N. 1034 SENTENZA 27 ottobre - 15 novembre 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.  Legge
 penale - Depenalizzazione - Regioni Toscana, Lombardia e Liguria -
 Rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge n. 689/1981
 - Applicazione delle sanzioni amministrative  Individuazione degli
 uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato -
 Lesione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni -
 Difetto di motivazione - Contraddittorieta' - Inammissibilita'.
 Legge penale - Depenalizzazione - Regioni Toscana, Lombardia e
 Liguria - Tutela dei prodotti per la prima infanzia Trasmissione del
 rapporto agli uffici periferici del Ministero della sanita' -
 Intervenuta soppressione legale del riferimento al d.P.R. 27 ottobre
 1964, n. 610 e dell'art. 5 della legge 29 marzo 1951, n. 327 -
 Cessazione della materia del contendere.  Legge penale -
 Depenalizzazione - Regioni Toscana, Lombardia e Liguria - Competenze
 proprie o delegate - Non spettanza allo Stato della indicazione degli
 uffici destinatari del rapporto Annullamento parziale dell'atto
 impugnato.  Legge penale - Depenalizzazione - Regioni Toscana,
 Lombardia e Liguria - Sicurezza pubblica - Trasporti - Navigazione -
 Indicazione degli uffici periferici dei Ministeri ai quali presentare
 il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della  legge n.
 689/1981 - Spettanza allo Stato
(GU n.47 del 23-11-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori: Dott. Francesco SAJA, Presidente - Prof.
 Giovanni CONSO - Dott. Aldo CORASANITI - Prof. Giuseppe BORZELLINO -
 Dott. Francesco GRECO - Prof. Renato DELL'ANDRO - Prof. Gabriele
 PESCATORE - Prof. Francesco Paolo CASAVOLA - Prof. Antonio
 BALDASSARRE - Prof. Vincenzo CAIANIELLO - Avv. Mauro FERRI - Prof.
 Luigi MENGONI, Giudici,
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Lombardia e
 Liguria notificati il 18 ottobre 1982, depositati in cancelleria il
 27 ottobre ed il 3 novembre successivi ed iscritti ai nn. 14, 15 e 16
 del registro ricorsi 1982, per conflitti di attribuzione sorti a
 seguito del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, dal titolo "Norme per
 l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma, e 17 penultimo comma,
 della l. 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema
 penale".
   Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
   udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
   uditi l'Avvocato Stefano Grassi per la Regione Toscana, l'Avvocato
 Fabio Lorenzoni per la Regione Lombardia, l'Avvocato Gustavo
 Romanelli per la Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Paolo
 Vittoria per il Presidente del Consiglio dei Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso del 18 ottobre 1982, ritualmente notificato e
 depositato, la Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione
 a seguito dell'emanazione del d.P.R. 22 luglio 1982, n. 571,
 intitolato "Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma, e
 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
 concernente modifiche al sistema penale", in quanto l'art. 1 del
 predetto decreto e' ritenuto lesivo degli artt. 117 e 118 della
 Costituzione, come attuati dagli artt. 7, 8, 9, 18, 19, 47, 52 lett.
 a, 69, 84, 86, 97, 101 e seguenti (in materia di difesa del suolo
 dagli inquinamenti) del d.P.R. n. 616 del 1977 e dagli artt. 7, 11,
 13, 14 e 32 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
 (23 dicembre 1978, n. 833), nonche' dell'art. 17, terzo comma, della
 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
   2. - La legge n. 689 del 1981, nel suo capo primo, disegna un nuovo
 quadro normativo in tema di sanzioni amministrative che, ai fini del
 presente giudizio, si puo' cosi' riassumere:
   a) depenalizzazione di certi reati, con conseguente sostituzione
 della prevista multa o ammenda con la sanzione amministrativa del
 pagamento di una somma di denaro (art. 32);
   b) contestazione della violazione immediatamente o, quando cio' non
 sia possibile, notificazione della stessa, con possibilita' di
 pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla
 contestazione o notificazione (artt. 14 e 16);
   c) qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta,
 obbligo di rapporto a un ufficio ministeriale periferico (in
 mancanza, al Prefetto) o all'ufficio regionale competente, nel caso
 in cui la violazione si riferisca ad una materia di competenza delle
 regioni o a funzioni amministrative ad esse delegate (art. 17);
   d) gli uffici periferici competenti a ricevere il rapporto di cui
 al punto precedente sono individuati, a norma dell'art. 17, penultimo
 comma, con decreto presidenziale, su proposta del Presidente del
 Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla pubblicazione
 della legge in esame;
   e) le regioni, entro lo stesso termine di centottanta giorni,
 devono provvedere, con legge, per le materie di loro competenza (art.
 17, ultimo comma);
   f) i proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti cui era
 attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o
 dell'ammenda, tranne il caso delle sanzioni relative a materie di
 competenza delle regioni, o ad esse delegate, i cui proventi spettano
 alle regioni medesime (art. 29).
   Il decreto impugnato e' esattamente quello previsto dall'art. 17,
 penultimo comma (indicato al punto d). In relazione ad esso la
 Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione ritenendo che,
 nel procedere all'individuazione degli uffici periferici dello Stato
 ai quali dev'esser presentato il rapporto di cui al precedente punto
 c, il decreto si riferisca in taluni casi a funzioni trasferite o
 delegate alle regioni. In tali ipotesi, pertanto, esso contrasterebbe
 con gli artt. 117 e 118 Cost., per il tramite della violazione delle
 norme interposte stabilite dall'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977 (e
 confermate, per i profili qui rilevanti, dall'art. 17, terzo comma,
 della legge n. 689 del 1981), in base alle quali la polizia
 amministrativa e, quindi, anche l'applicazione delle sanzioni
 amministrative costituirebbero una sub-materia che, per quanto si
 riferisce a misure di polizia attinenti a materie trasferite o
 delegate alle regioni, rientrerebbero in queste ultime.
   Questo motivo generale di impugnazione, che induce la Regione
 ricorrente a chiedere che le sia riconosciuto il potere di
 determinare nelle materie indicate gli uffici competenti a ricevere i
 rapporti di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 e che sia
 annullato in parte qua il decreto impugnato, e', poi, specificato
 dalla stessa ricorrente in censure piu' particolari, che, sulla
 scorta della struttura dell'art. 1 del d.P.R. n. 571 del 1982, sono
 articolate ministero per ministero.
   2.1. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero
 dell'interno, l'atto impugnato prevede la competenza delle prefetture
 a ricevere i suindicati rapporti in relazione alle violazioni di
 obblighi vari concernenti i mestieri girovaghi (art. 669 c.p. e artt.
 121 e 124 del testo unico di pubblica sicurezza r.d. 18 giugno 1931,
 n. 773), il consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non
 consentita (art. 687 c.p.), gli esercizi pubblici (artt. 180, 181 e
 186 del menzionato regolamento di esecuzione del T.U. di pubblica
 sicurezza).
   Secondo la ricorrente, tali funzioni, le quali sono attribuite ai
 Comuni dall'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, rientrerebbero nella
 materia regionale della polizia locale urbana e rurale, di cui
 all'art. 117 della Costituzione, cosi' come attuato dall'art. 18
 dello stesso decreto n. 616. Pertanto, sempre ad avviso della
 ricorrente, la destinataria del rapporto di cui al menzionato art.
 17, primo comma della legge n. 689 del 1981, non dovrebbe essere la
 prefettura, bensi' la regione.
   La stessa previsione, poi, lederebbe la competenza delegata alle
 regioni dall'art. 52, lett. a, del d.P.R. n. 616 del 1977, in materia
 di pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, la'
 dove stabilisce che le prefetture debbono essere destinatarie anche
 dei rapporti relativi alla violazione delle sanzioni concernenti gli
 esercizi pubblici.
   Infine, le stesse disposizioni, laddove prevedono la competenza
 delle prefetture ad avere i suindicati rapporti per le violazioni
 della legge 20 marzo 1941, n. 366, concernente la raccolta, il
 trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, lederebbero
 egualmente le competenze regionali, in quanto, secondo la ricorrente,
 si tratterebbe di attivita' rientranti nelle competenze trasferite
 alle regioni dagli articoli 101 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977
 (tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).
   2.2. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero
 dell'agricoltura, l'atto impugnato attribuisce al funzionario del
 Corpo forestale dello Stato responsabile nella provincia la
 competenza a ricevere i suindicati rapporti in relazione alle
 violazioni di cui agli artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n.
 269, intitolata "Disciplina della produzione e del commercio di
 sementi e piante di rimboschimento".
