N. 927 SENTENZA 8 - 28 luglio 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 Provincia autonoma di Bolzano - Proporzionale etnica - Uffici statali
 siti nella provincia - Bandi di concorso - S. Michele all'Adige -
 Violazione - Annullamento parziale dei predetti bandi da parte
 dell'amministrazione emanante cessazione della materia del
 contendere.  Provincia autonoma di Bolzano - Proporzionale etnica -
 Uffici statali siti nella provincia - Bandi di concorso - Requisito
 del  bilinguismo - Dichiarazione di opzione - Mancata previsione -
 Assenza di ruoli specifici - Spettanza allo Stato
(GU n.31 del 3-8-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Gabriele  PESCATORE,  prof.  Francesco Paolo CASAVOLA, prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
 MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei   giudizi   promossi  con  ricorsi  della  Provincia  di  Bolzano
 notificati  il  12  giugno  e  il  26  agosto  1987,  depositati   in
 Cancelleria  il  18 giugno e il 27 agosto 1987 ed iscritti ai nn. 14,
 15, 16 e 19 del registro ricorsi 1987, per conflitti di  attribuzione
 sorti  a  seguito dei decreti del Ministro dell'agricoltura e foreste
 in data 15 gennaio 1987 concernenti concorsi speciali  pubblici,  per
 esami, nella parte in cui sono stati messi a concorso posti riservati
 ad uffici ed istituti con competenza regionale e con sede di servizio
 in  Provincia  di  Trento  e del decreto del Ministro dell'interno in
 data 11 novembre 1986 concernente "Concorso pubblico,  per  esami,  a
 131  posti  nella  qualifica  di  vice-   consigliere  di  ragioneria
 dell'Amministrazione civile dell'interno", nella  parte  in  cui  non
 sono  stati  riservati  dei  posti  ad uffici con sede di servizio in
 Provincia di Bolzano, o  con  competenza  regionale  e  con  sede  di
 servizio in Provincia di Trento;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore
 Mauro Ferri;
    Uditi  l'avv.  Sergio  Panunzio  per  la  Provincia  di  Bolzano e
 l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del  Consiglio
 dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.1.  -   Con ricorso notificato il 12 giugno 1987 (reg. confl. n.
 14/87), la Provincia autonoma di Bolzano ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione  nei  confronti  dello  Stato  in  ordine al decreto del
 Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste  del  15  gennaio  1987
 (pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  87  del  14  aprile  1987),
 concernente "Concorsi speciali pubblici, per esami, ad otto posti nel
 profilo  professionale  di funzionario amministrativo per il servizio
 repressione frodi, diciannove  posti  nel  profilo  professionale  di
 collaboratore  amministrativo  per  il  servizio  repressione frodi e
 tredici   posti   nel   profilo   professionale   di    collaboratore
 amministrativo contabile per gli istituti sperimentali".
    In  particolare,  uno  di  tali  concorsi -  precisamente quello a
 diciannove  posti  nel   profilo   professionale   di   collaboratore
 amministrativo,  settima qualifica funzionale, nel ruolo del servizio
 repressione frodi -  prevede un posto presso l'ufficio periferico  di
 San  Michele  all'Adige,  in  provincia  di  Trento,  ufficio  che ha
 competenza per l'intera Regione Trentino- Alto Adige.
    Cio'  premesso,  la  ricorrente  denuncia la lesione della propria
 sfera di attribuzione per violazione  degli  artt.  99  e  100  dello
 statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e degli
 artt. 1 e 20 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (come  modificato  dal
 d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327), concernente norme di attuazione dello
 statuto speciale in materia di  proporzionale  negli  uffici  statali
 siti  nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
 pubblico impiego.
