N. 964 SENTENZA 10 - 13 ottobre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Impiego
 pubblico - Regione Lombardia - Partecipazione ai concorsi per il
 settimo livello - Esclusione dei dipendenti regionali pervenuti al
 sesto livello ai sensi dell'art. 54 della  legge regionale n. 54/1979
 - Discrezionalita' legislativa della  regione - Infondatezza.  (Legge
 regione Lombardia 30 giugno 1982, n. 30, art. 1, secondo comma).
 (Cost., artt. 97, 3, 4 e 51)
(GU n.42 del 19-10-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, primo e
 secondo comma, della legge della Regione Lombardia 28 giugno 1982, n.
 30,  recante: "Norme integrative delle leggi regionali 6 ottobre 1979
 n. 54 e 7 luglio 1981 n. 38", promossi con le seguenti ordinanze:
     1) ordinanza emessa il 12 luglio 1984 dal T.A.R. per la Lombardia
 sul ricorso proposto da Panella Antonio ed altri  contro  la  Regione
 Lombardia  ed altro, iscritta al n. 904 del registro ordinanze 1985 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  17,  prima
 serie speciale, dell'anno 1986;
     2)  ordinanza emessa il 14 marzo 1985 dal T.A.R. per la Lombardia
 sul ricorso proposto da Lo Verso Francesco ed altri contro la Regione
 Lombardia  ed altra, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1986 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  35,  prima
 serie speciale, dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  costituzione  di  Lo  Verso  Francesco ed altri
 nonche' gli atti di intervento della Regione Lombardia;
    Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Uditi gli avvocati Dario Ammassari per Lo Verso Francesco ed altri
 e Fabio Lorenzoni per la Regione Lombardia;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso notificato il 14 ottobre 1983 alcuni dipendenti
 inseriti nei ruoli  organici  della  Giunta  e  del  Consiglio  della
 Regione  Lombardia  chiedevano  al Tribunale amministrativo regionale
 per la Lombardia l'annullamento degli atti  con  i  quali  era  stata
 disposta  la  loro  esclusione dai concorsi, per titoli ed esami, per
 l'ammissione nel livello funzionale settimo dei rispettivi ruoli.
    I  ricorrenti  esponevano  di essere stati esclusi dai concorsi in
 questione in base ad una illegittima interpretazione della previsione
 contenuta  nell'art.  1 della legge della Regione Lombardia 28 giugno
 1982 n. 30,  recante  "Norme  integrative  delle  leggi  regionali  6
 ottobre  1979  n.  54 e 7 luglio 1981 n. 38", per essere pervenuti al
 livello funzionale sesto in applicazione  dell'art.  54  della  legge
 regionale  6  ottobre  1979  n. 54 e cioe' a seguito di una procedura
 concorsuale  nella  quale  avevano  goduto   di   due   facilitazioni
 consistenti  rispettivamente in una riserva di posti nella misura del
 trentacinque  per  cento  e  nella  possibilita'  di  sostituire   il
 requisito  del  possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso
 al livello in concorso con il  diverso  requisito  del  possesso  del
 titolo  di  studio  richiesto  per  l'accesso  al  livello  inferiore
 congiunto ad  una  anzianita'  di  servizio  di  almeno  un  anno  in
 quest'ultimo livello.
    2.  -  Con  ordinanza del 12 luglio 1984 il TAR per la Lombardia -
 accogliendo uno dei motivi del ricorso  dichiarava  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata,  in  relazione  agli  artt.  97, 3, 4 e 51
 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
 secondo,  della  legge  della  Regione Lombardia 30 giugno 1982 n. 30
 "nella parte in cui esclude dalla partecipazione ai concorsi  per  il
 settimo  livello i dipendenti regionali pervenuti al sesto livello in
 applicazione dell'art. 54 della legge regionale n. 54 del 1979".
    Ad avviso del giudice rimettente le agevolazioni previste a favore
 dei candidati interni dalla  legge  n.  54  del  1979  -  dettate  da
 esigenze  del  momento  e  dalla  volonta'  di favorire l'avanzamento
 professionale di dipendenti gia' in servizio presso la Regione -  non
 giustificherebbero  la  successiva  esclusione  dai concorsi disposta
 dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 30 del 1982 nei  confronti
 degli stessi dipendenti agevolati in passato, esclusione che verrebbe
 a integrare una violazione dei principi di imparzialita'  e  di  buon
 andamento  dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost., oltre che
 del principio di eguaglianza e del diritto al lavoro  espressi  negli
 artt. 3 e 4 Cost.
