (Cost., artt. 3, 5, 25, 97, primo comma, 116 e 23, primo comma, dello statuto della regione Sicilia)(GU n.30 del 27-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3, del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1987 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto da Caltagirone Matranga Vincenza, iscritta al n. 798 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 gennaio 1987 la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - su ricorso proposto da Caltagirone Matranga Vincenza ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3 del decreto legislativo 6 maggio 1948 n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), in riferimento agli artt. 3; 5; 25; 97, primo comma; 116 della Costituzione e 23, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana; Considerato che con sentenza n. 270 del 1988 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale della richiamata norma, nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana di ogni giudizio attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti; che pertanto va dichiarata la manifesta inammissibilita' di quanto ora identicamente prospettato; Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3 del decreto legislativo 6 maggio 1948 n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), sollevata - in riferimento agli artt. 3; 5; 25; 97, primo comma; 116 della Costituzione e 23, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana - dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana con l'ordinanza in epigrafe, poiche' gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 270 del 1988. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1256