N. 965 SENTENZA 10 - 13 ottobre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.  Calamita'
 pubbliche - Province autonome di Trento e Bolzano Fondo di
 solidarieta' nazionale - Normativa di competenza legislativa
 esclusiva della provincia - Invasione delle attribuzioni in materia -
 Natura aggiuntiva degli interventi previsti dalla norma impugnata -
 Infondatezza.  (Legge 15 ottobre 1981, n. 590).  (D.P.R. 31 agosto
 1972, n. 670, artt. 8, nn. 13, 17, 21, 24; 16,  primo comma, e 107)
(GU n.42 del 19-10-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale della legge 15 ottobre
 1981, n. 590, recante: "Nuove norme  per  il  Fondo  di  solidarieta'
 nazionale",  promossi con ricorsi delle Province Autonome di Trento e
 Bolzano, notificati il 19 novembre 1981, depositati in cancelleria il
 27  novembre  successivo  ed  iscritti  ai  nn.  64 e 65 del registro
 ricorsi 1981;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province di Trento e Bolzano e
 l'avv. dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio  dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.-  Con  ricorso notificato il 19 novembre 1981 (ric. n. 64/1981)
 la Provincia autonoma di Trento ha impugnato nel suo complesso la  l.
 15  ottobre  1981  n.590,  recante  "Nuove  norme  per  il  Fondo  di
 solidarieta' nazionale" e, in particolare, l'art. 14 di  tale  legge,
 che  ha esteso alla Provincia ricorrente l'efficacia dell'art. 70 del
 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e  delle  disposizioni  contenute  nella
 stessa legge.
    Ad  avviso della ricorrente la legge impugnata, dettando norme che
 non avrebbero un immediato legame con la gestione del suddetto Fondo,
 invaderebbe   la  competenza  legislativa  primaria  attribuita  alla
 Provincia dall'art. 8, nn. 8, 13, 17, 21 e 24 dello Statuto  speciale
 per  il Trentino-Alto Adige, (in materia di: ordinamento delle minime
 unita'  colturali;  opere  di  prevenzione  e  pronto  soccorso   per
 calamita'  pubbliche;  viabilita',  acquedotti  e  lavori pubblici di
 interesse  provinciale;  comunicazioni  e  trasporti   di   interesse
 provinciale;  agricoltura,  foreste,  patrimonio zootecnico, consorzi
 agrari e stazioni sperimentali; opere idrauliche della terza,  quarta
 e  quinta  categoria), nonche' la relativa competenza amministrativa,
 ex art. 16, primo comma, dello stesso Statuto.
    La  ricorrente  esclude  che  tale  invasione  possa giustificarsi
 attribuendo  alla  legge  impugnata  il  carattere  di  normativa  di
 principio,  sia  perche' tale carattere non sarebbe ravvisabile nelle
 norme in questione, sia perche' si verte in  materie  riservate  alla
 competenza  legislativa esclusiva provinciale (e, pertanto, sottratte
 al limite delle "leggi-cornice"). Inoltre la disciplina impugnata non
 potrebbe  essere  giustificata  neppure  considerando  la stessa come
 regolazione suppletiva, emanata in mancanza di norme  provinciali  in
 materia,  dal  momento  che in tema di calamita' naturali esisterebbe
 una normativa provinciale "compiuta e  coerente".  Infine,  la  legge
 impugnata   non   potrebbe   essere  considerata  come  normativa  di
 attuazione  dello  Statuto  speciale  dato  che  in  tal  caso   essa
 violerebbe  gli  artt.  107 e segg. dello stesso Statuto, relativi al
 particolare procedimento previsto per l'emanazione delle disposizioni
 di  attuazione.  Ne'  varrebbe  - sempre ad avviso della ricorrente -
 invocare l'art. 17 dello  Statuto,  che  prevede  l'attribuzione  con
 legge  dello  Stato  di  nuove materie estranee alla competenza della
 Provincia, poiche' le materie disciplinate dalla l. n. 590  del  1981
 rientrerebbero  comunque  sicuramente  tra  le  competenze statutarie
 provinciali.