    Sempre  secondo  il  TAR rimettente la norma in questione verrebbe
 altresi' a violare l'art. 51 Cost., operando una discriminazione  tra
 i  dipendenti  nell'ambito  di  una medesima qualifica senza indicare
 alcuna  correlazione  funzionale  tra  l'esclusione  disposta  e   la
 qualifica da attribuire.
    3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte ha spiegato intervento la
 Regione Lombardia per sostenere l'infondatezza della questione.
    Secondo  l'interveniente  l'esclusione  dai  concorsi  di  settimo
 livello del personale  immesso  nel  sesto  livello  in  applicazione
 dell'art.  54  della  legge  n.  54/1979  sarebbe stata motivata solo
 dall'esigenza di evitare il cumulo di una duplice serie  di  benefici
 dettati  in  sede  di  prima  applicazione  di  leggi regionali e non
 sarebbe  pertanto  da  considerare  in  contrasto  con  i  canoni  di
 imparzialita'  e  di  buon  andamento  della pubblica amministrazione
 sanciti dall'art. 97 Cost.
    Egualmente  infondate  sarebbero,  poi,  le  censure relative agli
 artt. 3, 4 e 51  della  Costituzione,  dal  momento  che  la  diversa
 disciplina  stabilita  per  i  dipendenti immessi al sesto livello in
 applicazione dell'art. 54 della legge n. 54/1979  troverebbe  la  sua
 ragione d'essere nella peculiarita' della loro posizione in relazione
 alle particolari modalita' seguite per la loro immissione  nel  sesto
 livello  e  rappresenterebbe, di conseguenza, un legittimo intervento
 del legislatore diretto a differenziare, in termini non arbitrari ne'
 irrazionali, gli sviluppi della loro carriera.
    4.  -  Con  ricorso  notificato il 14 marzo 1983 altri dipendenti,
 inseriti nel ruolo organico della Giunta della Regione  Lombardia  ed
 inquadrati  al  sesto  livello  dello  stesso  ruolo,  chiedevano  al
 Tribunale amministrativo regionale per  la  Lombardia  l'annullamento
 del  decreto  del  Presidente della Giunta regionale con il quale era
 stata disposta la loro esclusione dal concorso, per titoli ed  esami,
 per l'immissione nel settimo livello funzionale.
    I  ricorrenti esponevano di essere stati esclusi dal concorso - in
 base ad una  illegittima  interpretazione  dell'art.  1  della  legge
 regionale della Lombardia 28 giugno 1982 n. 30 - per essere pervenuti
 al sesto livello a seguito  della  procedura  regolata  dall'art.  51
 della  legge  regionale  6  ottobre  1979  n.  54,  consistente in un
 concorso per soli  titoli  riservato  al  personale  appartenente  al
 livello   funzionale   immediatamente   inferiore   ed   in  possesso
 dell'anzianita' effettiva di otto anni di servizio.
    Accanto   ad   altri   motivi,   i   ricorrenti  eccepivano  anche
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale  28
 giugno 1982 n. 30 per contrasto con gli artt. 3, 4 e 51 Cost.
    5.  -  Con  ordinanza  del  14  marzo 1985 il TAR per la Lombardia
 sollevava, in relazione agli artt. 97, 3, 4 e 51 Cost., questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 della legge regionale n. 30
 del 1982 "nella parte del suo secondo comma che prevede  l'esclusione
 dai  concorsi  regionali per il conseguimento del settimo livello dei
 dipendenti pervenuti al sesto livello  in  attuazione  dell'art.  51,
 commi  dal  terzo all'ottavo, della legge regionale 6 ottobre 1979 n.
 54". Le censure che sono state prospettate in questo secondo giudizio
 si   presentano  del  tutto  analoghe  a  quelle  gia'  svolte  nella
 precedente ordinanza di rinvio del 12 luglio 1984.
    6.  -  Dinanzi  a questa Corte si sono costituiti i ricorrenti nel
 giudizio a quo, al  fine  di  svolgere  considerazioni  adesive  alle
 argomentazioni   contenute   nell'ordinanza  di  rinvio.  Ha  inoltre
 spiegato  intervento  la  Regione   Lombardia   che   ha   riproposto
 integralmente  le  osservazioni  e le argomentazioni gia' prospettate
 nell'atto di intervento presentato nel precedente giudizio.