   Secondo la Regione Toscana, poiche' tali articoli prevedono
 funzioni comprese fra quelle delegate alle regioni dall'art. 69 del
 d.P.R. n. 616 del 1977, primo comma, le disposizioni impugnate
 violerebbero l'art. 9 dello stesso decreto nonche' l'art. 17, terzo
 comma, della legge n. 689 del 1981.
   2.3. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero dei
 trasporti, l'atto impugnato prevede la competenza di vari uffici
 periferici del ministero medesimo ad avere i suindicati rapporti in
 relazione alle violazioni degli artt. 153, 154, 204, 212 e 213 del
 r.d. 9 maggio 1912, n. 1447 (T.U per le ferrovie concesse
 all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le
 automobili), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare
 in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) e del d.P.R.
 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza
 e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri mezzi di
 trasporto). Secondo la ricorrente, le predette disposizioni
 lederebbero tanto le competenze regionali trasferite dall'art. 84 del
 d.P.R. n. 616 del 1977 (cioe' quelle attinenti alle tramvie e linee
 automobilistiche d'interesse regionale), quanto le competenze
 delegate dall'art. 86 dello stesso decreto (funzioni amministrative
 in materia di linee ferroviarie in concessione, di linee ferroviarie
 secondarie gestite dalle ferrovie dello Stato, etc.).
   Contrasterebbe, invece, con le competenze regionali in materia di
 navigazione interna, che sono state trasferite alle regioni dall'art.
 97 del ricordato decreto n. 616 del 1977, la previsione della
 competenza degli uffici periferici del Ministero dei trasporti a
 ricevere i rapporti suindicati per le violazione a vari articoli del
 codice della navigazione (artt. 1165, 1168, 1172, 1173, 1178, 1179,
 1180, 1182, 1183, 1184, 1186, 1187, 1189, 1192, 1194, 1195, 1197,
 1205, 1206, 1208, 1210, 1212, 1215, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223,
 1224, 1227, 1233 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327).
   Infine, la Regione Toscana lamenta che fra le norme la cui
 violazione comporta la presentazione del rapporto ad uffici statali
 e' stato incluso il r.d. 31 ottobre 1873, n. 1688 (Regolamento circa
 il sindacato e la sorveglianza governativa sull'esercizio delle
 strade ferrate). Anche tale inclusione comporterebbe, secondo la
 ricorrente, la violazione della propria competenza in materia di
 navigazione interna.
   2.4. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero della
 sanita', l'atto impugnato stabilisce che competenti a ricevere il
 rapporto sono, da un lato, gli uffici dei medici e dei veterinari
 provinciali aventi sede nel territorio della Regione Siciliana (fino
 a quando le relative competenze non vengano assorbite dalle U.S.L.)
 e, dall'altro, gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera
 e gli uffici veterinari di confine, di porto, aeroporto e di dogana
 interna, senza pero' precisare quali dei numerosi articoli di legge
 siano richiamati soltanto al fine della presentazione del rapporto ex
 art. 17 della legge n. 689 del 1981 ai medici e veterinari
 provinciali operanti nella Regione Siciliana.
   Secondo la ricorrente, tale previsione contrasterebbe con le
 disposizioni della legge n. 833 del 1978 (e successive
 modificazioni), che hanno delegato alle regioni le funzioni
 disciplinate dalle seguenti disposizioni (come indicate nel decreto
 impugnato): a) art. 190 T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d.
 27 luglio 1934, n. 1265 (divieto di importazione, fabbricazione,
 vendita, detenzione a fini di vendita di oggetti di gomma destinati
 ai lattanti); b) artt. 195 e 197 del T.U. delle leggi sanitarie
 (possesso di apparecchi radiologici e possesso o impiego di sostanze
 radioattive); c) artt. 254, 264, 284 e 330 del T.U. delle leggi
 sanitarie (prevenzione di malattie infettive); d) art. 5 della l. 25
 luglio 1956, n. 837 (profilassi delle malattie veneree); e) artt. 2 e
 3 del d.P.R. 27 ottobre 1964, n. 615, che, non risultando nella
 Gazzetta Ufficiale, dovrebbe intendersi, secondo la Regione Toscana,
 come riferentesi alla legge 9 giugno 1964, n. 615, la quale prevede
 interventi contro le epizoozie; J) artt. 10 e 14 della l. 29 maggio
 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e
 dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi); g)
 art. 5 della l. 29 marzo 1951, n. 327 (Disciplina della produzione e
 vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici).
   Altre previsioni del decreto impugnato sarebbero lesive delle
 competenze regionali, in quanto si riferirebbero a submaterie che la
 legge di riforma sanitaria (artt. 11 e 13 in particolare) avrebbe
 attribuito alla competenza delle regioni. Tali funzioni, che la
 ricorrente suppone come rientranti nella propria disponibilita',
 risultano determinate dalle seguenti disposizioni di legge (come
 indicate nel decreto impugnato): aa) artt. 100, 102, e 141 del T.U.
 delle leggi sanitarie e artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
 e 22 del Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n.
 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni
 sanitarie (r.d. 31 maggio 1928, n. 1334) che fissano requisiti e
 limiti per l'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti
 ausiliarie: secondo la ricorrente, poiche' allo Stato competerebbe
 soltanto "la determinazione (...) dei requisiti per l'esercizio delle
 professioni mediche e sanitarie ausiliarie" e poiche' ogni altra
 funzione amministrativa ad essa connessa, fra cui il controllo sul
 possesso dei requisiti e sul corretto esercizio delle professioni,
 competerebbe ai Comuni, risulterebbe lesa la sfera di autonomia
 costituzionalmente garantita alle regioni, in quanto, in base
 all'art. 32 della legge n. 833 del 1978, spetta alla legge regionale
 stabilire "... norme per l'esercizio delle funzioni in materia di
 igiene e sanita' pubblica..."; bb) art. 139, ultimo comma, del T.U.
 delle leggi sanitarie (obbligo della levatrice di denuncia degli
 infanti deformi) e art. 2 della l. 2 dicembre 1975, n. 638 (obbligo
 dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da
 antiparassitari): anche in tal caso la Regione Toscana lamenta la
 violazione della propria competenza legislativa, sul presupposto che
 le funzioni in esame siano riconducibili alle lettere d, h, m e q
 dell'art. 14 della legge n. 833 del 1978 che fissa i compiti delle
 U.S.L.; cc) art. 5 bis della l. 12 giugno 1931, n. 924 (vivisezione)
 e art. 5, primo e secondo comma della l. 25 luglio 1952, n. 1009
 (fecondazione artificiale degli animali): secondo la ricorrente, le
 norme indicate prevederebbero funzioni di assistenza veterinaria, che
 non sarebbero residuate allo Stato in forza dell'art. 6, lettera u,
 della legge n. 833 del 1978; dd) art. 8 della l. 30 aprile 1962, n.
 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle
 sostanze alimentari e delle bevande): secondo la Regione Toscana, le
 funzioni previste in tale articolo non rientrerebbero nella riserva
 allo Stato della determinazione degli indici di qualita' e salubrita'
 degli alimenti e delle bevande alimentari, di cui all'art. 6, lettera
 h, della legge n. 833 del 1978; ee) art. 7 della l. 11 novembre 1975,
 n. 584, riguardante il divieto di fumare in determinati locali e su
 mezzi di trasporto pubblico: poiche' il decreto impugnato riporta
 detta legge anche fra quelle la cui violazione comporta l'obbligo di
 rapporto agli uffici periferici del Ministero dei trasporti, la
 Regione Toscana ritiene che, oltre al profilo indicato nel precedente
 punto 2.3, sussista anche la lesione della propria competenza in
 materia di tutela della salubrita', dell'igiene e della sicurezza in
 ambienti di vita e di lavoro, ai sensi dell'art. 27, lettera c, del
 d.P.R. n. 616 del 1977.
   2.5. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero per i
 beni culturali e ambientali, il decreto impugnato prevede la
 competenza degli stessi uffici a ricevere i suindicati rapporti per
 le violazioni di cui all'art. 58 della legge 1 giugno 1939, n. 1089
 (Tutela delle cose d'interesse artistico o storico). La ricorrente
 ritiene che tale previsione leda la propria competenza nella parte in
 cui si riferisce anche ai beni culturali facenti parte di raccolte di
 enti locali, ai sensi dell'art. 47 dei dd.P.R. n. 616 del 1977 e n. 3
 del 1972.
