N. 963 SENTENZA 10 - 13 ottobre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Province di Trento e Bolzano - Sussidi
 agli affetti dal morbo di Hansen - Materia rientrante nelle
 attribuzioni degli enti locali - Mancanza di una riserva legislativa
 a favore dello Stato - Infondatezza - Modalita' di rimborso della
 spesa prevista e criteri - Invasione delle competenze in materia di
 assistenza e beneficenza pubblica Infondatezza.  (Legge 31 marzo
 1980, n. 126, artt. 2 e 3; legge 13 agosto 1980,  n. 463, art. 2).
 (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, n. 25, 9, n. 10, 16, primo
 comma, 18, secondo comma, e 78)
(GU n.42 del 19-10-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale della legge 31 marzo 1980,
 n. 126, recante: "Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze  a
 favore  degli  hanseniani e loro familiari" e dell'art. 2 della legge
 13 agosto 1980, n. 463, recante: "Modifiche alla legge 31 marzo 1980,
 n.  126",  promossi  con  ricorsi delle Province autonome di Trento e
 Bolzano, notificati il 10 maggio e il 19 settembre  1980,  depositati
 in  cancelleria il 16 maggio e il 26 settembre successivi ed iscritti
 ai nn. 10, 11, 18 e 19 del registro ricorsi 1980;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province di Trento e Bolzano e
 l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente  del  Consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorsi  notificati  il 10 maggio 1980 (reg. ric. 10 e
 11/1980), le Province autonome di Trento e Bolzano hanno promosso  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 2 e 3 della
 legge 31 marzo 1980, n.  126,  recante  "Indirizzo  alle  Regioni  in
 materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari".
    Detta  legge  ha  attribuito  un sussidio giornaliero ai cittadini
 affetti dal morbo  di  Hansen,  riconosciuti  tali  da  una  pubblica
 autorita'  sanitaria  e  ricoverati  in  appositi  luoghi  di  cura o
 assistiti a domicilio. Tale sussidio viene  integrato  da  una  quota
 aggiuntiva  per  ogni  familiare  a carico (art. 1). L'onere relativo
 all'erogazione  del  sussidio  compete   al   Comune   di   residenza
 dell'hanseniano, mentre spetta alle Regioni ed alle Province autonome
 di Trento e Bolzano provvedere alla  ripartizione  dei  finanziamenti
 tra  i  Comuni interessati (art. 2), nonche' alla adozione degli atti
 necessari per adeguare la misura del  sussidio  ai  limiti  stabiliti
 dalla stessa legge (art. 3).
    Le  Province ricorrenti ricordano di essere titolari di competenza
 legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza  pubblica
 e  della  correlativa  potesta' amministrativa (artt. 8, n. 25, e 16,
 primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e di disporre  anche
 del  potere  di  delegare  funzioni proprie ai Comuni o ad altri enti
 locali nonche' di avvalersi dei loro uffici (art. 18, secondo  comma,
 d.P.R.  n. 670 del 1972), mentre le norme di attuazione dello Statuto
 speciale in materia di assistenza e beneficenza, emanate  con  d.P.R.
 28  marzo 1975, n. 469, non prevedono alcuna riserva di competenza in
 favore dello Stato tale da far ritenere  escluse  dalle  attribuzioni
 provinciali le provvidenze in argomento.
    Le  Province  stesse  hanno  pertanto  provveduto  a legiferare in
 materia con la legge della Provincia di Trento 10 aprile 1980, n. 8 e
 la legge della Provincia di Bolzano 21 agosto 1978, n. 46.
