N. 936 ORDINANZA 8 - 28 luglio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro - Rispetto di un termine per l'udienza di discussione dell'opposizione non inferiore a trenta giorni - Tutela dell'opponente - Mancata previsione, medio tempore, dell'anticipazione dell'udienza o della sospensione dell'esecutorieta' del decreto - Manifesta infondatezza. (Codice di procedura civile, artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645, secondo comma, e 649). (Cost., artt. 3 e 24)(GU n.32 del 10-8-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645, secondo comma, e 649 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 1987 dal pretore di Gravina in Puglia nel procedimento civile vertente tra l'Impresa Edil Popolare Gravinese e Aquila Michele, iscritta al n. 641 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, nel corso del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso innanzi al Pretore di Gravina in Puglia dall'Impresa Edil Popolare Gravinese contro Aquila Michele, il giudice adito, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimita' costituzionale: a) del combinato disposto degli artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645, secondo comma, e 649 cod. proc. civ., nella parte in cui, prevedendo e disponendo tassativamente ed inderogabilmente che "fra la data di notificazione al convenuto - opposto - e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni", non consente che gli artt. 645, secondo comma, e 649 cod. proc. civ. possano in qualche modo trovare applicazione antecedentemente all'udienza di prima comparizione, fissata ex art. 415, terzo, quarto e quinto comma, udienza che si identifica con quella di discussione della causa, realizzando cosi', in un ordinario giudizio di opposizione ad ingiunzione, emessa dal Pretore in funzione di giudice del lavoro, che non si diversifica da ogni altro giudizio ordinario di opposizione ad ingiunzione, una tutela assolutamente diversa, limitativa per l'opponente rispetto a quanto e' possibile ottenere in procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi non pronunziati dal giudice del lavoro; b) dello stesso art. 649 cod. proc. civ., autonomamente considerato, perche', pur essendo norma concernente un giudizio di impugnazione (del decreto ingiuntivo), realizza, per un identico istituto giuridico, quale e' quello della sospensione dell'esecuzione provvisoria, una piu' limitata tutela rispetto a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 351 cod. proc. civ.; che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilita' della questione; Considerato che la diversita' di trattamento tra l'opposizione a decreto nelle forme del rito ordinario e quella nelle forme del rito del lavoro trova, alla stregua dei principi ripetutamente espressi da questa Corte, ragionevole giustificazione e fondamento nelle peculiarita' del rito speciale, finalizzate all'accelerazione del procedimento (anche e principalmente attraverso l'eliminazione del sistema della citazione a udienza fissa e la contestuale previsione di una rete di termini, tale da sottrarre alle parti il potere di determinazione dei tempi di introduzione della lite) e alla concentrazione della trattazione nonche' alla immediatezza della pronunzia; che, quanto al diverso problema della possibilita' o meno, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo - sia essa proposta nelle forme del rito ordinario o in quelle del rito speciale - di applicare, ai fini della pronunzia di provvedimenti attinenti alla provvisoria esecuzione del decreto stesso, le disposizioni di cui all'art. 351, deve anzitutto rilevarsi che tale ultima norma, mentre prevede che detta pronunzia possa essere resa anche anteriormente alla prima udienza, implicitamente esclude, contrariamente a quanto opina il giudice remittente, che possa costituire oggetto di un decreto emesso inaudita altera parte, in quanto le attribuisce la forma dell'ordinanza e cioe' di un provvedimento che, di norma, presuppone il previo contraddittorio tra le parti; che, pertanto, nell'ordinanza di rimessione, la doglianza relativa all'asserita inutilizzabilita' del rimedio costituito da un decreto di sospensione o revoca, inaudita altera parte, della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione anteriormente alla prima udienza appare posta in riferimento ad un tertium comparationis inesistente; che, inoltre, non si rinvengono ostacoli di rilievo (specie se si configura, come sembra adombrare il giudice remittente, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo come introduttivo di un procedimento di impugnazione) all'applicabilita', anche in tale procedimento ed in via analogica, delle disposizioni del citato art. 351 cod. proc. civ., ai fini di una delibazione anticipata rispetto all'udienza delle questioni concernenti la provvisoria esecuzione del decreto, come e' stato ritenuto anche in giurisprudenza, con riferimento sia al rito ordinario, sia al rito speciale del lavoro; che, conseguentemente, non si rinvengono la disparita' di trattamento e le violazioni del diritto di difesa ipotizzate dal giudice a quo, sicche' la questione appare manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645, secondo comma, e 649 cod. proc civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Gravina in Puglia con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988 Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1319