N. 927 SENTENZA 8 - 28 luglio 1988
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione. Provincia autonoma di Bolzano - Proporzionale etnica - Uffici statali siti nella provincia - Bandi di concorso - S. Michele all'Adige - Violazione - Annullamento parziale dei predetti bandi da parte dell'amministrazione emanante cessazione della materia del contendere. Provincia autonoma di Bolzano - Proporzionale etnica - Uffici statali siti nella provincia - Bandi di concorso - Requisito del bilinguismo - Dichiarazione di opzione - Mancata previsione - Assenza di ruoli specifici - Spettanza allo Stato(GU n.31 del 3-8-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia di Bolzano notificati il 12 giugno e il 26 agosto 1987, depositati in Cancelleria il 18 giugno e il 27 agosto 1987 ed iscritti ai nn. 14, 15, 16 e 19 del registro ricorsi 1987, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro dell'agricoltura e foreste in data 15 gennaio 1987 concernenti concorsi speciali pubblici, per esami, nella parte in cui sono stati messi a concorso posti riservati ad uffici ed istituti con competenza regionale e con sede di servizio in Provincia di Trento e del decreto del Ministro dell'interno in data 11 novembre 1986 concernente "Concorso pubblico, per esami, a 131 posti nella qualifica di vice- consigliere di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno", nella parte in cui non sono stati riservati dei posti ad uffici con sede di servizio in Provincia di Bolzano, o con competenza regionale e con sede di servizio in Provincia di Trento; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri; Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.1. - Con ricorso notificato il 12 giugno 1987 (reg. confl. n. 14/87), la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 15 gennaio 1987 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 1987), concernente "Concorsi speciali pubblici, per esami, ad otto posti nel profilo professionale di funzionario amministrativo per il servizio repressione frodi, diciannove posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo per il servizio repressione frodi e tredici posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile per gli istituti sperimentali". In particolare, uno di tali concorsi - precisamente quello a diciannove posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, settima qualifica funzionale, nel ruolo del servizio repressione frodi - prevede un posto presso l'ufficio periferico di San Michele all'Adige, in provincia di Trento, ufficio che ha competenza per l'intera Regione Trentino- Alto Adige. Cio' premesso, la ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzione per violazione degli artt. 99 e 100 dello statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e degli artt. 1 e 20 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (come modificato dal d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327), concernente norme di attuazione dello statuto speciale in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego. Sulla base, infatti, delle invocate norme statutarie (che garantiscono l'uso della lingua tedesca nella Regione Trentino- Alto Adige anche nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione "situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale") e del terzo comma del citato art. 1 del d.P.R. n. 752/76 (secondo il quale il requisito del bilinguismo e' richiesto, fra l'altro, per il personale degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in Provincia di Trento "limitatamente ai contingenti determinati, di intesa con i Presidenti della giunta regionale del Trentino - Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato.... dal commissario del Governo per la Provincia di Trento per il restante personale statale"), il decreto impugnato, ad avviso della ricorrente, per quanto concerne il posto di San Michele all'Adige avrebbe dovuto essere preceduto dalla procedura imposta dalle disposizioni citate, in particolare dalla intesa con il Presidente della giunta provinciale di Bolzano per la determinazione del contingente, procedura che non e' stata neppure attivata dallo Stato per stabilire se quel posto andasse o meno inserito nel contingente stesso: il Ministro dell'agricoltura, in sostanza, si e' di fatto cosi' sostituito alle autorita' competenti a determinare i contingenti. La ricorrente lamenta, inoltre, da un lato, che il bando di concorso in questione, oltre che violare le indicate norme sul bilinguismo, addirittura le ignora e comunque non prevede che la conoscenza della lingua tedesca e di quella italiana costituisca requisito per l'ammissione al concorso, come prevede sempre l'art. 1 del d.P.R. n. 752 del 1976; dall'altro, che risulta violato anche l'art. 20 dello stesso decreto presidenziale del 1976 - secondo cui gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad uffici della pubblica amministrazione aventi competenza regionale hanno facolta' di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione - in quanto il bando di concorso non consente tale facolta', come si evince dal fatto che nello schema di domanda di ammissione allegato al bando (all. 2) non e' prevista la dichiarazione di opzione per l'una o l'altra lingua. 