    Sulla   base,   infatti,  delle  invocate  norme  statutarie  (che
 garantiscono l'uso della lingua tedesca nella Regione Trentino-  Alto
 Adige   anche   nei   rapporti   con   gli   uffici   della  pubblica
 amministrazione  "situati  nella  provincia  di  Bolzano   o   aventi
 competenza regionale") e del terzo comma del citato art. 1 del d.P.R.
 n.  752/76  (secondo  il  quale  il  requisito  del  bilinguismo   e'
 richiesto, fra l'altro, per il personale degli organi ed uffici della
 pubblica amministrazione con  competenza  regionale  aventi  sede  in
 Provincia  di  Trento  "limitatamente  ai contingenti determinati, di
 intesa con i Presidenti della giunta regionale del Trentino  -   Alto
 Adige  e  della giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria
 per assicurare  il  buon  andamento  del  servizio  anche  in  lingua
 tedesca,  con decreto adottato.... dal commissario del Governo per la
 Provincia di Trento per il restante personale statale"),  il  decreto
 impugnato,  ad  avviso della ricorrente, per quanto concerne il posto
 di San  Michele  all'Adige  avrebbe  dovuto  essere  preceduto  dalla
 procedura  imposta  dalle  disposizioni  citate, in particolare dalla
 intesa con il Presidente della giunta provinciale di Bolzano  per  la
 determinazione  del  contingente,  procedura che non e' stata neppure
 attivata dallo Stato per stabilire  se  quel  posto  andasse  o  meno
 inserito  nel  contingente  stesso:  il Ministro dell'agricoltura, in
 sostanza, si e' di fatto cosi' sostituito alle autorita' competenti a
 determinare i contingenti.
    La  ricorrente  lamenta,  inoltre,  da  un  lato,  che il bando di
 concorso in questione,  oltre  che  violare  le  indicate  norme  sul
 bilinguismo,  addirittura  le  ignora  e  comunque non prevede che la
 conoscenza della lingua tedesca  e  di  quella  italiana  costituisca
 requisito  per l'ammissione al concorso, come prevede sempre l'art. 1
 del d.P.R. n. 752 del 1976; dall'altro,  che  risulta  violato  anche
 l'art.  20 dello stesso decreto presidenziale del 1976 -  secondo cui
 gli aspiranti ad assunzioni  comunque  strutturate  e  denominate  ad
 uffici  della  pubblica  amministrazione  aventi competenza regionale
 hanno facolta' di sostenere  le  prove  di  esame  sia  nella  lingua
 italiana  che  in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi
 nella domanda di ammissione -  in quanto il  bando  di  concorso  non
 consente  tale facolta', come si evince dal fatto che nello schema di
 domanda di ammissione allegato al bando (all. 2) non e'  prevista  la
 dichiarazione di opzione per l'una o l'altra lingua.
    1.2.  -   Con  ulteriori ricorsi notificati anch'essi il 12 giugno
 1987 (reg. confl. nn.  15  e  16/87),  la  Provincia  di  Bolzano  ha
 sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti dello Stato in
 ordine ad altri due decreti del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
 foreste  del  15 gennaio 1987 (pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 87
 del 14 aprile 1987), concernenti l'uno "Concorsi  speciali  pubblici,
 per  esami,  a  tre  posti  nel  profilo professionale di funzionario
 agrario per il servizio  repressione  frodi,  cinquantuno  posti  nel
 profilo  professionale  di  collaboratore  agrario  per  il  servizio
 repressione frodi e trentanove posti  nel  profilo  professionale  di
 collaboratore  agrario  per  gli  istituti  sperimentali"  e  l'altro
 "Concorsi speciali pubblici, per esami, a  venti  posti  nel  profilo
 professionale di chimico direttore per il servizio repressione frodi,
 sedici posti nel profilo professionale di chimico direttore  per  gli
 istituti  sperimentali,  ventinove posti nel profilo professionale di
 chimico per il servizio repressione frodi  e  diciassette  posti  nel
 profilo professionale di chimico per gli istituti sperimentali".
