N. 967 SENTENZA 10 - 13 ottobre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 Previdenza e assistenza - Regione Friuli-Venezia Giulia Personale
 collocato a riposo - Adeguamento del trattamento economico -
 Riferimento ai dipendenti in attivita' di servizio  Revoca della
 legge regionale impugnata - Cessazione della materia del contendere.
 (Legge regione Friuli-Venezia Giulia n. 326- bis, riapprovata il  25
 febbraio 1987).  (Cost., artt. 3 e 97)
(GU n.42 del 19-10-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Friuli-Venezia Giulia (n. 326-bis), riapprovata il 25 febbraio  1987,
 avente  per oggetto: "Norme di revisione contrattuale del trattamento
 economico del personale in  quiescenza",  promosso  con  ricorso  del
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, notificato l'11 marzo 1987,
 depositato in cancelleria il 20 marzo successivo ed iscritto al n.  6
 del registro ricorsi 1987;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
                           Ritenuto in fatto
    Con ricorso notificato l'11 marzo 1987 il Presidente del Consiglio
 dei Ministri ha  impugnato  la  legge  della  Regione  Friuli-Venezia
 Giulia n. 326-bis, riapprovata il 25 febbraio 1987, dal titolo "Norme
 di revisione contrattuale del trattamento economico del personale  in
 quiescenza".
    La  legge  in  questione  prevede  l'adeguamento  del  trattamento
 economico del personale collocato a riposo con quello previsto per il
 personale  in servizio (L.R. 19 ottobre 1984 n. 49), determinando gli
 aumenti da applicare e indicando le relative modalita', le quali sono
 diverse a seconda della data del collocamento a riposo.
    Secondo   il  ricorrente,  la  materia  disciplinata  dalla  legge
 impugnata non rientrerebbe, innanzitutto, fra  quelle  di  competenza
 regionale.  In  secondo  luogo  sarebbero comunque violati i principi
 costituzionali di eguaglianza, imparzialita' e buona amministrazione,
 di  cui  agli  artt.  3  e  97  Cost.,  poiche'  la  legge  impugnata
 configurerebbe una situazione  di  privilegio  per  il  personale  in
 quiescenza   della   Regione   Friuli-Venezia  Giulia  rispetto  alla
 generalita' dei pubblici dipendenti cessati dal servizio.
    La Regione Friuli-Venezia Giulia non si e' costituita.
                         Considerato in diritto
    La  legge  impugnata  e'  stata revocata dalla legge della Regione
 Friuli-Venezia Giulia n. 416, approvata dal Consiglio regionale il 29
 luglio  1987,  vistata  dal  Governo  con  telegramma  del  28 agosto
 successivo ma non pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione,
 dal  titolo  "Revoca  della  legge  regionale  relativa  a  norme  di
 revisione contrattuale del trattamento  economico  del  personale  in
 quiescenza".  Conseguentemente  (v.,  da  ultimo, sentenza n. 434 del
 1987) deve dichiararsi cessata la materia del contendere del presente
 giudizio.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata  la  materia  del contendere in ordine al ricorso
 indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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