N. 940 ORDINANZA 8 - 28 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Reddito
 delle persone giuridiche (imposta sul) (I.r.p.e.g.) Reddito di
 societa' - Credito d'imposta spettante al contribuente - Divieto
 subordinato alla indicazione degli utili nella dichiarazione dei
 redditi - Manifesta infondatezza.  (Legge 16 dicembre 1977, n. 904,
 art. 2, secondo comma).  (Cost., artt. 3, 24 e 53)
(GU n.32 del 10-8-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, secondo
 comma, della legge 16  dicembre  1977,  n.  904  (Modificazioni  alla
 disciplina  dell'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche e al
 regime  tributario  dei  dividendi  e  degli  aumenti  di   capitale,
 adeguamento  del  capitale  minimo  delle  societa' ed altre norme in
 materia fiscale e societaria), promosso con  ordinanza  emessa  il  2
 giugno  1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Busto Arsizio
 nel procedimento civile vertente  tra  Alliata  Filippo  e  l'Ufficio
 II.DD.  di  Saronno,  iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  7,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 giugno 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di un procedimento iniziato da Alliata
 Filippo, avente per oggetto  l'accertamento,  da  parte  dell'Ufficio
 Imposte  di  Saronno,  di  redditi  di capitale non dichiarati a fini
 IRPEF e ILOR e conseguente pena pecuniaria, la Commissione Tributaria
 di primo grado di Busto Arsizio ha sollevato questione incidentale di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma,  della  legge
 16   dicembre   1977,  n.  904,  nella  parte  in  cui  subordina  la
 detraibilita' del credito di imposta spettante al contribuente per la
 tassazione  degli  utili  della societa' di capitale alla indicazione
 degli utili stessi nella dichiarazione dei  redditi  presentata,  per
 presunto contrasto con gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione;
      che,  in  particolare,  il  giudice  remittente  ha rilevato che
 l'omessa dichiarazione  di  utili  percepiti  ben  puo'  giustificare
 l'irrogazione  di  una  sanzione  pecuniaria,  ma  non  puo' influire
 sull'ammontare   delle   detrazioni   fiscali,   e,   quindi,   sulla
 determinazione  dell'imposta,  che  va,  comunque,  commisurata  alla
 effettiva capacita' contributiva, di guisa che la discriminazione, ai
 fini  della  detraibilita'  del  credito  di  imposta,  tra chi abbia
 osservato la legge e chi l'abbia violata sarebbe ingiustificata;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio dei ministri, intervenuta in
 giudizio,  chiedeva  dichiararsi  la  manifesta  infondatezza   della
 questione;
    Considerato  che  gia'  con  la  sentenza  n. 186 del 1982 e, piu'
 recentemente, con l'ordinanza  n.  130  del  1988,  questa  Corte  ha
 affermato  che  la  determinazione  del  quantum del tributo ben puo'
 essere  connessa  con  l'osservanza  di  alcuni  oneri,  purche'  non
 irragionevolmente  gravosi,  da  parte  del contribuente, quale, come
 nella specie, la veridica indicazione di utili percepiti;
      che, alla stregua del riferito principio, risulta manifestamente
 infondato  il  riferimento  agli  artt.  3  e  53  Cost.,   contenuto
 nell'ordinanza di rimessione;
     che,  quanto al richiamo all'art. 24 Cost., nell'ordinanza de qua
 non viene chiarito sotto quale profilo sia prospettata la  violazione
 della   citata   disposizione  costituzionale,  stante  il  carattere
 sostanziale della norma denunciata,  che  non  attiene  alla  materia
 delle garanzie di tutela giurisdizionale;
      che  la  proposta  questione  deve  pertanto  essere  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della  legge  16  dicembre
 1977,  n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito
 delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli
 aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e
 altre  norme  in  materia  fiscale  e  societaria),  sollevata,   con
 riferimento   agli  artt.  3,  24  e  53  della  Costituzione,  dalla
 Commissione  tributaria  di  primo  grado  di   Busto   Arsizio   con
 l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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