    Nell'imminenza  dell'udienza di discussione le parti private hanno
 depositato una memoria nella quale vengono ribadite  le  tesi  svolte
 nell'atto di costituzione.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  decisione  dei giudizi promossi con le due ordinanze in
 esame dipende dalla risoluzione di identiche questioni di diritto:  i
 giudizi,  pertanto, devono essere riuniti per essere decisi con unica
 sentenza.
    2.  -  Nell'ordinanza  di  rinvio  del 12 luglio 1984 il Tribunale
 amministrativo  regionale  della  Lombardia  rileva  come  l'art.  1,
 secondo  comma,  della  legge  regionale  30  giugno 1982 n. 30 abbia
 inibito la partecipazione ai concorsi riservati, per titoli ed esami,
 per  l'accesso  al  settimo  livello  funzionale  a  quei  dipendenti
 regionali  che  sono  giunti  al  sesto  livello  a   seguito   della
 particolare  procedura  concorsuale regolata dall'art. 54 della legge
 regionale n. 54 del 1979:  procedura  caratterizzata  da  un  duplice
 ordine  di  agevolazioni  a  favore dei concorrenti gia' inseriti nei
 ruoli  regionali  e  consistenti  sia  nella  riserva,  ai  candidati
 interni,  della  quota  del  trentacinque per cento dei posti messi a
 concorso, sia nella possibilita', per tali candidati,  di  sostituire
 il  requisito del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello
 in concorso con il possesso del titolo di  studio  richiesto  per  il
 livello  inferiore  unito  ad  un'anzianita' di servizio di almeno un
 anno nello stesso livello.
    In  tale  successione  di  norme di favore e di sfavore il giudice
 rimettente ha individuato una "doppia  parzialita'"  del  legislatore
 regionale,  la seconda delle quali - concretatasi attraverso la norma
 impugnata - sarebbe stata posta in essere per  compensare  la  prima,
 operata con l'art. 54 della legge regionale n. 54/1979.
    La  norma impugnata introdurrebbe, pertanto - sempre ad avviso del
 giudice  a  quo  -  un  arbitrario  criterio  di  delimitazione   dei
 concorrenti ai posti del settimo livello, risultando cosi' lesiva sia
 dei canoni di imparzialita'  e  buon  andamento  dell'amministrazione
 pubblica  dettati dall'art. 97 Cost. sia dei principi contenuti negli
 artt. 3, 4 e 51 della Costituzione.
    3. - Lo stesso Tribunale amministrativo regionale della Lombardia,
 con  ordinanza  del  17  marzo  1985,  ha  prospettato   un'ulteriore
 questione  di  legittimita' costituzionale nei confronti dell'art. 1,
 secondo comma, della legge regionale n. 30 del 1982, nella  parte  in
 cui esclude dalla partecipazione ai concorsi per il settimo livello i
 dipendenti  regionali  pervenuti  al  sesto  livello  in   attuazione
 dell'art. 51, commi dal terzo all'ottavo, della legge regionale n. 54
 del 1979.
    Secondo  il  giudice  rimettente  l'esclusione sancita dalla norma
 denunciata nei confronti dei dipendenti regionali gia' inquadrati nel
 sesto  livello  a seguito della procedura regolata dall'art. 51 della
 legge regionale n. 54 del 1979 - procedura consistente in un concorso
 per  soli  titoli  riservato  al  personale  appartenente  al livello
 funzionale immediatamente inferiore ed in possesso di una  anzianita'
 effettiva  di  otto anni di servizio - incorrerebbe negli stessi vizi
 di costituzionalita' gia' denunciati con la precedente ordinanza  del
 12  luglio  1984,  in  relazione  ad altra parte dello stesso art. 1,
 secondo comma, della legge regionale n. 30 del 1982.
    4. - Le questioni non sono fondate.
    Questa  Corte ha gia' avuto modo di sottolineare (cfr. sent. n. 81
 del 1983) l'ampia discrezionalita' che va riconosciuta al legislatore
 nella  scelta  dei  sistemi e delle procedure destinate a regolare la
 progressione   in   carriera   dei    dipendenti    pubblici.    Tale
 discrezionalita' trova il suo limite fondamentale nell'art. 97, primo
 comma, Cost., da  cui  deriva  la  necessita'  che  la  legislazione,
 statale  e  regionale,  sia  sempre informata al fine di garantire il
 buon andamento della pubblica amministrazione: principio questo  che,
 ove  venga applicato all'ipotesi della progressione in carriera, puo'
 essere realizzato attraverso  una  valutazione  congrua  e  razionale
 dell'attivita' pregressa del dipendente "si' da trarne utili elementi
 per  ritenere  che  egli  possa  bene  svolgere  anche  le   funzioni
 superiori".