    I  decreti  vengono  impugnati,  per  motivi  e con argomentazioni
 identici a quelli svolti nel ricorso  di  cui  al  punto  precedente,
 nella parte in cui:
       a)  il  primo mette a concorso un posto di funzionario agrario,
 ottava qualifica funzionale, del ruolo del servizio repressione frodi
 presso  l'ufficio  periferico  di  San Michele all'Adige; un posto di
 collaboratore agrario, settima qualifica funzionale,  del  ruolo  del
 servizio  repressione  frodi  presso lo stesso ufficio di San Michele
 all'Adige; un  posto  di  collaboratore  agrario,  settima  qualifica
 funzionale,  del  ruolo  degli  istituti di ricerca e sperimentazione
 agraria  presso   la   sezione   operativa   periferica   di   Trento
 dell'istituto  sperimentale  per la frutticoltura; e un posto analogo
 presso l'istituto sperimentale per  l'assestamento  forestale  e  per
 l'alpicoltura, con sede in Trento;
       b)  il  secondo mette a concorso un posto di chimico direttore,
 ottava qualifica funzionale, del ruolo del servizio repressione frodi
 presso l'ufficio periferico San Michele all'Adige.
    1.3.  -   Si e' costituito in tutti i giudizi con atti identici il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura  Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei
 ricorsi.
    L'Avvocatura premette che i bandi di concorso di cui ai decreti in
 questione sono stati emanati in base agli artt. 10, 11 e 12 del  d.l.
 18  giugno  1986,  n.  282, convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462
 ("Misure urgenti  in  materia  di  prevenzione  e  repressione  delle
 sofisticazioni   alimentari"),   i   quali,   dopo   aver   istituito
 l'Ispettorato Centrale repressione frodi, autorizzavano  il  Ministro
 dell'agricoltura  a dotare di personale gli uffici periferici di tale
 nuovo organismo. Il Ministro, con decreti 12 agosto 1986 e 23 ottobre
 1986,  determinava  le  sedi  e  le circoscrizioni territoriali degli
 uffici   periferici   e   stabiliva    l'organico    degli    addetti
 all'Ispettorato  centrale  e  agli  uffici  periferici,  nonche' agli
 Istituti  scientifici   appositamente   delegati   dalla   precedente
 legislazione  all'attivita'  di  vigilanza  per  la repressione delle
 frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e  delle
 sostanze    di   uso   agrario.    Nell'immettere   quel   personale,
 l'Amministrazione ha ritenuto di conservare la sede di servizio nello
 stesso luogo in cui aveva sede l'istituto scientifico presso il quale
 veniva prestato il servizio stesso: pertanto, per quanto concerne  il
 Trentino   -    Alto   Adige,   al   personale  addetto  all'Istituto
 sperimentale di San Michele all'Adige  fu  conservata  tale  sede  di
 servizio.
    Con  i  decreti de quibus, infine, l'Amministrazione ha completato
 gli organici integrandoli per la sede di San Michele all'Adige di  un
 chimico  direttore,  di  un  collaboratore  amministrativo  e  di  un
 collaboratore agrario, tutti e tre nel servizio repressione frodi.
    Tutto  cio'  premesso,  l'Avvocatura sostiene che le censure della
 Provincia di Bolzano, apparentemente fondate sulle norme statutarie e
 di  attuazione,  contrastano  col  principio del buon andamento della
 pubblica amministrazione (art. 97 Cost.),  in  quanto  l'integrazione
 dei  posti  riguarda  tre  dipendenti rivestenti ciascuno una singola
 funzione che non si presta, proprio in quanto singola, a suddivisione
 per contingenti.
    2.1.  -   Con ricorso notificato il 26 agosto 1987 (reg. confl. n.
 19/87),  la  Provincia  di  Bolzano   ha   sollevato   conflitto   di
 attribuzione  nei  confronti  dello  Stato  in  ordine al decreto del
 Ministro dell'interno dell'11 novembre 1986 (pubblicato  in  Gazzetta
 Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1987), concernente "Concorso pubblico,
 per esami, a centotrentuno posti nella qualifica di vice  consigliere
 di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno".
    La  ricorrente,  con  argomentazioni  in  parte identiche a quelle
 contenute nei ricorsi  di  cui  ai  numeri  precedenti,  denuncia  la
 violazione  degli artt. 99 e 100 dello statuto speciale della Regione
 Trentino -  Alto Adige e degli artt. 1, 2 e 20 del d.P.R.  26  luglio
 1976,  n. 752 (come modificato dal d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327), in
 quanto il decreto de quo da un lato non prevede l'aliquota dei  posti
 da  riservarsi  a candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo
 da destinarsi ad uffici aventi sede in  provincia  di  Bolzano  (come
 invece  prescrive  il  citato  art.  2  del  d.P.R.  n. 752/76), ne',
 dall'altro, determina il contingente dei posti riservati a  candidati
 in  possesso  del  predetto  requisito  e  destinati  ad  uffici  con
 competenza regionale aventi  sede  in  provincia  di  Trento  (com'e'
 invece  previsto  dall'art. 1, comma terzo, dello stesso d.P.R.). Nel
 caso di specie, la ricorrente lamenta, quindi, la mancata intesa  con
 il  Presidente della giunta provinciale in ordine alla determinazione
 di entrambi i contingenti indicati.