    2.  -  La  Provincia  Autonoma  di Bolzano, con ricorso notificato
 nella medesima data (ric. n.  65/1981),  ha  impugnato  anch'essa  la
 legge  n.  590  del  1981,  ed  in particolare l'art. 14 della stessa
 legge, per identici profili di incostituzionalita', cui  ha  aggiunto
 la  lesione  della  propria competenza legislativa esclusiva (e della
 correlata competenza amministrativa) in materia  di  comunicazioni  e
 trasporti  di interesse provinciale, di assistenza e beneficenza e di
 utilizzazione delle acque pubbliche (art. 8 nn. 18 e 25 e art. 9 n. 9
 dello  Statuto  speciale). La ricorrente sostiene, in particolare, di
 avere gia' dettato "un'ampia  e  completa  normativa"  nelle  materie
 interessate dalla legge impugnata.
    3.  -  In  entrambi  i  giudizi si e' costituito il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato.  L'Avvocatura  chiede  che le questioni siano
 dichiarate infondate sul presupposto che la legge impugnata (la quale
 riguarderebbe  peraltro  provvidenze  che  "vanno ad aggiungersi alle
 altre  entrate  gia'  costituzionalmente  garantite  alla   Provincia
 autonoma")  riprodurrebbe in realta' l'impianto della legge 25 maggio
 1970 n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale, al  solo
 scopo  di  migliorarla  e integrarla. Anche l'estensione dell'art. 70
 del d.P.R. n.  616/1977  alle  Regioni  a  statuto  speciale  e  alle
 Province  autonome  non  costituirebbe una innovazione, disciplinando
 tale articolo una serie di compiti tutti gia' previsti  nella  l.  n.
 364/1970 ed esercitati, pertanto, anche nei confronti delle Regioni a
 statuto speciale in forza dell'art. 26, secondo comma, di tale legge.
 Nulla  vi  sarebbe,  pertanto,  nella  legge  n. 590/1981 in grado di
 incidere  nella  sostanza  delle  materie  affidate  alla  competenza
 esclusiva della Provincia.
    4.  -  In  prossimita' dell'udienza sia le Province ricorrenti che
 l'Avvocatura dello Stato hanno depositato un'unica memoria al fine di
 ribadire e illustrare le tesi enunciate, rispettivamente, nei ricorsi
 e negli atti di costituzione.
    In particolare, le Province hanno sottolineato l'impossibilita' di
 prospettare un'eccezione di  acquiescenza  conseguente  alla  mancata
 impugnativa della legge n. 364 del 1970, mentre la difesa dello Stato
 si e' soffermata nella descrizione dei contenuti della legge  n.  590
 del  1981,  rilevando  come  il Fondo abbia assunto, con l'attuazione
 dell'ordinamento   regionale,   il   carattere   di   uno   strumento
 riequilibratore   dei   flussi   finanziari  destinati  alle  Regioni
 attraverso i normali canali della legge sulla finanza regionale.
                         Considerato in diritto
    1.  -  I  due ricorsi proposti dalle Province autonome di Trento e
 Bolzano investono la stessa legge statale sotto profili in gran parte
 identici.  I ricorsi devono essere pertanto riuniti per essere decisi
 con unica sentenza.
    2.  - Ad avviso delle Province ricorrenti la legge 15 ottobre 1981
 n. 590, recante "Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale",
 attraverso  l'estensione  -  operata  dall'art.  14  -  della propria
 disciplina e di quella contenuta nell'art. 70 del  d.P.R.  24  luglio
 1977 n. 616 anche alle Province autonome di Trento e Bolzano, sarebbe
 incorsa nella violazione di varie norme dello  Statuto  speciale  del
 Trentino-Alto  Adige:  in  particolare,  delle  norme  concernenti la
 competenza  legislativa  provinciale  in   materia   di   "opere   di
 prevenzione  e di pronto soccorso per calamita' pubbliche" (art. 8 n.