1.2. - Con ulteriori ricorsi notificati anch'essi il 12 giugno 1987 (reg. confl. nn. 15 e 16/87), la Provincia di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine ad altri due decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 15 gennaio 1987 (pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 1987), concernenti l'uno "Concorsi speciali pubblici, per esami, a tre posti nel profilo professionale di funzionario agrario per il servizio repressione frodi, cinquantuno posti nel profilo professionale di collaboratore agrario per il servizio repressione frodi e trentanove posti nel profilo professionale di collaboratore agrario per gli istituti sperimentali" e l'altro "Concorsi speciali pubblici, per esami, a venti posti nel profilo professionale di chimico direttore per il servizio repressione frodi, sedici posti nel profilo professionale di chimico direttore per gli istituti sperimentali, ventinove posti nel profilo professionale di chimico per il servizio repressione frodi e diciassette posti nel profilo professionale di chimico per gli istituti sperimentali". I decreti vengono impugnati, per motivi e con argomentazioni identici a quelli svolti nel ricorso di cui al punto precedente, nella parte in cui: a) il primo mette a concorso un posto di funzionario agrario, ottava qualifica funzionale, del ruolo del servizio repressione frodi presso l'ufficio periferico di San Michele all'Adige; un posto di collaboratore agrario, settima qualifica funzionale, del ruolo del servizio repressione frodi presso lo stesso ufficio di San Michele all'Adige; un posto di collaboratore agrario, settima qualifica funzionale, del ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria presso la sezione operativa periferica di Trento dell'istituto sperimentale per la frutticoltura; e un posto analogo presso l'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura, con sede in Trento; b) il secondo mette a concorso un posto di chimico direttore, ottava qualifica funzionale, del ruolo del servizio repressione frodi presso l'ufficio periferico San Michele all'Adige. 1.3. - Si e' costituito in tutti i giudizi con atti identici il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei ricorsi. L'Avvocatura premette che i bandi di concorso di cui ai decreti in questione sono stati emanati in base agli artt. 10, 11 e 12 del d.l. 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462 ("Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari"), i quali, dopo aver istituito l'Ispettorato Centrale repressione frodi, autorizzavano il Ministro dell'agricoltura a dotare di personale gli uffici periferici di tale nuovo organismo. Il Ministro, con decreti 12 agosto 1986 e 23 ottobre 1986, determinava le sedi e le circoscrizioni territoriali degli uffici periferici e stabiliva l'organico degli addetti all'Ispettorato centrale e agli uffici periferici, nonche' agli Istituti scientifici appositamente delegati dalla precedente legislazione all'attivita' di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario. Nell'immettere quel personale, l'Amministrazione ha ritenuto di conservare la sede di servizio nello stesso luogo in cui aveva sede l'istituto scientifico presso il quale veniva prestato il servizio stesso: pertanto, per quanto concerne il Trentino - Alto Adige, al personale addetto all'Istituto sperimentale di San Michele all'Adige fu conservata tale sede di servizio. Con i decreti de quibus, infine, l'Amministrazione ha completato gli organici integrandoli per la sede di San Michele all'Adige di un chimico direttore, di un collaboratore amministrativo e di un collaboratore agrario, tutti e tre nel servizio repressione frodi. Tutto cio' premesso, l'Avvocatura sostiene che le censure della Provincia di Bolzano, apparentemente fondate sulle norme statutarie e di attuazione, contrastano col principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in quanto l'integrazione dei posti riguarda tre dipendenti rivestenti ciascuno una singola funzione che non si presta, proprio in quanto singola, a suddivisione per contingenti. 