N. 970 ORDINANZA 10 - 13 ottobre 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Legge penale - Risarcimento del danno - Applicazione della attenuante comune - Concessione del beneficio dell'amnistia all'imputato che abbia risarcito il danno nel corso del dibattimento - Esclusione - Manifesta infondatezza. (Cod. pen., art. 62, n. 6- bis; d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, art. 3, lett. d). (Cost., art. 3)(GU n.42 del 19-10-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 62 n. 6 del codice penale e dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1986, n. 865 (Concessione di amnistia e di indulto), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1987 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento penale a carico di Barresi Rosanna ed altro, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Caltagirone, con ordinanza del 21 aprile 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 62 n. 6 del codice penale e 3 del d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, nella parte in cui - con il consentire l'applicazione dell'attenuante dell'"avere prima del giudizio riparato interamente il danno, mediante il risarcimento e, quando sia possibile, mediante la restituzione" soltanto se la riparazione del danno avvenga "prima che siano compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado" - limitano ingiustificatamente la concessione dell'amnistia di cui al d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, determinando "una disparita' di trattamento tra due imputati in quanto quello di essi che avesse risarcito il danno nel corso del dibattimento, a differenza di quello che lo avesse fatto prima del dibattimento, non potrebbe godere del beneficio, pur versando entrambi nella stessa situazione di avvenuto risarcimento del danno"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che, in realta', il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 62 n. 6 del codice penale e dell'art. 3 lettera d) del d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, nella parte in cui non consente di applicare il beneficio dell'amnistia concesso da tale d.P.R. in presenza dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 del codice penale, quando la riparazione integrale del danno sia intervenuta dopo il compimento delle formalita' di apertura del dibattimento; e che il termine entro il quale il danno puo' essere utilmente riparato ai fini della concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 del codice penale e' ragionevolmente fissato dal legislatore "prima del giudizio", locuzione da intendersi nel senso che il risarcimento e la restituzione debbono essere effettuati prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, avendo tale norma, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, il chiaro intento "di dare rilevanza giuridica, come presunto sintomo di ravvedimento e di attenuata capacita' a delinquere, solo a quel comportamento del reo che, precedendo lo svolgersi del giudizio a suo carico, possa essere ritenuto espressione di un sincero pentimento non riferibile a sviluppi del dibattimento e a contingenti esigenze di difesa"; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 62 n. 6 del codice penale e 3 lettera d) del d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 (Concessione di amnistia e di indulto), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Caltagirone con ordinanza del 21 aprile 1987. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1540