   3. - Con ricorso del 16 ottobre 1982, ritualmente notificato e
 depositato, la Regione Lombardia ha impugnato lo stesso art. 1 del
 decreto n. 571 del 1982, nelle previsioni di seguito indicate, per
 violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, in relazione
 agli artt. 9, 17, 18, 19, 27, 52, 79, 84, 86, 97 del d.P.R. n. 616
 del 1977 e all'art. 7 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, nonche'
 dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   3.1. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero
 dell'interno, la Regione Lombardia impugna gli stessi articoli gia'
 impugnati dalla Regione Toscana (v., sopra, il punto 2.1), meno la
 legge 20 marzo 1941, n. 366 sui rifiuti solidi urbani, svolgendo
 considerazioni sostanzialmente coincidenti con quelle espresse dalla
 Regione Toscana. L'unica eccezione riguarda gli artt. 180 e 186 del
 regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza, rispetto
 ai quali la Regione Lombardia lamenta solo la violazione delle
 funzioni delegate dall'art. 52, lett. a, del decreto n. 616 del 1977,
 e non gia', come ha invece ritenuto la Regione Toscana, la propria
 competenza in materia di polizia locale urbana e rurale.
   3.2. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero dei
 trasporti, la Regione Lombardia impugna le stesse disposizioni gia'
 impugnate dalla Regione Toscana (v., sopra, il punto 2.3), con
 l'unica eccezione di quelle contenute nel r.d. 31 ottobre 1873, n.
 1688.
   A sostegno della illegittimita' costituzionale degli artt. 153,
 154, 204, 212 e 213 del T.U. n. 1447 del 1912, la ricorrente fa
 presente che tale normativa si riferisce congiuntamente alle tramvie
 e alle ferrovie in concessione. Poiche' le prime sono state
 trasferite alle regioni dagli artt. 79 e 84 del decreto n. 616 del
 1977 e le altre sono state delegate alle stesse regioni dall'art. 86
 del medesimo decreto (salvo l'assenso delle regioni e previo il loro
 risanamento tecnico ed economico da parte dello Stato), la ricorrente
 lamenta che l'atto impugnato, anziche' adottare una disciplina
 transitoria, ha invece indicato gli uffici periferici statali
 competenti con una previsione destinata ad un'applicazione stabile e
 permanente.
   Per quanto riguarda gli articoli del codice della navigazione, la
 Regione Lombardia, osservando che tali articoli si riferiscono tanto
 alla navigazione marittima quanto a quella interna e che la
 previsione della competenza degli uffici provinciali della
 motorizzazione civile, in luogo di quella delle capitanerie di porto,
 lascerebbe supporre che si sia voluto attribuire ad uffici periferici
 statali anche le competenze in materia di navigazione interna,
 ritiene che dalle disposizioni impugnate risultino lese le competenze
 trasferite alle regioni dagli artt. 79 e 97 del decreto n. 616 del
 1977.
   Infine, l'individuazione degli uffici periferici statali come
 uffici competenti a ricevere i suindicati rapporti in relazione alle
 violazioni in materia di polizia, sicurezza e regolarita'
 dell'esercizio di servizi di trasporto regionale (d.P.R. 11 luglio
 1980, n. 753) sarebbe in contrasto con l'art. 86, terzo comma, del
 decreto n. 616 del 1977, il quale prevede la partecipazione della
 regione al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei
 veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali.
   3.3. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero della
 sanita', la Regione Lombardia lamenta soltanto la violazione di
 competenze che assume delegate dall'art. 7 della legge n. 833 del
 1978. Si tratta, piu' precisamente, delle stesse competenze ritenute
 lese dalla Regione Toscana, salvo l'art. 190 del T.U. delle leggi
 sanitarie, che la ricorrente rivendica con motivazioni
 sostanzialmente analoghe a quelle svolte nel precedente ricorso.
   Anche la Regione Lombardia rileva l'inesistenza del d.P.R. 27
 ottobre 1964, n. 615, indicato nell'atto impugnato, ritenendo
 tuttavia, a differenza della Toscana, che con tale errata indicazione
 si volesse far riferimento alla legge 9 giugno 1964, n. 615, dal
 titolo "Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e
 dalla brucellosi", che prevederebbe funzioni delegate alle regioni
 dall'art. 7, lett. b, della legge n. 833 del 1978.
   Il ricorso della Regione Lombardia si conclude facendo presente che
 le violazioni lamentate derivano, in definitiva, dalla violazione
 dell'art. 9 del decreto n. 616 del 1977, secondo il quale le funzioni
 di polizia amministrativa sono meramente strumentali rispetto alle
 funzioni di amministrazione attiva esercitate sia a titolo di
 competenza propria che a titolo di delega.
   4. - Con ricorso del 14 ottobre 1982, ritualmente notificato e
 depositato, la Regione Liguria ha impugnato lo stesso art. 1 del
 decreto n. 571 del 1982 per violazione degli artt. 117 e 118 della
 Costituzione, in relazione agli artt. 7, 8, 9, 18, 19, 47, 52 lett.
 a, 69, 101 e seguenti (difesa del suolo dall'inquinamento) del d.P.R.
 n. 616 del 1977 e agli artt. 7, 11, 13, 14 e 17 della legge n. 833
 del 1978, nelle previsioni di seguito indicate.
   4.1. - Con riferimento all'individuazione degli uffici periferici
 del Ministero dell'interno, la Regione Liguria prospetta gli stessi
 profili di lesione delle proprie competenze gia' indicati dalla
 Toscana, allegando motivi sostanzialmente analoghi, salva la
 precisazione che, per quanto riguarda la legge n. 366 del 1941, la
 regione lamenta solo la violazione della propria competenza
 legislativa. E cio' perche' nessuna delle sanzioni pecuniarie
 previste dalla ricordata legge (artt. 9, 14, 16, 20 e 21) atterrebbe
 alle residue competenze statali indicate dall'art. 102 del decreto n.
 616 del 1977. Pertanto, secondo la ricorrente, non rileverebbe il
 problema se si tratti di competenze proprie o delegate delle Regioni
 ovvero di competenze del Comune o della Provincia.
   4.2. - Anche le censure nei confronti delle previsioni relative
 alle competenze degli uffici periferici dei Ministeri
 dell'agricoltura, della sanita' e dei beni culturali e ambientali
 coincidono con quelle prospettate dalla Regione Toscana. In piu' la
 Liguria sottolinea soltanto come le previsioni impugnate contrastino
 con leggi regionali che hanno disciplinato ex novo le materie cui le
 infrazioni si riferiscono, sul presupposto della sussistenza in
 proposito della competenza regionale, propria o delegata.
   5. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che i tre
 ricorsi siano dichiarati infondati.
   5.1. - Secondo l'Avvocatura, le disposizioni del d.P.R. n. 571 del
 1982 attinenti alle competenze degli uffici periferici del Ministero
 dell'interno non sarebbero lesive delle competenze costituzionalmente
 affidate alle regioni sulla base di due diversi ordini di
 considerazioni.
   In primo luogo, l'Avvocatura osserva che, affinche' la regione
 possa applicare le sanzioni amministrative in base alla legge n. 689
 del 1981, sarebbe necessario che la stessa risulti titolare
 dell'attribuzione amministrativa cui ha riguardo la violazione. Cio'
 sarebbe previsto dall'art. 9 del decreto n. 616 del 1977, il quale ha
 ricondotto la polizia amministrativa all'interno delle singole
 materie di competenza propria delle regioni o loro delegate, nonche'
 di quelle attribuite a Comuni, alle Province e alle Comunita'
 montane. E poiche' le funzioni di cui si discute sono attribuite ai
 Comuni, e non alle regioni, risulterebbe esclusa la competenza
 regionale a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, terzo comma,
 della legge n. 689 del 1981.
   In secondo luogo, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, le
 funzioni di cui all'art. 19 del decreto n. 616 del 1977 sarebbero
 affidate ai Comuni soltanto per quanto riguarda l'esercizio, mentre
 la titolarita' sarebbe rimasta in capo allo Stato. E poiche' la
 disciplina dell'aspetto organizzativo dell'esercizio e' stata rimessa
 al potere regolamentare degli stessi Comuni (art. 19, secondo comma,
 del d.P.R. n. 616 del 1977), non residuerebbe alcun settore
 riconducibile alla competenza legislativa regionale in materia di
 polizia locale urbana e rurale.
   5.2. - Secondo l'Avvocatura anche la previsione della competenza
 del funzionario responsabile del Corpo forestale dello Stato per le
 violazioni degli artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269, in
 materia di produzione e commercio di sementi e piante da
 rimboschimento, non lederebbe le competenze regionali, in quanto
 l'art. 69, primo comma, del decreto n. 616 del 1977, nel delegare le
 funzioni previste da tale legge, ha previsto espressamente che
 restino ferme le disposizioni di cui agli articoli prima indicati.
   5.3. - Parimenti infondate sono, secondo l'Avvocatura dello Stato,
 le censure contenute nei ricorsi delle Regioni Toscana, Lombardia e
 Liguria a proposito delle competenze degli uffici periferici del
 Ministero dei trasporti previste dall'atto impugnato.