2.1. - Con ricorso notificato il 26 agosto 1987 (reg. confl. n. 19/87), la Provincia di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto del Ministro dell'interno dell'11 novembre 1986 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1987), concernente "Concorso pubblico, per esami, a centotrentuno posti nella qualifica di vice consigliere di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno". La ricorrente, con argomentazioni in parte identiche a quelle contenute nei ricorsi di cui ai numeri precedenti, denuncia la violazione degli artt. 99 e 100 dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige e degli artt. 1, 2 e 20 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (come modificato dal d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327), in quanto il decreto de quo da un lato non prevede l'aliquota dei posti da riservarsi a candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo da destinarsi ad uffici aventi sede in provincia di Bolzano (come invece prescrive il citato art. 2 del d.P.R. n. 752/76), ne', dall'altro, determina il contingente dei posti riservati a candidati in possesso del predetto requisito e destinati ad uffici con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento (com'e' invece previsto dall'art. 1, comma terzo, dello stesso d.P.R.). Nel caso di specie, la ricorrente lamenta, quindi, la mancata intesa con il Presidente della giunta provinciale in ordine alla determinazione di entrambi i contingenti indicati. Infine, l'art. 20 del d.P.R. n. 752/76 e' anche qui violato, conclude la ricorrente, in quanto l'art. 3 del decreto de quo, nel disciplinare la domanda di ammissione al concorso, non prevede la dichiarazione di opzione per l'una o l'altra lingua, nella quale il candidato intende sostenere le prove. 2.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio, conclude per l'inammissibilita' o, in subordine, il rigetto del ricorso. Questo sarebbe, innanzitutto, palesemente inammissibile in quanto le censure non concernono attribuzioni costituzionali della provincia ricorrente, ma la legittimita' del provvedimento impugnato e rientrerebbero quindi nell'area della giurisdizione amministrativa. Nel merito, l'Avvocatura dello Stato osserva che l'Amministrazione civile dell'interno, per effetto delle leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 5 (artt. 13, 16, 76, 77 e 94) e 10 novembre 1971, n. 1 (art. 44), non ha piu' uffici periferici nelle Province di Trento e Bolzano, dal momento che gli stessi furono sostituiti da quelli della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della istituzione dei Commissariati del Governo nelle dette province. Ne consegue la inapplicabilita' alla predetta Amministrazione delle disposizioni statutarie e di attuazione invocate. Inoltre, prosegue l'Avvocatura, a tutt'oggi i Commissari del Governo nelle Province di Trento e Bolzano continuano di fatto ad avvalersi, in applicazione dell'art. 35 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, di personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato e quindi anche al Ministero dell'interno. In quest'ultimo caso, pero', l'assegnazione non puo' farsi risalire al momento del reclutamento, ma ha luogo esclusivamente attraverso il collocamento di personale in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio, di modo che l'assegnazione puo' venir meno in qualsiasi momento. Infine, l'Avvocatura rileva che i ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno, in attuazione dell'ordinamento speciale approvato con d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, si configurano esclusivamente come ruoli nazionali e sono destinati a far fronte alle esigenze proprie degli uffici centrali e periferici del Ministero medesimo. Pertanto, la normativa che si assume violata non puo' incidere in alcun modo sulla regolamentazione dei concorsi del Ministero dell'interno, anche perche' ne deriverebbe la abnorme conseguenza che per i concorsi banditi da detta Amministrazione occorrerebbe procedere ad una previsione generalizzata del requisito della conoscenza della lingua tedesca, nonostante che i vincitori dei concorsi stessi siano destinati istituzionalmente ad uffici e strutture dislocati sull'intero territorio nazionale. 3. - Nell'imminenza dell'udienza la ricorrente Provincia di Bolzano ha depositato memorie aggiuntive per tutti i giudizi. In ordine ai conflitti relativi ai concorsi banditi dal Ministero dell'agricoltura, la ricorrente prende atto, innanzitutto, dei decreti ministeriali 4 settembre 1987, con i quali sono stati annullati i bandi impugnati nelle parti relative ai quattro posti riservati all'ufficio periferico di S. Michele all'Adige e, di conseguenza, ritiene che la materia del contendere sia venuta meno in modo totale per i conflitti concernenti i bandi che contengono, per quanto qui interessa, esclusivamente posti riservati al detto ufficio (confl. nn. 14 e 16/87), e in modo parziale per quello relativo al bando che prevede anche un posto presso la sezione periferica di Trento dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura e un altro presso la sede di Trento dell'Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura (confl. n. 15/87). Limitatamente, pertanto, a quello che deve ritenersi l'attuale residuo ambito della