    Rispetto  a  tale  quadro  normativo  la inclusione delle Province
 ricorrenti nell'ambito  di  applicabilita'  della  normativa  statale
 determinerebbe  una  lesione  del  precitato  art.  8,  n.  25, dello
 Statuto, in quanto una legge statale relativa ad una materia affidata
 alla  competenza  primaria delle Province stesse, che tale competenza
 hanno puntualmente esercitato, non potrebbe  conferire  vigore  nella
 sfera  provinciale a singole disposizioni a carattere operativo quali
 quelle prima richiamate. Parimenti illegittima sarebbe l'attribuzione
 ai   Comuni   di   competenze  proprie  delle  Province,  alle  quali
 spetterebbe invece, in via  esclusiva,  la  decisione  relativa  alla
 delegazione delle stesse competenze.
    Che  i  sussidi  agli  hanseniani  ed  ai loro familiari rientrino
 nell'ambito della materia assistenza e beneficenza  risulterebbe  poi
 evidente  -  ad  avviso  delle ricorrenti - dall'ampia definizione di
 "beneficenza pubblica" data dall'art. 22 del d.P.R. 24  luglio  1977,
 n.  616,  il  quale esclude soltanto le prestazioni previdenziali: ma
 quand'anche  si  volesse  ritenere  che  la   materia   cui   attiene
 l'impugnata legge statale appartenga all'igiene e sanita' - in cui le
 Province ricorrenti hanno competenza concorrente ai  sensi  dell'art.
 9,  n. 10, dello Statuto speciale - la legge statale risulterebbe pur
 sempre viziata nella legittimita' in quanto non  detterebbe  principi
 di  carattere  generale  bensi'  disposizioni  concrete  di carattere
 operativo.
    Secondo  la  Provincia  di  Bolzano, infine, anche le modalita' di
 rimborso della spesa previste dalle norme impugnate  contrasterebbero
 con  l'art.  78  dello Statuto, in base al quale a ciascuna Provincia
 autonoma  deve  essere  devoluta  una  quota  di  gettito  tributario
 determinata annualmente d'intesa tra il Governo e il Presidente della
 Giunta Provinciale.
    Le  ricorrenti  chiedono  pertanto  a  questa  Corte di dichiarare
 l'illegittimita' della normativa impugnata in riferimento agli  artt.
 8,  n.  25,  16,  primo  comma, 18, secondo comma, 78 e, se del caso,
 anche all'art. 9, n. 10 del d.P.R. 31 agosto 1972,  n.  670  (Statuto
 speciale del Trentino-Alto Adige).
    2.  - Con successivi ricorsi notificati il 19 settembre 1980 (Reg.
 ric. nn. 18 e 19/1980) le Province autonome di Trento e Bolzano hanno
 impugnato  -  esclusivamente in via cautelare e per gli stessi motivi
 sopra illustrati - l'art. 2 della legge 13 agosto 1980, n.  463,  che
 ha sostituito il corrispondente articolo della legge n. 126 del 1980,
 modificando, peraltro, soltanto gli oneri di spesa.
    3.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,  si  e'  costituito  nei
 quattro giudizi per sostenere l'infondatezza dei ricorsi.
    Secondo l'Avvocatura la normativa in contestazione dovrebbe essere
 inquadrata non nella materia "assistenza e  beneficenza",  bensi'  in
 quello  della "assistenza sanitaria e ospedaliera". Cio' risulterebbe
 evidente in relazione al fatto che il morbo  di  Hansen  (lebbra)  e'
 malattia  a  carattere  infettivo  con decorso cronico e che gia' con
 legge  6  luglio  1962,  n.  921,  era  stato  previsto  un  sussidio
 giornaliero  per  i  soggetti  colpiti  da  tale  morbo,  al  fine di
 stimolare la  cura  e  l'effettuazione  degli  accertamenti  cui  gli
 hanseniani   debbono   sottoporsi   per   evitare   il  contagio.  La
 finalizzazione del sussidio a tale scopo preventivo risulterebbe  del
 resto  confermata - secondo l'Avvocatura - dalla previsione dell'art.
 3 della medesima legge n. 921/1962, dove si stabilisce la sospensione
 del  sussidio  qualora  l'hanseniano  si  allontani dal luogo di cura
 contro il parere del sanitario oppure non si sottoponga ai  periodici
 accertamenti  ambulatoriali  necessari  per il controllo di eventuali
 recrudescenze della malattia.