   Innanzitutto, gli artt. 152 e 153 (rectius: 153 e 154) del T.U. per
 le ferrovie concesse all'industria privata e per le tranvie (r.d. 9
 maggio 1912, n. 1447), allorche' prevedono sanzioni in relazione a
 comportamenti da cui possono derivare danni allo Stato per mancata
 percezione delle tasse sui biglietti di viaggio, non invaderebbero
 materie di competenza regionale. Analogamente, le fattispecie
 contemplate dagli artt. 204, 212 e 213 riguarderebbero profili
 estranei all'attivita' di trasporto di competenza regionale.
   In secondo luogo, sempre secondo l'Avvocatura, degli articoli del
 codice della navigazione indicati nell'atto impugnato alcuni non
 potrebbero assolutamente riferirsi alla navigazione interna (p.es.
 gli artt. 1227 e 1233), mentre altri, pur potendo riferirsi sia alla
 navigazione marittima che a quella interna, andrebbero interpretati
 come riferiti soltanto alle violazioni inerenti alle materie di
 competenza statale. Una piu' approfondita verifica delle varie
 ipotesi indicate nei ricorsi delle regioni e' stata preannunciata
 nell'atto di costituzione, anche se poi non ha avuto alcun seguito.
   In terzo luogo, con riguardo alla competenza statale per le
 infrazioni al divieto di fumare (l. 11 novembre 1975, n. 584), la
 previsione dell'atto impugnato si riferirebbe, secondo l'Avvocatura,
 soltanto alle infrazioni commesse sui servizi di trasporto di
 competenza statale.
   Infine, sempre secondo l'Avvocatura, anche le violazioni al d.P.R.
 11 luglio 1980, n. 753, che ha dettato nuove norme in materia di
 polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di
 altri mezzi di trasporto, esulerebbero dalle materie di competenza
 propria o delegata delle regioni, perche' queste ultime, se a norma
 dell'art. 86, terzo comma, del decreto n. 616 del 1977, partecipavano
 soltanto all'esercizio di una funzione che rimaneva statale, ora
 invece, a norma del d.P.R. n. 753 del 1980, non possono vantare
 neppure tale partecipazione.
   5.4. - A proposito delle numerose lesioni di competenze regionali
 prospettate con riferimento all'indicazione degli uffici periferici
 del Ministero della sanita', l'Avvocatura dello Stato, pur non
 negando che con tali norme si affida ad uffici statali l'applicazione
 di sanzioni ricadenti in materie di competenza regionale, sostiene
 che tali previsioni si riferiscono solo alla Sicilia, dove, appunto,
 gli uffici statali sarebbero ancora transitoriamente competenti in
 materie che nel restante territorio nazionale sono invece di
 competenza regionale.
   5.5. - Infine, con riferimento alla competenza degli uffici
 periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali in
 relazione alle violazioni di cui all'art. 58 della legge 1 giugno
 1939, n. 1089, l'Avvocatura dello Stato, pur non negando la
 competenza regionale affermata nei ricorsi, evidenzia come tale
 competenza non esaurisca l'ambito di applicazione del ricordato art.
 58. Da cio' conseguirebbe che nessuna censura potrebbe essere
 sollevata con riferimento alle violazioni rientranti in materie di
 competenza statale.
   6. - La Regione Toscana ha presentato due memorie - una per la
 camera di consiglio del 25 novembre del 1987 (nel cui ruolo era stato
 in origine inserito il presente conflitto) e l'altra per l'udienza
 pubblica del 22 marzo 1988 - allo scopo di dimostrare
 l'ammissibilita' e la fondatezza del proposto conflitto a difesa
 delle proprie competenze, trasferite o delegate.
   Poiche' la regola posta dall'art. 17 della legge n. 689 del 1981 e'
 che il rapporto da cui scaturisce l'applicazione della sanzione
 amministrativa o l'archiviazione va presentato alla regione per le
 materie di propria competenza, trasferita o delegata che sia, ne
 conseguirebbe che, quando l'atto impugnato indica la competenza di
 qualche ufficio statale per violazioni attinenti a materie di
 competenza regionale (propria o delegata), l'illegittimita' del
 decreto impugnato comporterebbe anche la lesione dell'autonomia
 legislativa o amministrativa della regione. Di modo che, ove la
 materia risulti trasferita alle regioni, si verificherebbe una
 violazione della autonomia legislativa e di quella amministrativa ad
 esse riconosciuta; ove, invece, le funzioni attinenti a materie di
 competenza regionale siano svolte dai Comuni o da altri enti, si
 avrebbe violazione della sola autonomia legislativa; ove, infine, le
 funzioni risultino delegate alle regioni, si avrebbe violazione
 dell'art. 9 del decreto n. 616 del 1977, in virtu' del quale il
 regime giuridico delle funzioni attinenti all'applicazione delle
 sanzioni amministrative si identifica con quello proprio delle
 funzioni cui quelle accedono. Qualora, poi, le funzioni fossero state
 delegate per dare organicita' al trasferimento delle funzioni nella
 stessa materia, si avrebbe anche violazione dell'art. 117 della
 Costituzione, in correlazione con le norme che hanno disposto il
 trasferimento delle funzioni.
 Considerato in diritto
   1. - I conflitti di attribuzione promossi dalle regioni Toscana,
 Lombardia e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe sono stati
 sollevati a seguito dell'emanazione del d.P.R. 29 luglio 1982, n.
 571, intitolato "Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma,
 e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
 concernente modifiche al sistema penale". L'art. 1 di tale decreto,
 nell'individuare gli uffici periferici dei Ministeri ai quali
 dev'esser presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma,
 della legge n. 689 del 1981, al fine dell'applicazione delle sanzioni
 amministrative cui si riferisce l'art. 32 della stessa legge,
 lederebbe le competenze garantite alle regioni dagli artt. 117 e 118
 Cost., come attuati dagli artt. 7, 8, 9, 18, 19, 47, 52, lett. a, 69,
 84, 86, 97, 101-104 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonche' dagli
 artt. 7, 11, 13, 14 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
 dall'art. 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   Nella logica dei vari ricorsi qui esaminati, le molteplici lesioni
 dell'autonomia regionale ora riferite vanno ricondotte alla pretesa
 violazione di un unico principio - quello posto dall'art. 9 del
 d.P.R. n. 616 del 1977, che risulterebbe confermato, per i profili
 qui interessanti, dall'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del
 1981 -, secondo il quale le regioni esercitano le funzioni di polizia
 amministrativa attinenti alle singole materie ad esse attribuite o
 delegate sulla base del medesimo titolo con il quale detengono le
 competenze relative alle materie cui quelle funzioni accedono.
   Dal momento che i conflitti di attribuzione in esame hanno origine
 dal medesimo atto e sono basati su motivi identici o analoghi, i
 relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica
 sentenza.
   2. - Il decreto n. 571 del 1982, che da' origine ai presenti
 conflitti, e' stato emanato in attuazione dell'art. 17 della legge n.
 689 del 1981. Quest'ultimo prevede che, qualora le sanzioni
 amministrative cui si riferisce l'art. 32 della medesima legge non
 siano state oblate all'atto della contestazione o entro sessanta
 giorni dalla notificazione, deve essere presentato rapporto a un
 ufficio ministeriale periferico (o, in mancanza, al prefetto) ovvero,
 quando la violazione attiene a una materia di competenza delle
 regioni o a funzioni amministrative ad esse delegate, ad un ufficio
 regionale. In esecuzione di questa disposizione, il decreto impugnato
 individua, a norma del ricordato art. 17, gli uffici ministeriali
 periferici competenti a ricevere i suddetti rapporti.
 Secondo le ricorrenti, l'individuazione compiuta dal decreto
 impugnato comporterebbe molteplici forme di lesione dell'autonomia
 costituzionalmente garantita alle regioni, in quanto uffici
 periferici dei Ministeri sarebbero indicati come competenti anche per
 infrazioni rientranti in materie di competenza regionale, propria o
 delegata.
   3. - Va innanzitutto dichiarata l'inammissibilita' di due conflitti
 prospettati dalla Regione Toscana.
   Nel ricorso di quest'ultima regione, fra le norme integratrici del
 parametro costituzionale rappresentato dall'art. 117 Cost. e'
 indicato anche l'art. 8 del d.P.R. n. 616 del 1977. Tuttavia, poiche'
 tale profilo non ha alcuno svolgimento in nessuno degli scritti
 difensivi della Regione e poiche' l'art. 8 si riferisce a materia del
 tutto estranea ai presenti conflitti, la pretesa lesione
 dell'autonomia regionale per violazione dell'art. 117 della
 Costituzione, in relazione all'art. 8 del d.P.R. n. 616 del 1977, va
 dichiarata inammissibile.
