N. 913 ORDINANZA 7 - 26 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Imposte
 in genere - Indennita' di buonuscita - Imposta complementare - Somme
 versate all'ENPAS a tale titolo Restituzione - Irrilevanza della
 questione - Manifesta inammissibilita'.  (D.P.R. 29 settembre 1973,
 n. 597, art. 12, lett. ée).  (Cost., art. 3).  Imposte in genere -
 Assoggettamento a tassazione della indennita' di fine rapporto ENPAS
 - Trattamento deteriore rispetto alla tassazione dei capitali
 percepiti per contratti di  assicurazione sulla vita - Identica
 questiione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 400/1987) -
 Manifesta infondatezza.  (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 140).
 (Cost., art. 3)
(GU n.31 del 3-8-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 140, ultimo
 comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645  ("Approvazione  del  testo
 unico  delle  leggi  sulle imposte dirette") e dell'art. 12, lett. e,
 del d.P.R. 29  settembre  1973,  n.  597  (Istituzione  e  disciplina
 dell'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche),  promosso  con
 ordinanza emessa il 2 giugno 1983  dalla  Commissione  Tributaria  di
 primo  grado  di Genova sul ricorso proposto da Gemme Giovanni contro
 il Primo ufficio II.DD. di Genova, iscritta al n.  210  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica
 n. 18/I› dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6 luglio 1988 il Giudice
 Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che con ordinanza 2 giugno 1983 (R.O. n. 210 del 1988) la
 Commissione tributaria di primo grado di Genova -  nel  corso  di  un
 giudizio   avente  ad  oggetto  la  restituzione  di  quanto  versato
 dall'E.N.P.A.S. a titolo d'imposta complementare, sull'indennita'  di
 buonuscita  corrisposta  ad  un  dipendente  statale  -  ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 140, ultimo comma,
 del  d.P.R.  29  gennaio  1958,  n. 645 e dell'art. 12, lett. e), del
 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;
      che  la  questione  e' stata sollevata in riferimento all'art. 3
 Cost.,  sotto   il   profilo   che   tali   norme   assoggetterebbero
 ingiustificatamente   le   indennita'   di   fine   rapporto  erogate
 dall'E.N.P.A.S. ad una tassazione meno favorevole di quella  prevista
 per  i  capitali  percepiti in relazione a contratti di assicurazione
 sulla vita (ai sensi dell'art. 15 della l. 15 aprile 1977, n. 114);
    Considerato, per quanto riguarda l'art. 12, lett. e) del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 597, che tale norma  regola  la  tassazione  delle
 indennita'  di  fine  rapporto  ai  fini  dell'I.R.P.E.F.,  mentre il
 giudizio a quo aveva ad oggetto la restituzione di  somme  versate  a
 titolo  d'imposta  complementare,  cosicche' la questione, sotto tale
 aspetto, si palesa irrilevante;
      che,  per  quanto  attiene  all'art.  140, del d.P.R. 29 gennaio
 1958, n. 645 la questione, sotto il profilo sollevato, e' stata  gia'
 dichiarata  non  fondata con sentenza 19 novembre 1987, n. 400 con la
 quale detto  articolo,  sotto  altro  aspetto,  e'  stato  dichiarato
 costituzionalmente  illegittimo  nella parte in cui non prevedeva che
 dall'imponibile da assoggettare ad imposta andasse detratta anche una
 somma   pari   alla   percentuale   dell'indennita'   di   buonuscita
 corrispondente al rapporto esistente alla  data  del  collocamento  a
 riposo  tra  il  contributo  del  2,50%  posto  a carico del pubblico
 dipendente e  l'aliquota  complessiva  del  contributo  previdenziale
 obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.;
    Visti gli artt. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 12,  lett.  e)  del  d.P.R.  29
 settembre  1973,  n.  597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul
 reddito delle persone fisiche"), sollevata  con  ordinanza  2  giugno
 1983  (R.O.  n. 210 del 1988) della Commissione tributaria di I grado
 di Genova in riferimento all'art. 3 Cost.;
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 140, ultimo comma,  del  d.P.R.  29  gennaio
 1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte
 dirette"), sollevata  con  l'ordinanza  anzi  detta,  in  riferimento
 all'art. 3 Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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