    Infine,  l'art.  20  del  d.P.R.  n.  752/76 e' anche qui violato,
 conclude la ricorrente, in quanto l'art. 3 del decreto  de  quo,  nel
 disciplinare  la  domanda  di  ammissione al concorso, non prevede la
 dichiarazione di opzione per l'una o l'altra lingua, nella  quale  il
 candidato intende sostenere le prove.
    2.2.  -  Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in
 giudizio, conclude per l'inammissibilita' o, in subordine, il rigetto
 del ricorso.
    Questo  sarebbe, innanzitutto, palesemente inammissibile in quanto
 le censure non concernono attribuzioni costituzionali della provincia
 ricorrente,   ma   la  legittimita'  del  provvedimento  impugnato  e
 rientrerebbero quindi nell'area della giurisdizione amministrativa.
    Nel merito, l'Avvocatura dello Stato osserva che l'Amministrazione
 civile  dell'interno,  per  effetto  delle  leggi  costituzionali  26
 febbraio  1948,  n. 5 (artt. 13, 16, 76, 77 e 94) e 10 novembre 1971,
 n. 1 (art. 44), non ha  piu'  uffici  periferici  nelle  Province  di
 Trento  e  Bolzano,  dal  momento che gli stessi furono sostituiti da
 quelli della Presidenza del Consiglio dei ministri  a  seguito  della
 istituzione  dei  Commissariati  del Governo nelle dette province. Ne
 consegue la  inapplicabilita'  alla  predetta  Amministrazione  delle
 disposizioni statutarie e di attuazione invocate.
    Inoltre,  prosegue  l'Avvocatura,  a  tutt'oggi  i  Commissari del
 Governo nelle Province di Trento e Bolzano  continuano  di  fatto  ad
 avvalersi,  in applicazione dell'art. 35 del d.P.R. 1› febbraio 1973,
 n. 49, di personale appartenente alle Amministrazioni dello  Stato  e
 quindi  anche al Ministero dell'interno. In quest'ultimo caso, pero',
 l'assegnazione non puo' farsi risalire al momento  del  reclutamento,
 ma ha luogo esclusivamente attraverso il collocamento di personale in
 posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio, di  modo
 che l'assegnazione puo' venir meno in qualsiasi momento.
    Infine,    l'Avvocatura    rileva    che    i    ruoli    organici
 dell'Amministrazione    civile    dell'interno,     in     attuazione
 dell'ordinamento  speciale  approvato  con  d.P.R. 24 aprile 1982, n.
 340, si  configurano  esclusivamente  come  ruoli  nazionali  e  sono
 destinati  a far fronte alle esigenze proprie degli uffici centrali e
 periferici del Ministero medesimo.
    Pertanto,  la normativa che si assume violata non puo' incidere in
 alcun  modo  sulla  regolamentazione  dei  concorsi   del   Ministero
 dell'interno, anche perche' ne deriverebbe la abnorme conseguenza che
 per  i  concorsi  banditi  da  detta   Amministrazione   occorrerebbe
 procedere   ad  una  previsione  generalizzata  del  requisito  della
 conoscenza della lingua  tedesca,  nonostante  che  i  vincitori  dei
 concorsi   stessi  siano  destinati  istituzionalmente  ad  uffici  e
 strutture dislocati sull'intero territorio nazionale.
    3.  -   Nell'imminenza  dell'udienza  la  ricorrente  Provincia di
 Bolzano ha depositato memorie aggiuntive per tutti i giudizi.