    L'assegno   in   questione   non   presupporrebbe,   inoltre,  una
 invalidita' lavorativa intesa come incapacita' fisica o  psichica  di
 espletare  un  proficuo lavoro, cio' che farebbe venir meno una delle
 condizioni per riferire lo stesso ad  un  intervento  in  materia  di
 "assistenza pubblica".
    Carattere   preventivo  avrebbe  anche  il  sussidio  concesso  ai
 familiari a carico degli hanseniani, in quanto sarebbe volto al  fine
 di consentire le terapie necessarie ad evitare il contagio.
    In  coerenza  con  tali  elementi  -  conclude  l'Avvocatura  - le
 previste provvidenze sono state fatte gravare  sul  "Fondo  sanitario
 nazionale",   cio'   che  confermerebbe  l'infondatezza  dei  ricorsi
 proposti contro due leggi che stabiliscono  principi  in  materia  di
 assistenza  sanitaria  e  che  non  sono tali da ledere la competenza
 concorrente spettante alle Province ricorrenti.
    4.  -  In prossimita' dell'udienza pubblica le Province ricorrenti
 hanno presentato una memoria unica,  al  fine  di  ribadire  le  tesi
 enunciate nei ricorsi.
                         Considerato in diritto
    1.  -  I  ricorsi  di  cui e' causa investono questioni analoghe e
 possono pertanto essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
    2.  -  La  legge  31  marzo  1980, n. 126, recante "Indirizzo alle
 Regioni in materia di provvidenze a favore degli  hanseniani  e  loro
 familiari"  conferisce (art. 1) il diritto ad un sussidio giornaliero
 ai "cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti tali
 da  una  pubblica  autorita'  sanitaria  individuata  dalle Regioni e
 ricoverati in appositi luoghi di cura o assistiti  a  domicilio".  Lo
 stesso  art.  1 prevede, ai commi secondo e sesto, l'integrazione del
 sussidio giornaliero con una quota aggiuntiva per  ogni  familiare  a
 carico,  quota che viene corrisposta fino a ventiquattro mesi dopo la
 morte dell'hanseniano. E' ancora l'art.  1  a  stabilire,  all'ultimo
 comma,  che  l'erogazione  del  sussidio debba essere temporaneamente
 sospesa "qualora l'hanseniano non si sottoponga agli  accertamenti  e
 ai  trattamenti  profilattici e terapeutici prescritti dall'autorita'
 sanitaria competente e conformi alle norme previste  dalla  legge  23
 dicembre  1978,  n.  833". L'art. 2 affida poi ai Comuni l'erogazione
 del sussidio, demandando alle Regioni ed alle  Province  autonome  di
 Trento   e   Bolzano   il  compito  di  provvedere  annualmente  alla
 ripartizione, tra i Comuni interessati,  dei  finanziamenti  previsti
 dalla  legge  stessa,  i  cui  oneri gravano sullo stanziamento dello
 stato di previsione del  Ministero  del  tesoro  relativo  al  "Fondo
 sanitario nazionale".
    Infine,  l'art. 3 stabilisce che le Regioni e le Province autonome
 di Trento e Bolzano adottano gli atti necessari ad adeguare la misura
 del sussidio ai limiti stabiliti dall'art. 1.
    La  successiva  legge  13  agosto  1980 n. 463, oltre a elevare il
 limite di reddito indicato dall'art. 1 della legge n.  126  del  1980
 quale  condizione  per  la corresponsione del sussidio, ha operato la
 formale sostituzione dell'intero art. 2 con un nuovo testo, il  quale
 peraltro  differisce  dal  precedente  solo  in  quanto  provvede  ad
 adeguare l'onere di spesa.
    Ad avviso delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli artt. 2
 e 3 della legge 31 marzo 1980, n. 126, e  l'art.  2  della  legge  13
 agosto   1980,  n.  463,  risulterebbero  invasivi  della  competenza
 legislativa primaria ad esse spettante in  materia  di  assistenza  e
 beneficenza,  e verrebbero, di conseguenza, a violare gli artt. 8, n.