   Identica pronunzia va adottata in relazione al conflitto relativo
 all'asserita competenza degli uffici statali per le infrazioni
 attinenti alla previsione del r.d. 31 ottobre 1873, n. 1688, sia
 perche' la ricorrente non adduce alcun motivo a sostegno della
 presunta violazione degli artt. 117 e 118 Cost., che e' prospettata
 peraltro in termini contraddittori, sia perche' il decreto n. 1688
 del 1873 tratta di materia del tutto diversa (vigilanza sulle strade
 ferrate) da quella cui si riferisce il parametro costituzionale di
 cui si assume la violazione (navigazione interna).
   4. - Inammissibile e', infine, la doglianza relativa
 all'individuazione, da parte del decreto impugnato, di uffici
 periferici del Ministero dei trasporti in riferimento alla competenza
 a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del
 1981, che e' formulata dalle Regioni Toscana e Lombardia per le
 violazioni alle prescrizioni contenute nel d.P.R. n. 753 del 1980,
 concernenti le misure di polizia amministrativa riguardo alle
 ferrovie e ad altri esercizi di trasporto. Secondo le ricorrenti, le
 disposizioni impugnate sarebbero lesive dell'autonomia regionale
 garantita dagli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dall'art. 86,
 terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, che assicura alle regioni il
 potere di partecipare al controllo della sicurezza degli impianti
 fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali,
 operato dai competenti uffici dello Stato. Per le ricorrenti,
 infatti, tale partecipazione regionale a una competenza riservata
 allo Stato e' esclusa dal decreto impugnato nella parte in cui questo
 si riferisce a misure di polizia attinenti alla sicurezza degli
 impianti e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti
 regionali.
   Per la parte indicata, il ricorso e' inammissibile, in quanto la
 disposizione contenuta nell'art. 86, terzo comma, del d.P.R. n. 616
 del 1977, che le ricorrenti invocano ad integrazione del parametro
 costituzionale che si assume violato, e' stata abrogata dall'art. 104
 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, vale a dire da una norma entrata
 in vigore in data anteriore a quella propria del decreto impugnato.
 In altri termini, poiche' la sfera di autonomia regionale ritenuta
 lesa era puntualmente garantita proprio dalla disposizione abrogata
 e, poiche', nello stesso tempo, non puo' individuarsi negli artt. 117
 e 118 Cost., in se considerati, alcun criterio di giudizio
 presumibilmente risolutivo del presente conflitto, il ricorso, per il
 profilo ora tratteggiato, va dichiarato inammissibile.
   5. - I ricorsi proposti non hanno potuto tener conto di un avviso
 di rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24
 giugno 1983) che ha soppresso il riferimento al, peraltro
 inesistente, d.P.R. 27 ottobre 1964, n. 615 e all'art. 5 della legge
 29 marzo 1951, n. 327 (Tutela dei prodotti per la prima infanzia), le
 cui violazioni avrebbero dovuto obbligare alla trasmissione del
 rapporto, di cui all'art. 17 della legge n. 699 del 1981, agli uffici
 periferici del Ministero della sanita'.
   Data l'efficacia retroattiva della rettifica, va dichiarata sul
 punto cessata la materia del contendere.
   6. - Anche se non eccepite dall'Avvocatura dello Stato, vanno
 esaminate due ulteriori questioni pregiudiziali relative
 all'ammissibilita' dei conflitti di attribuzione sollevati con i
 ricorsi indicati in epigrafe. Prima di entrare nel merito dei giudizi
 occorre verificare: a) se i conflitti attinenti a funzioni (soltanto)
 delegate alle regioni rientrino fra le ipotesi che questa Corte
 ritiene ammissibili; b) se le funzioni attinenti a materie delegate
 alle regioni, ma esercitate in via di subdelega necessaria dai
 Comuni, possano dar luogo a una lesione dell'autonomia
 costituzionalmente garantita alle regioni stesse.
   Come questa Corte ha gia' precisato (sent. n. 559 del 1988),
 perche' le regioni possano validamente proporre conflitto di
 attribuzione per la pretesa violazione di competenze soltanto
 delegate, occorre, da un lato, che dette competenze costituiscano
 parte integrante del patrimonio delle loro attribuzioni e non siano
 pertanto soggette a "poteri concorrenti" dello Stato e, dall'altro,
 che le competenze delegate "per il modo in cui sono disciplinate e
 per il fine in vista del quale sono conferite, costituiscano
 un'integrazione necessaria delle competenze proprie, di modo che la
 lesione delle prime comporti anche una menomazione delle seconde".
   Da cio' consegue, come e' stato precisato nella sentenza appena
 citata, che non e' sufficiente, ancorche' necessario, prospettare
 solamente la pretesa violazione di un parametro costituzionale,
 poiche', ove la delega prevista sia dotata di un carattere pienamente
 volontario, non vi sarebbe alcuna possibilita' di lesione della sfera
 di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni.
   E' sulla base di tali principi che va verificata l'ammissibilita'
 dei conflitti relativi alle funzioni delegate di cui le regioni
 lamentano la lesione, e precisamente le funzioni definite dalle
 seguenti disposizioni: a) dall'art. 52, lett. a, del decreto n. 616
 del 1977 (pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e
 bevande); b) dall'art. 69 del medesimo decreto, in relazione agli
 artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269 (disciplina della
 produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento); c)
 dall'art. 86 del decreto n. 616 del 1977 (linee ferroviarie in
 concessione); d) dall'art. 7 della legge n. 833 del 1978.
   6.1. - Questa Corte ha gia' avuto modo di precisare che, nel caso
 delle funzioni delegate alle regioni dall'art. 52, lett. a, del
 d.P.R. n. 616 del 1977, fra tali funzioni e quelle trasferite alle
 regioni si e' stabilita una saldatura funzionale tale che l'eventuale
 limitazione o invasione delle competenze delegate alle regioni
 finisce per impedire o contraddire quell'esercizio "organico" che si
 e' voluto garantire alle funzioni "proprie" delle regioni e per
 menomare cosi' la consistenza costituzionale di queste ultime, come
 interpretata e attuata dalla legge n. 382 del 1975 e dal d.P.R. n.
 616 del 1977 (v. sent. n. 559 del 1988).
   Su tali basi vanno considerati ammissibili i conflitti di
 attribuzione proposti in relazione alla pretesa lesione delle
 competenze delegate alle regioni in forza dell'art. 52, lettera a,
 del decreto n. 616 del 1977.
   6.2. - Alla medesima conclusione si deve pervenire in ordine alle
 funzioni delegate alle regioni in forza dell'art. 69 e dell'art. 86,
 primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.
   Il primo di tali articoli, delegando alle regioni le funzioni di
 cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina
 della produzione e del commercio di sementi e di piante di
 rimboschimento, mira a integrare organicamente il settore trasferito
 alle medesime regioni, relativo alle funzioni e ai beni della
 soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, nonche' ai
 poteri attinenti all'imposizione di vincoli e alla responsabilita'
 per la difesa degli incendi, salvo il servizio di difesa mediante
 mezzi aerei. La stretta strumentalita' delle funzioni delegate al
 settore delle foreste e', infatti, evidente ed e' giustificata dalla
 necessita' di soddisfare una duplice e opposta esigenza: da un lato,
 permettere alle regioni di regolare un sub-settore, quello della
 produzione e del commercio di sementi e di piante da rimboschimento,
 senza il quale non puo' certo realizzarsi alcuna disciplina
 regolatrice o di sviluppo del settore forestale; dall'altro,
 conservare allo Stato i necessari poteri al fine di soddisfare le
 esigenze di uniformita' e di controllo, le quali sono particolarmente
 forti nel sub-settore considerato (al punto che i decreti di
 trasferimento del 1972 avevano mantenuto su di esso la piena riserva
 statale).
   Del resto, va pure sottolineato che l'art. 69 non prevede alcun
 "potere concorrente" in capo allo Stato, di modo che si deve supporre
 che la delega ivi prevista intenda conferire le funzioni considerate
 al patrimonio dei poteri costituzionalmente affidato alle regioni.
   Del tutto analogo e' il regime giuridico proprio delle funzioni
 delegate considerate dall'art. 86, primo comma, del d.P.R. n. 616 del
 1977. Quest'ultimo, infatti, provvede a delegare alle regioni la sub-
 materia delle linee ferroviarie in concessione, con l'evidente
 finalita' di conferire organicita' al settore trasferito alle
 medesime regioni, costituito dalle tramvie e linee automobilistiche
 di interesse regionale (art. 84). La stretta strumentalita' di tale
 delega rispetto al settore organico appena accennato si giustifica
 sulla base del nuovo criterio organizzativo introdotto nella materia
 dal decreto n. 616 del 1977, il quale e' diretto a privilegiare una
 ripartizione di competenze tale da assicurare alle regioni l'insieme
 dei compiti necessari alla gestione complessiva di un bacino d'utenza
 piuttosto che alla disciplina dei singoli mezzi di trasporto
 impiegati. Anche in tal caso, essendo le suindicate funzioni affidate
 alle regioni senza che sia conservata allo Stato alcuna specie di
 "poteri concorrenti", si deve ritenere che la delega in esame integri
 necessariamente il settore organico cui accede, di modo che il
 relativo conflitto deve considerarsi ammissibile.