    In  ordine ai conflitti relativi ai concorsi banditi dal Ministero
 dell'agricoltura,  la  ricorrente  prende  atto,  innanzitutto,   dei
 decreti  ministeriali  4  settembre  1987,  con  i  quali  sono stati
 annullati i bandi impugnati nelle parti  relative  ai  quattro  posti
 riservati  all'ufficio  periferico  di  S.  Michele  all'Adige  e, di
 conseguenza, ritiene che la materia del contendere sia venuta meno in
 modo  totale  per i conflitti concernenti i bandi che contengono, per
 quanto qui interessa, esclusivamente posti riservati al detto ufficio
 (confl.  nn.  14  e 16/87), e in modo parziale per quello relativo al
 bando che prevede anche un posto  presso  la  sezione  periferica  di
 Trento  dell'Istituto  sperimentale  per  la frutticoltura e un altro
 presso   la   sede   di   Trento   dell'Istituto   sperimentale   per
 l'assestamento forestale e l'alpicoltura (confl. n. 15/87).
    Limitatamente,  pertanto,  a  quello  che deve ritenersi l'attuale
 residuo   ambito   della   controversia,   la   ricorrente   contesta
 l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato (sia pur riferita soltanto
 ai posti di S. Michele  all'Adige),  secondo  la  quale  i  posti  in
 questione non si prestavano a suddivisione per contingenti, in quanto
 ciascuno relativo ad una singola funzione. Ad avviso della Provincia,
 invece,  innanzitutto  la  lesione  delle  proprie attribuzioni si e'
 avuta gia' per il fatto stesso di non essere stata neppure consultata
 per stabilire se quei posti andassero o meno inseriti nei contingenti
 di cui all'art. 1, terzo comma,  del  d.P.R.  n.  752  del  1976,  e,
 inoltre, i contingenti stessi devono essere stabiliti considerando la
 dotazione complessiva di personale di ciascun ufficio con  competenza
 regionale,  e  non soltanto i nuovi posti che volta per volta vengono
 messi a concorso. Inoltre, se anche in ipotesi  si  trattasse  di  un
 ufficio  al  quale  sia preposto un solo dipendente di ruolo, non per
 questo esso si  sottrarrebbe  alla  disciplina  del  bilinguismo,  in
 quanto  il  citato  art.  1  d.P.R.  n.  752/76 non stabilisce che la
 determinazione del contingente si debba fare solo se  vi  siano  piu'
 posti da "suddividere".
    Quanto,  infine,  al  conflitto  relativo  al concorso bandito dal
 Ministero dell'interno, la ricorrente prende  atto  dell'affermazione
 dell'Avvocatura  dello  Stato  secondo  cui  l'Amministrazione civile
 dell'interno non ha piu' uffici periferici nelle province autonome  e
 i  ruoli  organici  della  stessa  si configurano esclusivamente come
 ruoli nazionali, ma ritiene,  pero',  che  tale  affermazione  sembra
 contraddetta  sia  dalle  invocate norme statutarie (art. 89, secondo
 comma) e di attuazione  (artt.  1,  secondo  comma,  e  2  d.P.R.  n.
 752/76),  che  evidentemente  presuppongono  l'esistenza di personale
 dell'Amministrazione civile in Provincia di Bolzano, sia dall'art. 21
 del  d.P.R.  29  aprile  1982,  n. 327, il quale, nel disciplinare il
 contingente del personale assegnato al Commissariato del Governo  per
 la  Provincia  di  Bolzano,  non stabilisce la eliminazione dei ruoli
 periferici di  detta  Amministrazione,  ma  ne  dispone  soltanto  la
 "corrispondente riduzione"; inoltre, conclude la ricorrente, il fatto
 che  i  ruoli  dell'Amministrazione   civile   siano   esclusivamente
 nazionali  non tocca il problema da essa sollevato, che non e' quello
 della "proporzionale", ma quello della conoscenza delle  due  lingue,
 per  risolvere  il  quale l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 752/76
 prevede appunto il sistema dell'"aliquota" di posti  da  riservare  a
 candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo.
