N. 1021 SENTENZA 26 ottobre - 9 novembre 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Prescrizione del diritto alla corresponsione del trattamento di malattia - Effetto interruttivo subordinato alla notifica del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza - Trattamento deteriore rispetto al creditore comune procedente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio senza alcun indugio causato da attivita' altrui - Specialita' del rito del lavoro - Non fondatezza. (Legge 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, ultimo comma). (Cost., artt. 3 e 38)(GU n.46 del 16-11-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente "Mutualita' fascista - Istituto dell'assistenza di malattia ai lavoratori"), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1987 dal Tribunale di La Spezia, nel procedimento civile vertente tra Bevilacqua Camillo e I.N.A.I.L. ed altro, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Udito l'avv. Enrico Ruffini per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Emilio Lecca per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso del procedimento di appello avverso la sentenza, con la quale il Pretore di La Spezia aveva respinto la domanda di Bevilacqua Camillo, nei confronti dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S., per la corresponsione del trattamento di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, ritenendo prescritto il relativo diritto a causa dell'inutile decorso del termine di un anno, di cui all'art. 6, ultimo comma, di tale legge, l'adito Tribunale di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimita' costituzionale della teste' citata norma. Ha, in particolare, osservato che, trattandosi, nella specie, di un'azione da promuovere nelle forme del rito del lavoro e percio' con ricorso e non con citazione; conseguendosi l'effetto interruttivo soltanto con la notifica del ricorso stesso e del pedissequo decreto pretorile di fissazione dell'udienza; dovendosi, quindi, necessariamente attendere, prima di poter determinare l'effetto interruttivo della prescrizione, che il Pretore abbia emanato tale decreto; la situazione normativa cosi' determinata creerebbe una disparita' di trattamento tra il creditore della prestazione previdenziale e gli altri creditori, cui e', invece, consentito di procedere alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio senza alcun indugio causato da attivita' altrui: donde la violazione dell'art. 3 Cost. L'ordinanza, poi, omette di esplicitare le ragioni del pur lamentato contrasto della norma censurata con l'art. 38 Cost. L'ordinanza stessa, ritualmente notificata e comunicata, e' stata altresi' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S. ed e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato. Quest'ultima ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita' della questione osservando che la norma censurata si limita a fissare la durata del termine prescrizionale, mentre la presunta disparita' di trattamento potrebbe, in astratto, ricollegarsi non a tale disposizione, bensi' alla diversa struttura del processo del lavoro rispetto a quello ordinario (essendo, solo nel primo, necessario attendere, per la notificazione dell'atto introduttivo, la pronunzia del decreto pretorile di fissazione dell'udienza) o anche alla norma che fa dipendere l'effetto interruttivo della prescrizione dal compimento di atti ricettizi. Altre - e non identificate dal giudice a quo - sarebbero state, quindi, le norme da censurare come causa della disparita' di trattamento, nei termini in cui e' stata lamentata, non, invece, l'art. 6 della legge n. 138 del 1943, che, per il ricordato contenuto, non incide sul tema della interruzione della prescrizione, coinvolto da siffatta censura. Ad avviso della stessa Avvocatura, la questione e', poi, da ritenere manifestamente infondata perche' neanche la diversa struttura dei suddetti procedimenti puo' esporre a pericolo il diritto del creditore di prestazioni previdenziali rispetto a quello del creditore di altre prestazioni, quanto al decorso dei rispettivi termini prescrizionali ed alla possibilita' di procurarne la tempestiva interruzione. Questa, invero, puo' essere conseguita non solo attraverso la domanda giudiziale, ma anche, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., attraverso atti stragiudiziali idonei alla costituzione in mora, che, anche in materia previdenziale, sono utilmente sperimentabili dal creditore diligente e timoroso del fatto che lo spatium deliberandi concesso al giudice competente per la pronunzia del decreto suddetto si risolva in una sostanziale abbreviazione del termine di prescrizione del diritto fatto valere. Considerazioni non