 25 e 16, primo comma, dello Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
 Adige,  nonche'  l'art.  18, secondo comma, dello stesso Statuto, che
 riconosce alle Province  autonome  il  potere  di  delegare  funzioni
 proprie ai Comuni.
    Secondo  le  ricorrenti  le  norme impugnate sarebbero altresi' in
 contrasto  con  l'art.  9,  n.  10,  dello  Statuto  speciale  -  che
 attribuisce   alle   stesse   Province   la   competenza  legislativa
 concorrente in materia di igiene e  sanita'  -  dal  momento  che  la
 normativa  in  esame,  anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenerla
 afferente a tale materia, non si sarebbe limitata a porre principi ma
 avrebbe  adottato disposizioni di dettaglio e di carattere operativo.
    La  Provincia  di  Bolzano denunzia infine un ulteriore profilo di
 incostituzionalita' determinato  dalle  disposizioni  concernenti  le
 modalita'  di  rimborso della spesa, che violerebbero l'art. 78 dello
 Statuto.
    3. - I ricorsi non sono fondati.
    Le  censure  mosse  dalle Province autonome di Trento e Bolzano si
 fondano principalmente sul presupposto che i rapporti e le situazioni
 disciplinate  dalle  leggi 31 marzo 1980, n. 126 e 13 agosto 1980, n.
 463 rientrino nella materia dell'assistenza e  beneficenza  pubblica,
 cioe'  in  un  ambito attribuito alla competenza legislativa primaria
 delle stesse Province.
    Tale assunto risulta, peraltro, erroneo, come puo' apparire chiaro
 ove si consideri che  le  leggi  oggetto  del  presente  giudizio  si
 inseriscono, conferendo ad esso coerente continuita', in un indirizzo
 normativo a suo tempo avviato dalla legge 6 luglio 1962, n. 921 e  da
 ultimo  ripreso  e  sviluppato dalla legge 24 gennaio 1986, n. 31. Le
 norme poste  da  tali  testi  risultano,  infatti,  tutte  egualmente
 ispirate  all'intento  di  determinare,  sull'intero territorio della
 Repubblica, condizioni idonee a minimizzare, per quanto possibile,  i
 rischi  di contagio di un morbo, qual'e' appunto quello di Hansen, di
 fronte al quale la scienza medica non  dispone  ancora  di  strumenti
 terapeutici decisivi.
    Tale  finalita', nella legislazione richiamata, emerge chiaramente
 attraverso la presenza di norme  che  prevedono  la  sospensione  del
 sussidio  qualora  il  malato  abbandoni  volontariamente il luogo di
 cura,  oppure  rifiuti  di  sottoporsi  ai  prescritti  controlli  ed
 accertamenti  clinici e batteriologici, ovvero rifiuti l'applicazione
 delle misure profilattiche nei confronti della prole o,  infine,  non
 si  sottoponga  ai  trattamenti profilattici e terapeutici prescritti
 dall'autorita' sanitaria competente (cfr. art. 3 l. 6 luglio 1962, n.
 921;  art.  1 l. 31 marzo 1980, n. 126; art. 1 l. 24 gennaio 1986, n.
 31). Le norme  di  cui  e'  causa  perseguono  dunque  finalita'  non
 meramente  assistenziali,  bensi'  legate  in  maniera  precipua alla
 profilassi:  cio'  puo'  trovare  ulteriore  conferma  nel  carattere
 cronico  del  morbo  di  Hansen,  col quale non sarebbe in alcun modo
 compatibile la previsione della sospensione - nei casi predetti - del
 sussidio,   se  questo  dovesse  avere  una  funzione  esclusivamente
 assistenziale. A  conclusioni  non  diverse  induce,  d'altro  canto,
 un'attenta  lettura  delle  norme  che  dispongono l'integrazione del
 sussidio per ogni familiare a carico  e  la  corresponsione  di  tale
 integrazione  sino a ventiquattro mesi dopo la morte dell'hanseniano:
 esse sono, infatti, volte a favorire gli accertamenti e la profilassi
 necessari per eliminare o quanto meno ridurre i rischi di un contagio
 eventualmente avvenuto, anche dopo la morte dell'hanseniano.