controversia, la ricorrente contesta l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato (sia pur riferita soltanto ai posti di S. Michele all'Adige), secondo la quale i posti in questione non si prestavano a suddivisione per contingenti, in quanto ciascuno relativo ad una singola funzione. Ad avviso della Provincia, invece, innanzitutto la lesione delle proprie attribuzioni si e' avuta gia' per il fatto stesso di non essere stata neppure consultata per stabilire se quei posti andassero o meno inseriti nei contingenti di cui all'art. 1, terzo comma, del d.P.R. n. 752 del 1976, e, inoltre, i contingenti stessi devono essere stabiliti considerando la dotazione complessiva di personale di ciascun ufficio con competenza regionale, e non soltanto i nuovi posti che volta per volta vengono messi a concorso. Inoltre, se anche in ipotesi si trattasse di un ufficio al quale sia preposto un solo dipendente di ruolo, non per questo esso si sottrarrebbe alla disciplina del bilinguismo, in quanto il citato art. 1 d.P.R. n. 752/76 non stabilisce che la determinazione del contingente si debba fare solo se vi siano piu' posti da "suddividere". Quanto, infine, al conflitto relativo al concorso bandito dal Ministero dell'interno, la ricorrente prende atto dell'affermazione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui l'Amministrazione civile dell'interno non ha piu' uffici periferici nelle province autonome e i ruoli organici della stessa si configurano esclusivamente come ruoli nazionali, ma ritiene, pero', che tale affermazione sembra contraddetta sia dalle invocate norme statutarie (art. 89, secondo comma) e di attuazione (artt. 1, secondo comma, e 2 d.P.R. n. 752/76), che evidentemente presuppongono l'esistenza di personale dell'Amministrazione civile in Provincia di Bolzano, sia dall'art. 21 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, il quale, nel disciplinare il contingente del personale assegnato al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, non stabilisce la eliminazione dei ruoli periferici di detta Amministrazione, ma ne dispone soltanto la "corrispondente riduzione"; inoltre, conclude la ricorrente, il fatto che i ruoli dell'Amministrazione civile siano esclusivamente nazionali non tocca il problema da essa sollevato, che non e' quello della "proporzionale", ma quello della conoscenza delle due lingue, per risolvere il quale l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 752/76 prevede appunto il sistema dell'"aliquota" di posti da riservare a candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo. Considerato in diritto 1. - I conflitti di attribuzione sollevati dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi enunciati in epigrafe in ordine a tre decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 15 gennaio 1987 e ad un decreto del Ministro dell'interno dell'11 novembre 1986 hanno tutti per oggetto l'indizione di pubblici concorsi, e lamentano la violazione delle medesime disposizioni dello Statuto speciale del Trentino- Alto Adige e delle relative norme di attuazione. I giudizi possono pertanto essere riuniti, e decisi con unica sentenza. 2. - Vanno esaminati in primo luogo i ricorsi relativi ai decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 2.1. - Per quanto riguarda quattro dei cinque bandi di concorso complessivamente impugnati, occorre rilevare che essi sono stati annullati proprio nelle parti che erano oggetto dei conflitti sollevati dalla Provincia autonoma di Bolzano. Trattasi dei concorsi a posti di diversa natura nel ruolo dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle sofisticazioni agro- alimentari, i quali prevedevano in totale quattro posti destinati all'ufficio periferico di San Michele all'Adige, "avente competenza territoriale nelle province di Trento e Bolzano" (d.m. 12 agosto 1986). Con tre decreti del 4 settembre 1987, infatti, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha parzialmente annullato i propri precedenti decreti del 15 gennaio 1987 nelle parti relative alla copertura dei posti presso l'ufficio periferico di San Michele all'Adige. L'annullamento e' cosi' testualmente motivato: "Considerato che alla copertura di detto posto deve procedersi secondo le modalita' ed i termini previsti dalle norme statutarie sopracitate"; nelle premesse sono richiamati lo statuto speciale della Regione Trentino- Alto Adige e le relative norme di attuazione. Deve quindi essere dichiarata la cessazione totale della materia del contendere in ordine ai conflitti nn. 14 e 16 del 1987 e in parte qua in ordine al conflitto n. 15/87, cosi' come del resto ha domandato la difesa della Provincia ricorrente. 