                         Considerato in diritto
    1.  -   I  conflitti  di  attribuzione  sollevati  dalla Provincia
 autonoma di Bolzano con i ricorsi enunciati in epigrafe in  ordine  a
 tre  decreti  del  Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste del 15
 gennaio 1987 e  ad  un  decreto  del  Ministro  dell'interno  dell'11
 novembre  1986  hanno  tutti  per  oggetto  l'indizione  di  pubblici
 concorsi, e lamentano la violazione delle medesime disposizioni dello
 Statuto  speciale  del Trentino- Alto Adige e delle relative norme di
 attuazione. I giudizi possono pertanto essere riuniti, e  decisi  con
 unica sentenza.
    2. -  Vanno esaminati in primo luogo i ricorsi relativi ai decreti
 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
    2.1.  -   Per quanto riguarda quattro dei cinque bandi di concorso
 complessivamente impugnati, occorre  rilevare  che  essi  sono  stati
 annullati  proprio  nelle  parti  che  erano  oggetto  dei  conflitti
 sollevati dalla Provincia autonoma di Bolzano. Trattasi dei  concorsi
 a  posti di diversa natura nel ruolo dell'Ispettorato centrale per la
 prevenzione e la repressione delle sofisticazioni agro- alimentari, i
 quali  prevedevano  in  totale  quattro  posti  destinati all'ufficio
 periferico di San Michele all'Adige, "avente competenza  territoriale
 nelle province di Trento e Bolzano" (d.m. 12 agosto 1986).
    Con  tre  decreti  del  4  settembre  1987,  infatti,  il Ministro
 dell'agricoltura e delle foreste ha parzialmente annullato  i  propri
 precedenti  decreti  del  15  gennaio  1987 nelle parti relative alla
 copertura dei  posti  presso  l'ufficio  periferico  di  San  Michele
 all'Adige.    L'annullamento    e'   cosi'   testualmente   motivato:
 "Considerato che  alla  copertura  di  detto  posto  deve  procedersi
 secondo  le  modalita'  ed  i termini previsti dalle norme statutarie
 sopracitate"; nelle premesse  sono  richiamati  lo  statuto  speciale
 della Regione Trentino- Alto Adige e le relative norme di attuazione.
    Deve  quindi  essere dichiarata la cessazione totale della materia
 del contendere in ordine ai conflitti nn. 14 e 16 del 1987 e in parte
 qua  in  ordine  al  conflitto  n.  15/87,  cosi'  come  del resto ha
 domandato la difesa della Provincia ricorrente.
    2.2.  -   Resta  percio'  in  vita  soltanto  il  ricorso n. 15/87
 limitatamente  al  bando  di   concorso   a   trentanove   posti   di
 collaboratore   agrario   del  ruolo  degli  istituti  di  ricerca  e
 sperimentazione agraria, impugnato nelle parti relative ad  un  posto
 nella   sezione   operativa   periferica   di   Trento  dell'istituto
 sperimentale per la frutticoltura con sede in Roma,  e  ad  un  posto
 nell'istituto   sperimentale   per  l'assestamento  forestale  e  per
 l'alpicoltura con sede in Trento.
    Il ricorso non e' fondato.
    A  differenza  dei casi precedenti, nei quali il Ministero stesso,
 esercitando il potere di autotutela, ha riconosciuto il
 buon  diritto  della  Provincia  autonoma di Bolzano, ai due posti in
 discussione non puo' applicarsi la normativa di cui agli artt. 1 e  2
 del  d.P.R. n. 752 del 1976 di attuazione degli artt.  99 e 100 dello
 Statuto speciale del Trentino- Alto Adige. Come  risulta  chiaramente
 dal  d.P.R.  23  novembre  1967  n.  1318, che regola gli Istituti di
 ricerca e di sperimentazione agraria, l'Istituto  per  l'assestamento
 forestale  e  l'alpicoltura  (art. 20) ha in Trento la sua unica sede
 centrale, competente su tutto il  territorio  nazionale;  ma  nemmeno
 alla  sezione  operativa  periferica  di  Trento dell'Istituto per la
 frutticoltura (art. 17), con sede  in  Roma,  articolato  in  quattro
 sezioni  operative  centrali  ed  in sezioni operative periferiche in
 Trento, Forli' e Caserta, puo' essere riconosciuto il requisito della
 "competenza  regionale"  richiesto  dal  terzo  comma dell'art. 1 del
 d.P.R.  n.  752  perche'  si  dia  luogo  alla   determinazione   dei
 contingenti:  trattasi,  in tutta evidenza, di una sezione -  seppure
 "periferica" -  operante su un'area assai piu'  ampia  della  Regione
 Trentino- Alto Adige.