   6.3. - Inammissibili sono, invece, i ricorsi delle regioni nelle
 parti in cui muovono censure all'atto impugnato per violazione delle
 competenze delegate dall'art. 7 della legge n. 833 del 1978 (artt.
 190, 195, 197, 254, 264, 284 e 330 del T.U. delle leggi sanitarie,
 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 5 della legge 25 luglio 1956, n.
 837, intitolata "Riforma della legislazione vigente per la profilassi
 delle malattie veneree"; artt. 10 e 14 della legge 29 maggio 1974, n.
 256, intitolata "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e
 della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi").
   Poiche' l'art. 7, al quarto comma, pone alle regioni l'obbligo di
 esercizio delle funzioni delegate mediante sub-delega ai Comuni, non
 e' possibile considerare le disposte deleghe come necessariamente
 strumentali all'esercizio organico di competenze loro trasferite, in
 quanto l'obbligo di esercizio delle funzioni delegate mediante sub-
 delega ai comuni rende evidente che la delega non e' stata disposta
 per dare organicita' a funzioni proprie della regione,
 costituzionalmente tutelate, ma e' diretta, semmai, a integrare le
 funzioni dei Comuni, salva l'intermediazione della regione allo scopo
 di indirizzarne gli interventi (art. 7, secondo comma, d.P.R. n. 616
 del 1977).
   7. - Al fine di risolvere nel merito i conflitti sollevati con i
 ricorsi indicati in epigrafe, occorre seguire il criterio di
 ripartizione delle competenze definito dall'art. 17, terzo comma,
 della legge n. 689 del 1981, che, in conformita' con l'art. 9 del
 d.P.R. n. 616 del 1977, impone la presentazione agli uffici regionali
 del rapporto necessario per l'applicazione delle sanzioni
 amministrative, alle quali si riferisce l'art. 32 della stessa legge,
 ogniqualvolta la violazione attenga a materie affidate alle
 competenze proprie delle regioni o alle funzioni amministrative
 delegate alle medesime. In base allo stesso principio, l'art. 17
 prevede, poi, che il suddetto rapporto debba esser presentato agli
 uffici periferici dei Ministeri (o, in mancanza di questi, alle
 prefetture), quando la violazione si riferisca a materie rimaste
 nella piena titolarita' dello Stato, ovvero debba essere presentato,
 rispettivamente, al Presidente della Giunta provinciale o al Sindaco,
 quando, indipendentemente dall'appartenenza della materia regolata,
 siano stati violati regolamenti provinciali o comunali.
   In ragione di tale ripartizione di competenze, si deve ritenere
 che, mentre spetta allo Stato individuare gli uffici periferici dei
 Ministeri competenti a ricevere il suindicato rapporto per le
 violazioni di norme disciplinanti materie di propria competenza,
 tanto se esercitate da uffici dell'amministrazione statale, quanto se
 esercitate dai comuni o da altri enti locali, al contrario spetta
 alle regioni individuare i propri uffici competenti a ricevere il
 suindicato rapporto per le violazioni di norme attinenti a materie
 affidate a competenze regionali, proprie o delegate.
   8. - Un primo gruppo di questioni riguarda l'individuazione, da
 parte del decreto impugnato, di uffici periferici del Ministero
 dell'interno, i quali sono considerati competenti a ricevere il
 suindicato rapporto in relazione a violazioni di articoli vari
 contenuti nel codice penale, nel testo unico di pubblica sicurezza e
 nel relativo regolamento di esecuzione, nonche' in relazione a
 violazioni delle disposizioni disciplinanti la materia della
 raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi
 urbani.
   8.1. - Fra le infrazioni ora ricordate, alcune riguardano
 l'esercizio di mestieri ambulanti. In proposito, viene innanzitutto
 in questione la contravvenzione disposta dall'art. 669 c.p., la quale
 e' stata depenalizzata dall'art. 33, lett. a, della legge n. 689 del
 1981, che sottopone a sanzione chiunque eserciti un mestiere girovago
 senza essere fornito dell'apposita licenza o violando le varie
 prescrizioni stabilite in materia dalle leggi. Inoltre, gli artt. 121
 e 124 del T.U. di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)
 prescrivono che, al fine di esercitare i mestieri ambulanti, i
 cittadini italiani debbono previamente iscriversi in un apposito
 registro, mentre gli stranieri debbono previamente fornirsi della
 licenza rilasciata dal questore ovvero dall'autorita' locale di
 pubblica sicurezza, quando l'esercizio dei suddetti mestieri si
 riferisca a feste, fiere, mercati. Infine, l'art. 19, nn. 13 e 14,
 del d.P.R. n. 616 del 1977 attribuisce ai Comuni le funzioni ora
 accennate relative alla licenza temporanea agli stranieri, di cui
 all'art. 124 del T.U. di pubblica sicurezza, e alla registrazione
 prevista dall'art. 121 dello stesso testo unico.
   Le regioni ricorrenti argomentano che, poiche' le funzioni in esame
 rientrerebbero nella materia della polizia locale urbana e rurale, la
 quale ricomprenderebbe, a norma dell'art. 18 del decreto n. 616 del
 1977, le attivita' di polizia non svolte dallo Stato e attinenti
 esclusivamente all'ambito del territorio comunale, l'individuazione
 degli uffici competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17,
 penultimo e ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, dovrebbe
 spettare alle regioni, in quanto l'infrazione cui quel rapporto si
 riferisce riguarderebbe competenze loro affidate.
   La censura e' fondata solo con riferimento alle infrazioni relative
 all'art. 124, secondo comma, del ricordato T.U. n. 773 del 1931,
 riguardanti l'obbligo per gli stranieri che intendano esercitare
 mestieri ambulanti in occasione di feste, fiere, mercati ed altre
 pubbliche riunioni, di premunirsi di una licenza temporanea.
   Contrariamente a quel che sostiene l'Avvocatura dello Stato, con la
 sentenza n. 77 del 1987, che ha dichiarato incostituzionali i poteri
 prefettizi previsti dall'art. 19, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del
 1977 e, nello stesso tempo, ha circoscritto l'applicabilita' alla
 materia della pubblica sicurezza dei poteri attribuiti alla medesima
 autorita' dall'art. 19, penultimo comma, dello stesso decreto, questa
 Corte ha conseguentemente negato che le funzioni in questione siano
 conservate alla competenza dello Stato. D'altra parte, occorre
 precisare che, contrariamente a quanto suggerisce la difesa delle
 regioni, cio' non significa che le predette funzioni debbano per cio'
 stesso essere totalmente iscritte fra quelle regionali attinenti alla
 materia della polizia locale, urbana e rurale, regolata dall'art. 18
 del d.P.R. n. 616 del 1977. Questa imputazione e', in realta',
 possibile solo in relazione alle funzioni concernenti il rilascio
 delle licenze temporanee a favore degli stranieri che intendano
 esercitare i mestieri girovaghi in occasione di feste, fiere, mercati
 o di altre pubbliche riunioni, ma non in relazione alle altre
 funzioni. E cio' perche' queste ultime, essendo finalizzate al
 rilascio di licenze o di autorizzazioni che permettono l'esercizio
 dei mestieri ambulanti anche al di fuori del territorio comunale, non
 possono certo farsi rientrare fra le attivita' di polizia locale
 regolate dall'art. 18 del d.P.R. n. 616 del 1977.
   8.2. - Fra i conflitti sollevati in relazione all'individuazione di
 uffici periferici del Ministero dell'interno al fine della
 determinazione della competenza a ricevere i rapporti di cui all'art.
 17 della legge n. 689 del 1981, va accolto il ricorso delle regioni
 nella parte in cui si riferisce alle infrazioni concernenti l'art.
 180 del regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica
 sicurezza (r.d. 6 maggio 1940, n. 635). Secondo le ricorrenti questo
 articolo, che impone ai pubblici esercenti l'obbligo di esporre in un
 luogo visibile al pubblico, sito nel proprio locale di esercizio, la
 licenza, l'autorizzazione, la tariffa dei prezzi e gli altri atti
 indicati nel secondo comma del medesimo articolo, conterrebbe
 prescrizioni attinenti a funzioni riguardanti la materia della
 polizia locale (cosi' ritengono le Regioni Toscana e Liguria) ovvero
 attinenti alle funzioni delegate dall'art. 52, lett. a, del d.P.R. n.
