N. 944 ORDINANZA 8 - 28 luglio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Pena -
 Custodia cautelare espiata durante il processo di cognizione -
 Diritto ad essere affidati al servizio sociale per un periodo uguale
 alla durata della pena ancora da scontare Condannati che non abbiano
 subito custodia cautelare - Mancata estensione del beneficio -
 Manifesta inamissibilita'.  (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47,
 terzo e quarto comma, come modif. dall'art. 11 della legge 10 ottobre
 1986, n. 663).  (Cost., art. 3)
(GU n.32 del 10-8-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 47, terzo e
 quarto  comma,  della  legge  26   luglio   1975,   n.   354   (Norme
 sull'ordinamento   penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure
 privative e limitative della liberta'), quale modificato  dall'art.11
 della   legge   10   ottobre  1986,  n.  663  (Modifiche  alla  legge
 sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
 privative e limitative della liberta'), promosso con ordinanza emessa
 il  18  maggio  1987  dal  Tribunale  di   sorveglianza   di   Torino
 sull'istanza  di affidamento in prova al servizio sociale proposta da
 La Fleur Rosina, ordinanza iscritta al n. 796 del registro  ordinanze
 1987  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53,
 prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 giugno 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza
 del 18 maggio 1987, ha sollevato, in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  questione di legittimita' dell'art. 47, terzo e quarto
 comma, della legge 26 luglio 1975, n 354, come modificato dall'art.11
 della  legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui consente che
 i condannati i quali "abbiano espiato anche pochi giorni di  custodia
 cautelare"  durante  il  processo  di  cognizione  siano  affidati al
 servizio sociale fuori  dell'istituto  per  un  periodo  uguale  alla
 durata  della  pena ancora da scontare, senza che occorra dare inizio
 all'esecuzione della sentenza di condanna, e non predispone,  invece,
 un  identico  trattamento  per  i condannati i quali "non erano stati
 colpiti  da  provvedimenti  restrittivi  della  liberta'   personale"
 durante il processo di cognizione;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato   che   l'ordinanza  di  rimessione  non  consente  di
 individuare il petitum effettivamente perseguito dal giudice  a  quo,
 oscillando  l'ordinanza  stessa,  nella sua richiesta di annullamento
 della norma denunciata, fra l'eliminazione della suddetta  condizione
 di ingiustificato privilegio per i condannati che abbiano sofferto un
 periodo di custodia cautelare e  l'estensione  del  regime  per  essi
 previsto  anche  a  coloro  che non abbiano sofferto alcun periodo di
 custodia cautelare;
      e che, quindi, la questione deve essere dichiarata inammissibile
 (v. sentenze n. 164 del 1985, n. 67 del 1984);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell' art. 47, terzo e quarto comma,
 della   legge   26   luglio  1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
 penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
  limitative  della  liberta'),  quale  modificato  dall'art. 11 della
 legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge  sull'ordinamento
 penitenziario  e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
 della  liberta'),  sollevata,  in  riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione,  dal  Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza
 del 18 maggio 1987.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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