N. 967 SENTENZA 10 - 13 ottobre 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Previdenza e assistenza - Regione Friuli-Venezia Giulia Personale collocato a riposo - Adeguamento del trattamento economico - Riferimento ai dipendenti in attivita' di servizio Revoca della legge regionale impugnata - Cessazione della materia del contendere. (Legge regione Friuli-Venezia Giulia n. 326- bis, riapprovata il 25 febbraio 1987). (Cost., artt. 3 e 97)(GU n.42 del 19-10-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia (n. 326-bis), riapprovata il 25 febbraio 1987, avente per oggetto: "Norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale in quiescenza", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato l'11 marzo 1987, depositato in cancelleria il 20 marzo successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1987; Udito nella Camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto in fatto Con ricorso notificato l'11 marzo 1987 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 326-bis, riapprovata il 25 febbraio 1987, dal titolo "Norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale in quiescenza". La legge in questione prevede l'adeguamento del trattamento economico del personale collocato a riposo con quello previsto per il personale in servizio (L.R. 19 ottobre 1984 n. 49), determinando gli aumenti da applicare e indicando le relative modalita', le quali sono diverse a seconda della data del collocamento a riposo. Secondo il ricorrente, la materia disciplinata dalla legge impugnata non rientrerebbe, innanzitutto, fra quelle di competenza regionale. In secondo luogo sarebbero comunque violati i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialita' e buona amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., poiche' la legge impugnata configurerebbe una situazione di privilegio per il personale in quiescenza della Regione Friuli-Venezia Giulia rispetto alla generalita' dei pubblici dipendenti cessati dal servizio. La Regione Friuli-Venezia Giulia non si e' costituita. Considerato in diritto La legge impugnata e' stata revocata dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 416, approvata dal Consiglio regionale il 29 luglio 1987, vistata dal Governo con telegramma del 28 agosto successivo ma non pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, dal titolo "Revoca della legge regionale relativa a norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale in quiescenza". Conseguentemente (v., da ultimo, sentenza n. 434 del 1987) deve dichiararsi cessata la materia del contendere del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1537