2.2. - Resta percio' in vita soltanto il ricorso n. 15/87 limitatamente al bando di concorso a trentanove posti di collaboratore agrario del ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, impugnato nelle parti relative ad un posto nella sezione operativa periferica di Trento dell'istituto sperimentale per la frutticoltura con sede in Roma, e ad un posto nell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura con sede in Trento. Il ricorso non e' fondato. A differenza dei casi precedenti, nei quali il Ministero stesso, esercitando il potere di autotutela, ha riconosciuto il buon diritto della Provincia autonoma di Bolzano, ai due posti in discussione non puo' applicarsi la normativa di cui agli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 752 del 1976 di attuazione degli artt. 99 e 100 dello Statuto speciale del Trentino- Alto Adige. Come risulta chiaramente dal d.P.R. 23 novembre 1967 n. 1318, che regola gli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, l'Istituto per l'assestamento forestale e l'alpicoltura (art. 20) ha in Trento la sua unica sede centrale, competente su tutto il territorio nazionale; ma nemmeno alla sezione operativa periferica di Trento dell'Istituto per la frutticoltura (art. 17), con sede in Roma, articolato in quattro sezioni operative centrali ed in sezioni operative periferiche in Trento, Forli' e Caserta, puo' essere riconosciuto il requisito della "competenza regionale" richiesto dal terzo comma dell'art. 1 del d.P.R. n. 752 perche' si dia luogo alla determinazione dei contingenti: trattasi, in tutta evidenza, di una sezione - seppure "periferica" - operante su un'area assai piu' ampia della Regione Trentino- Alto Adige. Le suesposte considerazioni assorbono anche la censura che, richiamandosi all'art. 20 dello stesso d.P.R. n. 752, lamenta la mancata previsione nel bando di concorso della facolta' di sostenere le prove di esame in lingua tedesca, censura che sarebbe comunque da disattendere, poiche', come ha gia' ritenuto questa Corte (sent. n. 571 del 1988), tale regola, quando sia applicabile, opera senza che sia necessaria una esplicita previsione. 3. - Va ora esaminato il ricorso della Provincia autonoma di Bolzano col quale viene sollevato conflitto di attribuzione in ordine al decreto 11 novembre 1986 del Ministro dell'interno, concernente un concorso pubblico a centotrentuno posti nella qualifica di vice consigliere di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno. 3.1. - E' da respingere l'eccezione di inammissibilita' avanzata, peraltro in modo del tutto sommario e generico, dall'Avvocatura dello Stato. Questa Corte ha costantemente riconosciuto l'ammissibilita' dei conflitti fondati sulla mancata osservanza di norme dello statuto di autonomia, in particolare di quelle poste a tutela delle minoranze etnico- linguistiche, e cio' anche con riferimento, come nel caso di specie, a decreti statali di indizione di pubblici concorsi. 3.2. - Nel merito il ricorso non puo' essere accolto. Come rileva l'Avvocatura dello Stato, e secondo quanto e' riconosciuto nella stessa corrispondenza intercorsa fra il Ministro dell'interno e la Giunta provinciale di Bolzano, non puo' essere contestato il fatto che l'Amministrazione civile dell'interno non ha piu' uffici periferici nelle due Province autonome di Trento e di Bolzano. Ne segue che al concorso concernente, come si e' detto, la carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, non poteva essere applicata la normativa statutaria, della cui inosservanza si duole la Provincia ricorrente. Vero e' che, mancando ancora la legge istitutiva dei ruoli dei Commissariati del Governo, ed essendo la carriera direttiva fuori dalla previsione dei ruoli del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano di cui all'art. 21 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, la Presidenza del Consiglio continua ad avvalersi di personale collocato fuori ruolo, prelevato in prevalenza proprio dal Ministero dell'interno. Ma cio' puo' comportare soltanto l'obbligo di rispettare le regole del bilinguismo nel momento della effettiva assegnazione del personale al Commissariato del Governo della Provincia di Bolzano. Questa Corte intende sottolineare tale obbligo, insieme con l'esigenza che non si ritardi ulteriormente la definizione normativa dei ruoli, cosi' da assicurare un puntuale rispetto delle garanzie statutarie in materia.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano di cui in epigrafe, per quanto concerne i concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, successivamente annullati in parte qua; dichiara che spettava allo Stato bandire il concorso indetto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per personale degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con il decreto indicato in epigrafe; dichiara che spettava allo Stato bandire il concorso indetto dal Ministero dell'interno per personale dell'Amministrazione civile, con il decreto indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988 Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1310