    Ora  non  sembra che, con riferimento al caso in esame, la Regione
 Lombardia abbia esercitato la  sua  discrezionalita'  legislativa  in
 termini non conformi al principio appena ricordato.
    In proposito va ricordato che la legge regionale 28 giugno 1982 n.
 30 ha  previsto,  all'art.  1,  primo  comma,  la  partecipazione  ad
 appositi   concorsi   riservati  per  l'accesso  al  settimo  livello
 funzionale del "personale regionale che abbia conseguito la nomina  a
 seguito  di  concorsi a posti di livello funzionale sesto nel periodo
 di validita' dell'accordo relativo al contratto  nazionale  1979/1981
 per i dipendenti delle Regioni a statuto ordinario". Il secondo comma
 dello stesso articolo ha poi sancito le due esclusioni sulle quali si
 sono  appuntate le censure di legittimita' costituzionale prospettate
 dal TAR della Lombardia.
    Da  un  esame  della  normativa della Regione Lombardia in tema di
 inquadramento nei ruoli regionali  si  desume  che  l'istituzione  di
 concorsi  riservati  per posti di settimo livello ha rappresentato il
 modo prescelto dal legislatore regionale per garantire  che  anche  i
 dipendenti   giunti   al  sesto  livello  nel  periodo  di  validita'
 dell'accordo relativo  al  contratto  nazionale  1979/1981  potessero
 fruire  di  vantaggi  analoghi a quelli che erano stati in precedenza
 assicurati ai dipendenti gia' inquadrati nel sesto livello attraverso
 la  regola  del  c.d.  "triennio  dinamico",  in forza della quale il
 personale in servizio alla data del 30 settembre  1978,  appartenente
 all' ex qualifica sesta, poteva essere inquadrato nel livello settimo
 al momento in cui avesse maturato un'anzianita' di  servizio  di  tre
 anni  (cfr.  art. 51, secondo comma, legge regionale n. 54 del 1979).
 L'unica variazione introdotta, rispetto a tale regola, dalla legge n.
 30   del  1982  e'  stata  espressa  nella  previsione  di  "concorsi
 riservati",   che   hanno   sostituito   il    criterio    automatico
 dell'anzianita' triennale contemplato nella legge n. 54 del 1979.
    Escludendo  dai  suindicati concorsi riservati i dipendenti giunti
 all'inquadramento nel  sesto  livello  in  virtu'  delle  particolari
 agevolazioni  previste  dagli artt. 51, commi dal terzo all'ottavo, e
 54 della legge n. 54/1979, il legislatore regionale, da un  lato,  ha
 voluto  far salva la peculiare finalita' riequilibratrice assegnata a
 tali  concorsi,  mentre,  dall'altro,  ha  inteso  evitare   che   si
 realizzasse,  a  favore dei dipendenti gia' avvantaggiati dalla legge
 n. 54/1979, una moltiplicazione di benefici tale da  determinare  una
 artificiosa accelerazione nella loro progressione in carriera.
    Le  scelte  operate  dal  legislatore  regionale  nel  dettare  la
 disciplina dei concorsi di cui e' causa non  appaiono,  pertanto,  in
 contrasto  con  il  principio del buon andamento dell'amministrazione
 pubblica, ma rappresentano al contrario una razionale  manifestazione
 della  discrezionalita' spettante alla Regione nella regolamentazione
 delle carriere dei propri dipendenti.
    Nelle  norme  impugnate  non e' poi ravvisabile una violazione del
 principio di uguaglianza,  stante  la  peculiarita'  della  posizione
 propria   dei   dipendenti   che  avevano  gia'  goduto  di  speciali
 agevolazioni per l'accesso  al  sesto  livello,  mentre  inconferente
 appare  il  richiamo  agli  artt.  4  e  51  Cost., che non attengono
 direttamente alla  disciplina  dei  percorsi  professionali  e  della
 progressione in carriera dei pubblici dipendenti.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1, secondo comma, della legge della  Regione  Lombardia  30
 giugno 1982 n. 30, recante "Norme integrative delle leggi regionali 6
 ottobre 1979 n. 54 e 7 luglio 1981 n. 38", nella parte in cui esclude
 dalla  partecipazione ai concorsi per il settimo livello i dipendenti
 regionali pervenuti al sesto livello in  applicazione  dell'art.  51,
 commi dal terzo all'ottavo, e 54 della legge regionale 6 ottobre 1979
 n. 54, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 3, 4 e 51 Cost.,  dal
 TAR della Lombardia, con le ordinanze di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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