N. 962 SENTENZA 10 - 13 ottobre 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Lavoro - Regione Abruzzo - Occupazione giovanile - Ampliamento dell'inquadramento nei ruoli regionali - Revoca della legge regionale impugnata - Cessazione della materia del contendere. (Legge regione Abruzzo 13 maggio 1982, n. 27, art. 13). (Cost., art. 117)(GU n.42 del 19-10-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale concernente la legge della Regione Abruzzo, riapprovata il 21 ottobre 1981 dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo avente per oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 4 settembre 1980 concernente: provvedimenti per l'occupazione giovanile, in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980 n. 33" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 10 novembre 1981, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 1981; Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione Abruzzo; Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 10 novembre 1988 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimita' cosittuzionale in via principale della legge della Regione Abruzzo riapprovata il 21 ottobre 1981 dal titolo "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 4 settembre 1980 - Provvedimenti per l'occupazione giovanile - in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980 n. 33". Il ricorrente deduce l'illegittimita' costituzionale della legge impugnata per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 26 e seguenti del d.l. n. 633 del 1979 convertito, con modifiche, nella legge 29 febbraio 1980 n. 33. Secondo il ricorso, la legge avrebbe ampliato, e sotto il profilo temporale e sotto quello dei possibili destinatari, l'inquadramento nei ruoli regionali, in attuazione della legge statale 1 giugno 1977 ("Provvedimenti per l'occupazione giovanile") e successive integrazioni. Con atto d'intervento del 30 novembre 1981, la Regione ha controdedotto che la normativa regionale impugnata intendeva ovviare ad una disparita' di trattamento, che avrebbe colpito ingiustamente alcuni giovani (soci di cooperative convenzionate) rispetto ad altri, in ordine alla possibilita' di partecipare all'esame di idoneita' per l'immissione nei ruoli regionali. Considerato in diritto L'art. 6 della legge della Regione Abruzzo 13 maggio 1982 n. 27, dal titolo: "Interpretazione della normativa regionale concernente l'occupazione giovanile", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 29 maggio 1982 ha "revocato" la legge regionale impugnata riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 ottobre 1981 dal titolo "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 settembre 1980, concernente 'Provvedimenti per l'occupazione giovanile in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1983 n. 33'". Conseguentemente (v., da ultimo, sentenza n. 434 del 1987) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1532