dissimili svolge anche la difesa dell'I.N.P.S. osservando altresi' che tale spatium deliberandi e', per legge (art. 415, secondo comma), di minima entita', cosi' da non incidere significativamente sulla durata del termine in questione, senza, peraltro, che possano rilevare, ai fini del giudizio di costituzionalita', evenienze patologiche, come il colpevole ritardo del giudice nel rendere il provvedimento nei tempi imposti dalla legge medesima. Assunta, quindi, in astratto, la sicura congruita' del termine prescrizionale di cui alla norma censurata, che non rende eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, tutto si riduce ad un mero problema di diligente comportamento del creditore, cui non difettano strumenti idonei per conseguire il risultato della tempestivita' di tale esercizio. La difesa dell'I.N.A.I.L. si e' limitata ad una generica contestazione della fondatezza della questione. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale di La Spezia dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, che fissa in un anno il termine di prescrizione del diritto alle prestazioni di malattia ivi previste, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., rilevando che, dovendosi procedere con il rito del lavoro, l'effetto interruttivo della prescrizione, conseguente alla notificazione della domanda giudiziale, si verifica solo a seguito della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, emesso precedentemente dal giudice del lavoro adito, sicche' il trattamento del creditore delle prestazioni di cui alla norma denunciata risulta ingiustificatamente diverso e deteriore rispetto a quello di altri creditori, i quali, avvalendosi del rito ordinario, notificano l'atto introduttivo del giudizio senza la perdita del tempo richiesta dalla interferenza del giudice. 2. - E' preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in base al rilievo che la lamentata disparita' di trattamento non deriverebbe dalla norma denunciata che fissa la durata del termine prescrizionale, ma dalle norme che regolano il rito del lavoro (artt. 414 e 415 c.p.c) e dettano le modalita' della introduzione del giudizio (proposizione della domanda con ricorso; suo deposito nella cancelleria del giudice competente; fissazione, da parte del giudice, della udienza di discussione con decreto da emettersi entro cinque giorni dal deposito del ricorso; notifica, a cura dell'attore, del ricorso e pedissequo decreto al convenuto entro 10 gg. dalla data di pronuncia del decreto). L'eccezione non puo' essere accolta. La denunciata illegittimita' costituzionale, pur avente ad oggetto l'art. 6, ultimo comma della legge n. 138 del 1943, concerne ovviamente le citate norme del rito del lavoro, le quali sarebbero coinvolte nell'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale se la questione proposta risultasse fondata. 3. - Ma la questione non e' fondata. Anzitutto, le caratteristiche strutturali e procedimentali che distinguono il rito ordinario dal rito del lavoro sono tali da non consentire raffronti nei quali sia ragionevole assumere l'uno come modello di perfezione cui l'altro, pena la incostituzionalita', sia tenuto ad adeguarsi, o viceversa (sent. n. 65 del 1980). Inoltre, le modalita' e i tempi della procedura speciale, comuni a tutti i giudizi che si introducono con ricorso, hanno, per quanto riguarda la fattispecie, una modesta incidenza sul termine prescrizionale dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative di cui alla norma in esame (appena 5 gg. nel massimo), sicche' il termine non si riduce sino al punto di importare la violazione dei diritti di difesa del creditore. La giurisprudenza di questa Corte e' nel senso che la incongruita' del termine di prescrizione puo' ammettersi, ed e' rilevante, solo quando esso sia di durata tale da non rendere effettiva la possibilita' di esercizio del diritto cui si riferisce e di conseguenza appaia inoperante la tutela del diritto (cfr. sent. n. 110 del 1982). Infine, ed e' quello che maggiormente rileva, nella fattispecie, il diritto del creditore risulta sufficientemente garantito e protetto, in quanto l'atto introduttivo del giudizio non e' il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione prevista dalla norma denunciata, ma ve ne sono altri, anche di natura extragiudiziale, che il creditore puo' agevolmente utilizzare (art. 2943, ultimo comma, cod. civ.).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente "Mutualita' fascista - Istituto dell'assistenza di malattia ai lavoratori"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Tribunale di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988. Il Presidente: CONSO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1720