N. 969 ORDINANZA 10 - 13 ottobre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Procedimento penale - Sequestro giudiziario - Istanza di riesame  -
 Possibilita' di intervento della parte civile costituita Esclusione -
 Discrezionalita' legislativa - Manifesta inammissibilita'.  (Cod.
 proc. pen., art. 343- bis).  (Cost., artt. 3 e 24)
(GU n.42 del 19-10-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 343- bis del
 codice di procedura penale,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  28
 aprile  1987  dal  Tribunale  di  Firenze  sulla richiesta di riesame
 proposta da  Barsanti  William,  iscritta  al  n.  276  del  registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto che il Tribunale di Firenze, decidendo sulla richiesta di
 riesame di un decreto di sequestro, ha, con ordinanza del  28  aprile
 1987,   sollevato,   in   riferimento   agli   artt.  3  e  24  della
 Costituzione,questione di legittimita' dell'art. 343- bis del  codice
 di  procedura  penale,  "nella  parte  in  cui  non prevede che della
 istanza di riesame sia dato avviso alla parte civile costituita e che
 la stessa abbia possibilita' di intervento";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che, quanto alle regole da applicarsi nel procedimento
 di riesame avverso i decreti di sequestro, la norma censurata  rinvia
 agli artt. 263- bis, ultimo comma, e 263- ter del codice di procedura
 penale, entrambi concernenti il procedimento  di  riesame  avverso  i
 provvedimenti  restrittivi  della  liberta'  personale,  articoli dai
 quali la costante giurisprudenza desume che,  prima  della  decisione
 del  tribunale della liberta', le parti non debbono "essere avvertite
 e essere poste nella possibilita' di conoscere gli scritti accusatori
 e difensivi rispettivamente presentati dall'una e dall'altra";
      e che, quindi, l'ordinanza di rimessione richiede a questa Corte
 l'apprestamento di un apposito assetto normativo, il quale,  oltre  a
 legittimare la parte civile ad intervenire nella procedura di riesame
 di cui all'art. 343- bis del codice  di  procedura  penale,  dovrebbe
 anche  disciplinare  l'intervento  di  tutti i soggetti eventualmente
 interessati al procedimento  di  sequestro  (e'  il  caso  sia  della
 "persona alla quale le cose sono state sequestrate" sia della persona
 "che avrebbe diritto alla loro restituzione": art.  343-  bis,  primo
 comma),  il che implica l'esercizio di scelte discrezionali demandate
 al solo legislatore.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  343-  bis  del   codice   di
 procedura  penale,  sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
 Costituzione, dal Tribunale di Firenze con ordinanza  del  28  aprile
 1987.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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