 616 del 1977, riguardanti i pubblici esercizi di vendita e consumo di
 alimenti e bevande (cosi' ritiene la Lombardia).
   Per la parte indicata il ricorso va accolto in base alla
 considerazione che, nello stabilire l'obbligo dei pubblici esercenti
 di esporre determinati atti pubblici nei locali di esercizio, il
 ricordato art. 180, perseguendo l'interesse pubblico volto a
 facilitare i controlli e la vigilanza in ordine all'adempimento degli
 obblighi previsti a carico dei medesimi esercenti, mira evidentemente
 a garantire la regolarita' e la sicurezza della vendita e del consumo
 di alimenti e bevande. Poiche', pertanto, le relative funzioni
 rientrano nella polizia amministrativa connessa alle funzioni
 delegate alle regioni ad opera dell'art. 52, lett. a, del d.P.R. n.
 616 del 1977, la determinazione degli uffici competenti a ricevere i
 rapporti di cui all'art. 17, u.c., della legge n. 689 del 1981 non
 puo' che spettare alla regione a titolo di competenza delegata, ai
 sensi dell'art. 9, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.
   8.3. - Sempre nell'ambito della individuazione operata dal decreto
 impugnato riguardo agli uffici periferici del Ministero dell'interno
 come uffici competenti a ricevere i suindicati rapporti, vanno invece
 respinte le pretese delle ricorrenti dirette ad affermare la propria
 competenza in relazione alle infrazioni delle prescrizioni previste
 dalle seguenti norme: a) art. 687 c.p., il quale punisce chiunque
 acquista o consuma, in un pubblico esercizio, bevande alcoliche fuori
 dell'orario in cui ne e' permessa la vendita; b) art. 181 del
 regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
 (r.d. n. 635 del 1940), il quale vieta la somministrazione di bevande
 alcoliche come prezzo di scommessa o di gioco, nonche' la loro
 vendita a prezzo ragguagliato ad ora o a frazione di ora; c) art. 186
 dello stesso regolamento, secondo il quale, all'ora di chiusura dei
 pubblici esercizi, deve cessare ogni somministrazione agli avventori
 e deve essere sgomberato il locale.
   Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, le prescrizioni
 ora ricordate non possono essere ricondotte alle funzioni di polizia
 locale, ne' a quelle attinenti alla polizia amministrativa che, a
 norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, sono delegate alle
 regioni, in quanto accessorie alle funzioni indicate dall'art. 52,
 lett. a, dello stesso decreto. In realta', le funzioni richiamate
 dagli articoli prima menzionati rientrano fra quelle concernenti la
 pubblica sicurezza, per il fatto che l'interesse pubblico perseguito
 con le suddette disposizioni riguarda la tutela dell'ordine pubblico,
 essendo dirette, quelle norme, a prevenire gli abusi nel consumo
 delle bevande alcoliche e le possibili conseguenze nel mantenimento
 della quiete pubblica. Sulla base di tale considerazione, pertanto,
 non vi puo' esser alcun dubbio che, come questa Corte ha gia'
 precisato in una precedente pronunzia (sent. n. 77 del 1987), le
 funzioni ora analizzate devono ritenersi riservate allo Stato. Di
 conseguenza, anche la competenza a ricevere i rapporti di cui
 all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 deve esser determinata dallo
 Stato, nel senso che ad esso spetta l'individuazione degli uffici
 statali periferici appositamente competenti.
   8.4. - Un ultimo conflitto relativo alla pretesa competenza degli
 uffici periferici del Ministero dell'interno a ricevere i rapporti di
 cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 riguarda l'imputazione
 della predetta competenza al prefetto in riferimento alle infrazioni
 delle prescrizioni contenute nella legge 20 marzo 1941, n. 366, legge
 che conteneva la disciplina della raccolta, del trasporto e dello
 smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'imputazione cosi' operata
 dal decreto impugnato produrrebbe, ad avviso delle Regioni Toscana e
 Liguria, una lesione delle competenze che l'art. 101 (e seguenti) del
 d.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito alle regioni stesse in materia
 di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
   Sotto tale profilo, il ricorso va accolto.
   Premesso, in via di fatto, che la disciplina sulla raccolta, il
 trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiamata dal
 decreto impugnato non e' piu' vigente nel nostro ordinamento dopo
 l'entrata in vigore del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (il quale ha
 dato attuazione a varie direttive comunitarie) e che, quindi, la
 rilevanza del conflitto in questione riguarda il brevissimo periodo
 intercorrente fra l'entrata in vigore del decreto impugnato e quella
 del decreto n. 915 del 1982, sta di fatto che, come questa Corte ha
 inequivocabilmente ammesso in una precedente pronunzia (sent. n. 192
 del 1987), la materia qui in considerazione rientra indubbiamente fra
 quelle attribuite alla competenza regionale. L'art. 101, secondo
 comma, lett. b, del d.P.R. n. 616 del 1977 ha, infatti, trasferito
 alle regioni la "disciplina della raccolta, trasformazione e
 smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali", senza prevedere
 in proposito alcuna riserva allo Stato (v. art. 102, dello stesso
 decreto). Di modo che non poteva non spettare alle regioni
 l'individuazione degli uffici competenti a ricevere il rapporto di
 cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 in relazione alle
 infrazioni concernenti la legge n. 366 del 1941.
   9. - Un altro conflitto di attribuzione e' stato sollevato dalle
 Regioni Toscana e Liguria in relazione alla determinazione, contenuta
 nel decreto impugnato, circa la competenza degli uffici periferici
 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a ricevere il rapporto
 di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1982 per le infrazioni
 degli obblighi imposti dagli artt. 27 e 28 della legge 22 maggio
 1973, n. 269, concernenti la produzione e il commercio di sementi e
 piante da rimboschimento.
   Gli articoli da ultimo menzionati contengono le norme sanzionatorie
 relative ad una disciplina legislativa, emanata in attuazione della
 direttiva della C.E.E. 14 giugno 1966, n. 404, la quale mira a
 migliorare e a incrementare la produzione legnosa anche attraverso
 l'adozione di provvedimenti autorizzatori (licenza di produzione,
 licenza di vendita, etc.) e la previsione di obblighi e di
 adempimenti predeterminati (comunicazione delle quantita' stoccate,
 prescrizioni relative al confezionamento e al trasporto del
 materiale, etc.). Piu' precisamente, mentre l'art. 27 prevede tanto
 le sanzioni per gli inadempimenti concernenti gli obblighi previsti
 dagli articoli precedenti, quanto una clausola sanzionatoria generale
 relativa alla violazione di norme contenute nello stesso decreto non
 altrimenti sanzionate, l'art. 28, invece, determina il procedimento
 di applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste
 (rapporti all'autorita' competente, possibilita' di oblazione entro
 un certo termine, etc.).
   Le Regioni Toscana e Liguria rivendicano per se la competenza in
 contestazione asserendo che quest'ultima rientra nella polizia
 amministrativa accessoria alle funzioni che l'art. 69, primo comma,
 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha delegato alle regioni.
   Per il profilo considerato, il ricorso va accolto.
   Non vi puo' esser dubbio, infatti, che le norme sanzionatorie
 contenute nei citati artt. 27 e 28 della legge n. 269 del 1973, in
 relazione alla violazione delle quali va determinata la competenza a
 ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981,
 contengano misure di polizia amministrativa dirette a garantire la
 regolarita' e la qualita' della produzione di materiale legnoso. E,
 poiche' l'art. 69, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 delega
 alle regioni "le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269,
 concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi
 e di piante di rimboschimento", si deve concludere che, ai sensi
 dell'art. 9, secondo comma, del decreto n. 616, spetta alle regioni
 anche il potere di determinare gli uffici competenti a ricevere i
 rapporti (ex art. 17 della legge n. 689 del 1981) per le infrazioni
 agli obblighi sanzionati dagli artt. 27 e 28 della legge n. 269 del
 1973, trattandosi di misure di polizia amministrativa che accedono a
 funzioni delegate alle regioni.
   Ne', in senso contrario, si puo' sostenere, come fa l'Avvocatura
 dello Stato, che, nel delegare alle regioni le predette funzioni,
 l'art. 69 del decreto n. 616, affermando che "restano ferme le
 disposizioni di cui al capo V e agli artt. 27 e 28" della legge n.