 13), nonche' in materia di agricoltura, lavori  pubblici,  trasporti,
 assistenza e beneficenza e acque pubbliche (art. 8 nn. 8, 17, 18, 21,
 24, 25; art. 9 n. 9).
    L'invasione  della sfera provinciale nelle suddette materie sempre
 ad avviso delle ricorrenti - discenderebbe, oltre che  dai  contenuti
 specifici  della  legge  n. 590 del 1981, dalla stessa natura di tale
 legge,  la  cui  disciplina  non  potrebbe  essere  qualificata  come
 normazione  di  principio  e  neppure come legislazione suppletiva di
 norme provinciali o attuativa dello Statuto speciale.
    3. - I ricorsi non sono fondati.
    Va  innanzitutto  richiamato il quadro normativo nel cui ambito la
 legge impugnata, delineando una nuova disciplina relativa al Fondo di
 solidarieta' nazionale, si e' venuta ad inserire.
    Il Fondo di solidarieta' nazionale venne istituito con la legge 25
 maggio 1970 n. 364, dove si riordinava e  innovava  la  normativa  in
 precedenza  posta,  in tema di provvidenze per le zone danneggiate da
 calamita' naturali, dalla legge   21 luglio 1960  n.  739.  Con  tale
 legge  n.  364 si stabiliva, infatti, l'apertura di un conto corrente
 infruttifero intestato al  Ministero  dell'Agricoltura  e  denominato
 "Fondo  di  solidarieta' nazionale", mediante il quale finanziare, in
 caso di eccezionali calamita' naturali o  di  eccezionali  avversita'
 atmosferiche,  vari  tipi  di  provvidenze  a  favore  delle  aziende
 agricole danneggiate  nonche'  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  di
 bonifica  (art.  1).  A  tal  fine  la  legge  affidava  al Ministero
 dell'Agricoltura  non  solo  il  compito  di  dichiarare  l'esistenza
 dell'eccezionale  calamita'  o avversita' atmosferica, delimitando le
 zone danneggiate, ma anche quello di gestire le varie provvidenze  ed
 i  vari  interventi  (artt.  2  e  segg.),  salvo,  per i benefici da
 applicare nelle Regioni a statuto speciale, il parere dei  competenti
 organi regionali (art. 26).
    L'impostazione   centralistica   di   tale  disciplina  -  varata,
 peraltro, prima della istituzione delle Regioni a statuto ordinario -
 veniva  recepita  senza varianti in sede di norme di attuazione dello
 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottate  con  d.P.R.  22
 marzo  1974  n.  279,  dove, nel trasferire alle Province di Trento e
 Bolzano le attribuzioni dell'amministrazione  centrale  e  periferica
 dello   Stato   in  materia  di  agricoltura  e  foreste,  si  faceva
 esplicitamente salva la competenza degli organi statali in ordine  al
 Fondo  di  solidarieta'  nazionale  per  le  calamita'  naturali e le
 avversita' atmosferiche (art. 8 lett. l).
    Fino  all'entrata  in  vigore  della  legge  n.  590  del 1981 non
 esistevano, pertanto, attribuzioni dirette delle Province autonome di
 Trento  e  Bolzano  in  ordine alla gestione degli interventi e delle
 provvidenze connesse al Fondo, salva l'attivita' consultiva  prevista
 dall'art.  26 della legge n. 364 del 1970, nell'ipotesi (peraltro non
 pacifica) di una estensione in  via  interpretativa  di  tale  norma,
 sanzionata  per  le  Regioni  a statuto speciale, anche alle Province
 autonome.
    La  legge n. 590 del 1981, di cui e' causa, confermava l'esistenza
 del  Fondo,  introducendo  varianti  nella  sua  dotazione  e   nella
 tipologia  degli interventi finanziabili. Tale legge, peraltro,teneva
 anche presenti  le  sopravvenute  competenze  in  tema  di  calamita'
 naturali  delle Regioni ordinarie ai sensi dell'art. 70 del d.P.R. 24
 luglio 1977 n. 616, norma che ha trasferito alle  stesse  Regioni  le
 competenze  gia'  assegnate al Ministero dell'agricoltura dalla legge
 n. 364 del  1970,  salva  la  riserva  a  favore  dello  Stato  delle
 attribuzioni relative alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri
 di  eccezionale  calamita'   e   avversita'   atmosferica   ed   alla
 determinazione della spesa da prelevarsi dal Fondo.
