N. 936 ORDINANZA 8 - 28 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Lavoro e
 previdenza (controversie in materia di) - Decreto ingiuntivo emesso
 dal giudice del lavoro - Rispetto di un termine per l'udienza di
 discussione dell'opposizione non inferiore a trenta giorni - Tutela
 dell'opponente - Mancata previsione, medio tempore,
 dell'anticipazione dell'udienza o della sospensione
 dell'esecutorieta' del decreto - Manifesta infondatezza.  (Codice di
 procedura civile, artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645,
 secondo comma, e 649).  (Cost., artt. 3 e 24)
(GU n.32 del 10-8-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 415, terzo,
 quarto e quinto comma, 645,  secondo  comma,  e  649  del  codice  di
 procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 1987 dal
 pretore di Gravina in Puglia nel  procedimento  civile  vertente  tra
 l'Impresa  Edil  Popolare  Gravinese e Aquila Michele, iscritta al n.
 641 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 giugno 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che, nel corso del procedimento di opposizione a decreto
 ingiuntivo,  promosso  innanzi  al  Pretore  di  Gravina  in   Puglia
 dall'Impresa  Edil  Popolare  Gravinese  contro  Aquila  Michele,  il
 giudice  adito,  con  l'ordinanza  in  epigrafe,  ha  sollevato,   in
 riferimento  agli  artt.  3  e  24  Cost.,  questioni di legittimita'
 costituzionale:
       a)  del  combinato  disposto  degli  artt. 415, terzo, quarto e
 quinto comma, 645, secondo comma, e 649 cod. proc. civ., nella  parte
 in  cui,  prevedendo  e disponendo tassativamente ed inderogabilmente
 che "fra la data di notificazione al convenuto - opposto -  e  quella
 dell'udienza  di  discussione deve intercorrere un termine non minore
 di trenta giorni", non consente che gli artt. 645, secondo  comma,  e
 649  cod.  proc.  civ.  possano  in qualche modo trovare applicazione
 antecedentemente all'udienza di prima comparizione, fissata  ex  art.
 415,  terzo,  quarto  e  quinto  comma, udienza che si identifica con
 quella di discussione della causa, realizzando cosi', in un ordinario
 giudizio  di  opposizione  ad  ingiunzione,  emessa  dal  Pretore  in
 funzione di giudice del lavoro, che non si diversifica da ogni  altro
 giudizio   ordinario   di  opposizione  ad  ingiunzione,  una  tutela
 assolutamente diversa, limitativa per l'opponente rispetto  a  quanto
 e'  possibile  ottenere  in  procedimenti  di  opposizione  a decreti
 ingiuntivi non pronunziati dal giudice del lavoro;
       b)  dello  stesso  art.  649  cod.  proc.  civ.,  autonomamente
 considerato, perche', pur essendo norma concernente  un  giudizio  di
 impugnazione  (del  decreto  ingiuntivo),  realizza,  per un identico
 istituto giuridico, quale e' quello della sospensione dell'esecuzione
 provvisoria,  una piu' limitata tutela rispetto a quanto previsto nel
 secondo comma dell'art. 351 cod. proc. civ.;
      che  nel  giudizio  ha  spiegato  intervento  il  Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale  dello  Stato, che ha concluso per la inammissibilita' della
 questione;
    Considerato  che  la diversita' di trattamento tra l'opposizione a
 decreto nelle forme del rito ordinario e quella nelle forme del  rito
 del lavoro trova, alla stregua dei principi ripetutamente espressi da
 questa  Corte,  ragionevole  giustificazione   e   fondamento   nelle
 peculiarita'  del  rito  speciale,  finalizzate all'accelerazione del
 procedimento (anche e principalmente  attraverso  l'eliminazione  del
 sistema  della  citazione a udienza fissa e la contestuale previsione
 di una rete di termini, tale da sottrarre alle  parti  il  potere  di
 determinazione   dei   tempi  di  introduzione  della  lite)  e  alla
 concentrazione della  trattazione  nonche'  alla  immediatezza  della
 pronunzia;
      che,  quanto  al  diverso problema della possibilita' o meno, in
 caso di opposizione a decreto ingiuntivo - sia  essa  proposta  nelle
 forme  del  rito  ordinario  o  in  quelle  del  rito  speciale  - di
 applicare, ai fini della pronunzia di  provvedimenti  attinenti  alla
 provvisoria  esecuzione  del  decreto  stesso, le disposizioni di cui
 all'art. 351, deve anzitutto rilevarsi che tale ultima norma,  mentre
 prevede  che  detta  pronunzia  possa essere resa anche anteriormente
 alla prima udienza, implicitamente esclude, contrariamente  a  quanto
 opina  il  giudice  remittente,  che  possa  costituire oggetto di un
 decreto emesso inaudita altera parte, in  quanto  le  attribuisce  la
 forma  dell'ordinanza  e  cioe'  di  un  provvedimento che, di norma,
 presuppone il previo contraddittorio tra le parti;
      che,   pertanto,  nell'ordinanza  di  rimessione,  la  doglianza
 relativa all'asserita inutilizzabilita' del rimedio costituito da  un
 decreto  di  sospensione  o  revoca,  inaudita  altera  parte,  della
 provvisoria  esecuzione  dell'ingiunzione  anteriormente  alla  prima
 udienza  appare  posta  in  riferimento  ad  un tertium comparationis
 inesistente;
      che,  inoltre,  non si rinvengono ostacoli di rilievo (specie se
 si configura, come sembra adombrare il giudice remittente, l'atto  di
 opposizione a decreto ingiuntivo come introduttivo di un procedimento
 di impugnazione) all'applicabilita', anche in tale procedimento ed in
 via  analogica,  delle  disposizioni  del  citato art. 351 cod. proc.
 civ., ai fini di  una  delibazione  anticipata  rispetto  all'udienza
 delle  questioni  concernenti  la provvisoria esecuzione del decreto,
 come e' stato ritenuto anche in giurisprudenza, con  riferimento  sia
 al rito ordinario, sia al rito speciale del lavoro;
      che,  conseguentemente,  non  si  rinvengono  la  disparita'  di
 trattamento e le violazioni del  diritto  di  difesa  ipotizzate  dal
 giudice a quo, sicche' la questione appare manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 415, terzo, quarto e  quinto  comma,  645,
 secondo  comma,  e 649 cod. proc civ., sollevata, in riferimento agli
 artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Gravina in Puglia con  l'ordinanza
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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