    Le  suesposte  considerazioni  assorbono  anche  la  censura  che,
 richiamandosi all'art. 20 dello stesso  d.P.R.  n.  752,  lamenta  la
 mancata  previsione nel bando di concorso della facolta' di sostenere
 le prove di esame in lingua tedesca, censura che sarebbe comunque  da
 disattendere,  poiche',  come ha gia' ritenuto questa Corte (sent. n.
 571 del 1988), tale regola, quando sia applicabile, opera  senza  che
 sia necessaria una esplicita previsione.
    3.  -   Va  ora  esaminato  il ricorso della Provincia autonoma di
 Bolzano col quale viene sollevato conflitto di attribuzione in ordine
 al decreto 11 novembre 1986 del Ministro dell'interno, concernente un
 concorso pubblico a  centotrentuno  posti  nella  qualifica  di  vice
 consigliere di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.
    3.1. -  E' da respingere l'eccezione di inammissibilita' avanzata,
 peraltro in modo del tutto sommario e generico, dall'Avvocatura dello
 Stato.
    Questa  Corte  ha  costantemente riconosciuto l'ammissibilita' dei
 conflitti fondati sulla mancata osservanza di norme dello statuto  di
 autonomia,  in  particolare  di quelle poste a tutela delle minoranze
 etnico- linguistiche, e cio' anche con riferimento, come nel caso  di
 specie, a decreti statali di indizione di pubblici concorsi.
    3.2. -  Nel merito il ricorso non puo' essere accolto.
    Come   rileva  l'Avvocatura  dello  Stato,  e  secondo  quanto  e'
 riconosciuto nella stessa corrispondenza intercorsa fra  il  Ministro
 dell'interno  e  la  Giunta  provinciale  di Bolzano, non puo' essere
 contestato il fatto che l'Amministrazione civile dell'interno non  ha
 piu'  uffici  periferici  nelle  due Province autonome di Trento e di
 Bolzano. Ne segue che al concorso concernente, come si e'  detto,  la
 carriera   direttiva   di   ragioneria   dell'Amministrazione  civile
 dell'interno, non poteva essere applicata  la  normativa  statutaria,
 della cui inosservanza si duole la Provincia ricorrente.
    Vero  e'  che,  mancando  ancora la legge istitutiva dei ruoli dei
 Commissariati del Governo, ed essendo  la  carriera  direttiva  fuori
 dalla  previsione  dei  ruoli  del  Commissariato  del Governo per la
 Provincia di Bolzano di cui all'art. 21 del d.P.R. 29 aprile 1982, n.
 327,  la  Presidenza del Consiglio continua ad avvalersi di personale
 collocato fuori ruolo, prelevato in prevalenza proprio dal  Ministero
 dell'interno.   Ma   cio'   puo'  comportare  soltanto  l'obbligo  di
 rispettare le regole del  bilinguismo  nel  momento  della  effettiva
 assegnazione   del  personale  al  Commissariato  del  Governo  della
 Provincia di Bolzano. Questa Corte intende sottolineare tale obbligo,
 insieme   con   l'esigenza   che  non  si  ritardi  ulteriormente  la
 definizione normativa dei ruoli,  cosi'  da  assicurare  un  puntuale
 rispetto delle garanzie statutarie in materia.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara  cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi
 della Provincia autonoma di Bolzano di cui in  epigrafe,  per  quanto
 concerne  i  concorsi  indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle
 foreste, successivamente annullati in parte qua;
      dichiara che spettava allo Stato bandire il concorso indetto dal
 Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  per  personale  degli
 Istituti  di  ricerca  e  di  sperimentazione agraria, con il decreto
 indicato in epigrafe;
      dichiara che spettava allo Stato bandire il concorso indetto dal
 Ministero dell'interno per personale dell'Amministrazione civile, con
 il decreto indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1310