    La  legge  n.  590  provvedeva,  pertanto,  ad  introdurre  talune
 innovazioni nelle modalita' di gestione del  Fondo,  conferendo  alle
 Regioni  varie  competenze,  quali  quelle  di delimitare i territori
 danneggiati, di formulare le richieste  di  spesa,  di  applicare  in
 concreto le varie misure elencate dalla legge (artt. 1 e 3). Rispetto
 al quadro iniziale della disciplina posta con la  legge  n.  364  del
 1970,  l'ambito delle attribuzioni regionali relative al Fondo si e',
 dunque, con l'emanazione della legge n. 590  del  1981,  notevolmente
 ampliato.  L'estensione della efficacia della legge n. 590 anche alle
 Province ricorrenti -  operata  mediante  l'art.  14  -  non  ha,  di
 conseguenza,   determinato   una   invasione  nelle  competenze  gia'
 spettanti -  ai  sensi  dello  Statuto  speciale  e  delle  norme  di
 attuazione  adottate  con  il  d.P.R.  n.  279 del 1974 - alle stesse
 Province in tema di partecipazione agli interventi connessi al  Fondo
 di   solidarieta'   nazionale.   Al  contrario,  tale  estensione  ha
 consentito anche alle Province di Trento e Bolzano di utilizzare,  in
 tale  settore,  la piu' ampia sfera di attribuzioni gia' riconosciuta
 alle Regioni ordinarie dall'art. 70  del  d.P.R.  n.  616  del  1977,
 superando  le  restrizioni  iniziali  previste dalla legge n. 364 del
 1970 e applicate alle stesse Province in  conseguenza  della  riserva
 statale sanzionata nell'art. 8 lett. l) del d.P.R. n. 279 del 1974.
    4.    -   L'infondatezza   delle   questioni   sollevate   risulta
 pertanto,evidente alla luce del coordinamento sistematico delle norme
 che  si  sono  succedute, a partire dal 1970, in materia di calamita'
 naturali e di Fondo  di  solidarieta'  nazionale:  tale  infondatezza
 appare,  peraltro,  avvalorata  sia  dalla  natura  aggiuntiva  degli
 interventi previsti dalla legge impugnata, dal momento che, nel  caso
 di  calamita'  e  avversita'  atmosferiche,  non  risulta  esclusa la
 possibilita' di misure provinciali attuate attraverso diversi  canali
 finanziari;  sia  dalla  rilevanza  nazionale  dell'interesse sotteso
 all'istituzione del Fondo, la cui  ragione  fondamentale  va  proprio
 individuata  nell'esigenza di riequilibrare le conseguenze dannose di
 eventi  imprevedibili  ed  eccezionali,  ancorche'   territorialmente
 limitati,  mediante  l'apporto  solidaristico  dell'intera  comunita'
 nazionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 sollevata, con  il  ricorso  di  cui  in  epigrafe,  dalla  Provincia
 autonoma  di Trento nei confronti della legge 15 ottobre 1981 n. 590,
 recante "Nuove norme per il  Fondo  di  solidarieta'  nazionale",  in
 relazione  agli  artt.  8, nn. 13, 17, 21, 24; 16, primo comma; 107 e
 seguenti del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto Adige);
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 sollevata, con  il  ricorso  di  cui  in  epigrafe,  dalla  Provincia
 autonoma di Bolzano nei confronti della stessa legge n. 590 del 1981,
 per violazione degli artt. 8, nn. 8, 13, 17, 18, 21, 24, 25; 9 n.  9;
 16,  primo comma; 17; 78; 107 e seguenti del d.P.R. 31 agosto 1972 n.
 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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