    Un'ulteriore  riprova  che  le  leggi  nn.  126  e  463  del  1980
 afferiscono alla materia "igiene  e  sanita'"  puo'  essere,  infine,
 desunta  anche  dal  fatto  che  le  spese da esse previste risultano
 imputate al "Fondo sanitario nazionale".
    4.  -  Chiarita  la  materia  di  pertinenza delle leggi di cui e'
 causa, e' ora da dire della censura secondo  la  quale  le  leggi  in
 esame non recherebbero norme di principio, come dovrebbe essere nelle
 materie  rispetto  alle  quali  la  competenza  legislativa   statale
 concorre   con   quella   regionale   o   provinciale,  bensi'  norme
 direttamente operative e di dettaglio.
    In realta', per valutare il merito di tale rilievo, occorre tenere
 presenti  le  difformita'  che   le   normative   regionali   vigenti
 anteriormente  alla  legge  n.  126  del  1980 facevano registrare in
 ordine alla misura del sussidio  previsto  per  gli  hanseniani.  Una
 simile  situazione  normativa  si presentava, peraltro, incompatibile
 con l'interesse  alla  massima  efficacia  dell'azione  profilattica,
 azione  cui  si  ispira,  in  generale, - come si e' detto - l'intera
 legislazione in materia e che, per risultare congrua, deve  svolgersi
 con  pari  intensita'  in  tutto  il  territorio  dello  Stato.  Tale
 interesse,  attinente   all'intera   comunita'   nazionale,   appare,
 pertanto,  idoneo  a  fondare  una  normativa  intesa  a  fornire  un
 indirizzo  unitario  alle   Regioni   e   Province   autonome   nella
 determinazione  dei sussidi ai soggetti colpiti ed ai loro familiari.
    5.  -  Dalle  osservazioni  che  precedono discende l'infondatezza
 delle censure formulate sia con riferimento agli artt. 8, n.  25,  9,
 n. 10, e 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
 Adige (sul presupposto che le norme impugnate attengano a materia  di
 competenza  esclusiva),  sia  con  riferimento all'art. 9 n. 10 dello
 stesso Statuto (sul  presupposto  che  le  norme  in  esame  vengano,
 invece, a incidere su materia di competenza concorrente).
    Del tutto inconferente appare, infine, il rilievo mosso dalla sola
 Provincia di Bolzano in relazione all'art. 78 dello Statuto speciale,
 giacche'  la  normativa  oggetto  del  presente  giudizio integra una
 fattispecie estranea a quella dell'adeguamento  delle  finanze  delle
 Province autonome.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondate  le questioni di legittimita' costituzionale
 relative agli artt. 2  e  3  della  legge  31  marzo  1980,  n.  126,
 concernente  "Indirizzo  alle  Regioni  in  materia  di provvidenze a
 favore degli hanseniani e loro familiari" ed all'art. 2  della  legge
 13  agosto 1980, n. 463, recante modifiche alla predetta legge n. 126
 del 1980, proposte, con i ricorsi di cui in epigrafe, in  riferimento
 agli  artt.  8  n. 25, 9 n. 10, 16, primo comma, 18 secondo comma del
 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, dalla Provincia autonoma di Trento;
    Dichiara  non  fondate le questioni di legittimita' costituzionale
 relative alle stesse norme di legge, proposte, con i ricorsi  di  cui
 in  epigrafe,  in  riferimento agli artt. 8 n. 25, 9 n. 10, 16, primo
 comma, 18 secondo comma e 78 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670,  dalla
 Provincia autonoma di Bolzano.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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