N. 942 ORDINANZA 8 - 28 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Lavoratore iscritto all'assicurazione
 I.V.S. e beneficiario di pensione di invalidita' I.N.P.S. Opzione per
 la continuazione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo
 anno di eta' ai fini pensionistici Esclusione - Manifesta
 infondatezza.  (D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, primo comma,
 ultima parte).  (Cost., artt. 3, 4 e 38)
(GU n.32 del 10-8-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma,
 del  d.l.  22  dicembre  1981,  n.  791  (Disposizioni   in   materia
 previdenziale),  convertito,  con modificazioni, il legge 26 febbraio
 1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il  2  dicembre  1987  dal
 Pretore  di  Galatina  nel procedimento civile vertente tra Brillante
 Luigi e  la  S.p.a.  Poliresine,  iscritta  al  n.  51  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 giugno 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che,  nel corso del procedimento civile promosso innanzi
 al Pretore di Galatina da Brillante Luigi  avverso  il  licenziamento
 intimatogli  ad  nutum  dalla Poliresine s.r.l. al raggiungimento del
 sessantesimo  anno  di  eta',  il  giudice  adito  ha  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt.  3,  4 e 38 Cost., questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 6, primo comma, ultima parte,  del  d.l.  22
 dicembre  1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26
 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui esclude  che  il  lavoratore
 iscritto  all'assicurazione  obbligatoria  I.V.S.,  che  gia' goda di
 pensione di invalidita' a carico dell'I.N.P.S., possa optare  per  la
 continuazione  del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno
 di  eta'  o  fino  al  raggiungimento  dell'anzianita'   contributiva
 massima, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia;
      che,  ad avviso del giudice a quo, in base alla norma impugnata,
 il  lavoratore  titolare  di  pensione  di  invalidita'  subisce   un
 trattamento   deteriore   rispetto   alla   generalita'  degli  altri
 lavoratori a causa della anticipata espulsione dal mondo del  lavoro,
 con  conseguente  riduzione  del  proprio  reddito,  di  guisa che la
 vigente  normativa,  anziche'  apprestare  una  maggiore  tutela  nei
 confronti   dei   lavoratori   affetti  da  invalidita',  tramuta  il
 trattamento pensionistico da mezzo di  sostentamento  in  fattore  di
 discriminazione;
      che  nel  giudizio  ha  spiegato  intervento  il  Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale  dello  Stato,  che  ha  concluso  per la infondatezza della
 questione;
    Considerato  che  identica  questione  e'  gia'  stata  dichiarata
 infondata con sentenza n. 700  del  1988,  e  che  nell'ordinanza  di
 rimessione non si rinvengono profili ulteriori rispetto a quelli gia'
 esaminati dalla Corte;
      che,   infatti,   l'unico  elemento  di  novita'  rispetto  alla
 questione  decisa  con  la  richiamata  sentenza  e'  costituito  dal
 riferimento,  quale parametro costituzionale di raffronto, all'art. 4
 Cost., da ritenersi, peraltro, ininfluente  ai  fini  della  presente
 decisione,   avendo  questa  Corte  ripetutamente  affermato  che  il
 predetto art. 4 Cost. mette solo in risalto l'importanza sociale  del
 diritto  al  lavoro  (sent.  n.  16  del  1980), ma non garantisce il
 diritto  al  conseguimento  di   un'occupazione   ne'   quello   alla
 conservazione  del posto di lavoro (sentt. nn. 194 del 1970 e 189 del
 1980);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 6, primo comma, ultima parte,  del  d.l.  22
 dicembre  1981,  n.  791  (Disposizioni  in  materia  previdenziale),
 convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,  n.  54,
 sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., dal Pretore di
 Galatina con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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