 269 del 1973, intenda dire che e' conservata allo Stato la competenza
 a determinare le sanzioni previste negli articoli da ultimo citati e
 il relativo procedimento di applicazione. Per quanto la dizione usata
 dall'art. 69 sia tutt'altro che chiara e lasci spazio, ad un esame
 meramente testuale, anche ad interpretazioni come quella avanzata
 dall'Avvocatura dello Stato, non si puo' dimenticare che, quando una
 formulazione legislativa si presenta intrinsecamente ambigua, questa
 va analizzata, per estrarne il piu' probabile significato, sulla base
 di un'interpretazione sistematica, che ne determini il senso in
 correlazione con i principi ispiratori della materia.
   Sotto tale profilo, non v'e' dubbio che il significato che
 l'Avvocatura dello Stato conferisce all'inciso "fermi restando gli
 artt. 27 e 28" si pone in diretto contrasto con il principio generale
 desumibile dall'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, secondo il quale
 la competenza a disciplinare e irrogare le sanzioni amministrative
 deve seguire le medesime regole di attribuzione o di affidamento
 relative alle competenze sostanziali cui quelle sanzioni si
 riferiscono. Pertanto, se non si puo' riconoscere all'inciso
 considerato il significato di una deroga al principio ora ricordato -
 la quale non avrebbe alcuna giustificazione logica -, si deve
 ammettere che esso, lungi dal comportare un limite di competenza, ne
 implichi piuttosto uno di contenuto. Esso significa, in altri
 termini, che le sanzioni previste dagli artt. 27 e 28, pur rientrando
 in funzioni delegate alle regioni (sulle quali queste ultime, ai
 sensi dell'art. 7 del decreto n. 616, vantano una potesta'
 legislativa di organizzazione e di attuazione), non possono essere
 integrate o modificate in nulla dalle regioni medesime.
   10. - Un ulteriore gruppo di conflitti e' stato sollevato in
 relazione alla individuazione, da parte del decreto impugnato, degli
 uffici periferici del Ministero dei trasporti come competenti a
 ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981
 per infrazioni a obblighi inerenti a materie che le Regioni Toscana e
 Lombardia assumono essere di competenza propria o delegata.
   Piu' precisamente, si tratta di conflitti che sono stati sollevati
 per il riconoscimento di competenze relative a violazioni di
 prescrizioni imposte dalle seguenti disposizioni: a) dalla disciplina
 statale in materia di tramvie e ferrovie in concessione; b) dal
 codice della navigazione; c) dalla legge che prevede il divieto di
 fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico; d)
 dalle norme adottate in materia di polizia, zia, sicurezza e
 regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri mezzi di
 trasporto.
   10.1. - Riguardo alle tramvie e ferrovie in concessione, la
 disciplina legislativa che viene in questione al fine della
 determinazione della competenza qui in contestazione e' data dagli
 artt. 153 e 154 del r.d. 9 maggio 1912, n. 1447, intitolato
 "Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge per le ferrovie
 concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli
 automobili".
   I predetti articoli, inseriti nel capo VII (Disposizioni
 tributarie) e rubricati, rispettivamente, "perdita della tassa
 erariale per lo Stato" e "norme per i biglietti di favore",
 contengono prescrizioni e sanzioni dirette a garantire la riscossione
 da parte dell'amministrazione delle ferrovie, per conto dello Stato,
 delle tasse collegate all'emissione dei biglietti. In particolare,
 mentre l'art. 153 sanziona con una multa l'illegittima emissione di
 biglietti gratuiti, l'art. 154, invece, prevede un duplice obbligo
 sanzionato con un'ammenda (ultimo comma), ora depenalizzata. In
 particolare, l'art. 154 impone, innanzitutto, che tutti i biglietti
 di circolazione gratuita o a prezzo ridotto debbono essere staccati
 da un registro a madre e figlia, il quale deve essere esibito ad ogni
 richiesta dell'ufficio governativo di controllo "per le opportune
 osservazioni nell'interesse dello Stato"; in secondo luogo, obbliga i
 concessionari a rendere possibili quelle altre misure o riscontri che
 il Governo prescrive al fine di prevenire o scoprire il rilascio
 abusivo di biglietti di favore.
   A giudizio delle Regioni Toscana e Lombardia il decreto impugnato,
 nel determinare la competenza di un ufficio periferico del Ministero
 dei trasporti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge
 n. 689 del 1981, lederebbe l'autonomia costituzionalmente garantita
 alle regioni per la parte in cui prevede quella competenza anche con
 riguardo alle infrazioni relative alle tramvie trasferite alle stesse
 regioni dagli artt. 79 e 84 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonche' a
 quelle relative alle ferrovie in concessione, che possono essere
 delegate alle regioni interessate a norma dell'art. 86 dello stesso
 decreto, vale a dire subordinatamente all'assenso delle regioni
 medesime e previo risanamento tecnico ed economico a cura dello
 Stato.
   Il ricorso delle Regioni Toscana e Lombardia va parzialmente
 accolto.
   Come si e' ripetutamente precisato in precedenza, al fine di
 determinare la spettanza della competenza qui in contestazione
 occorre verificare se l'infrazione cui si riferisce il rapporto ex
 art. 17 della legge n. 689 del 1981 inerisca a materie riservate allo
 Stato ovvero a materie affidate alla competenza, propria o delegata,
 delle regioni, onde applicare il criterio di ripartizione delle
 competenze stabilito dall'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977. Allo
 scopo, tuttavia, non e' certo sufficiente, contrariamente a quanto
 suppone la ricorrente, rilevare che la disciplina normativa in
 relazione alla quale e' delineata l'infrazione in questione sia
 topograficamente collocata nell'ambito di un settore affidato alla
 competenza regionale (nella specie, le tramvie e ferrovie in
 concessione), ben potendo rinvenirsi, pur in materie trasferite o
 delegate alle regioni, poteri o submaterie oggetto di una specifica
 riserva a favore dello Stato.
   Proprio quest'ultimo e' il caso relativo alle infrazioni sanzionate
 dall'art. 153 del r.d. n. 1447 del 1912, il quale prevede misure di
 polizia amministrativa attinenti alla materia dei tributi, a una
 materia, cioe', che esula sicuramente dalle competenze affidate alle
 regioni a statuto ordinario. Non vi puo' esser dubbio, infatti, che
 la sanzione amministrativa ivi prevista, come del resto la multa
 contemplata anteriormente al provvedimento legislativo di
 depenalizzazione, siano dirette ad assicurare il rispetto di obblighi
 posti a garanzia della pretesa tributaria dello Stato. A cio'
 chiaramente conduce l'espressa previsione dell'art. 153, per il quale
 la sanzione e' condizionata al verificarsi di un danno allo Stato per
 perdita o diminuzione delle tasse determinate dagli articoli
 precedenti.
   Esattamente opposta a quella appena raggiunta e', invece, la
 conclusione cui deve pervenirsi in relazione alle prescrizioni
 previste dall'art. 154 del r.d. n. 1447 del 1912, per la parte in cui
 si riferiscono alle tramvie e alle ferrovie in concessione, ove
 queste ultime siano state effettivamente delegate. Le sanzioni
 amministrative previste in relazione agli obblighi di cui all'art.
 154 si propongono, infatti, di prevenire o di reprimere l'emissione
 illegittima di biglietti gratuiti o di favore, oltreche' di
 consentire, come si legge testualmente nelle disposizioni riferite,
 "le opportune osservazioni nell'interesse dello Stato", vale a dire
 le opportune osservazioni nell'interesse del concedente, il quale,
 dopo il d.P.R. n. 616, con riguardo alle tramvie e alle ferrovie in
 concessione (se delegate), non e' piu' lo Stato, ma la regione. In
 altre parole, poiche' gli atti di concessione di tramvie e di
 ferrovie sono diretti, fra l'altro, sia a disciplinare le tariffe da
 applicare, sia a determinare, a carico dell'amministrazione
 concedente, eventuali obblighi di integrazione collegati
 all'ammontare degli introiti derivanti dai biglietti, la violazione
 delle relative prescrizioni, per quanto riguarda le tramvie e le
 ferrovie in concessione (se delegate), non puo' esser sanzionata che
 dalle regioni, rientrando i relativi poteri nelle funzioni di polizia
 amministrativa accessorie a materie trasferite o delegate alle
 regioni stesse (art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977). Pertanto, in
 riferimento alle infrazioni ora dette, l'individuazione degli uffici
 competenti a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge n.
 689 del 1981 spetta alle regioni.
   10.2. - Sempre in materia di trasporti, le Regioni Toscana e
 Lombardia ritengono lese le proprie competenze in relazione
 all'individuazione, da parte del decreto impugnato, di uffici statali
 come competenti a ricevere in ogni caso il rapporto, di cui al
 ricordato art. 17, in relazione alle violazioni delle prescrizioni
 stabilite negli artt. 204, 212 e 213 del medesimo r.d. n. 1447 del
 1912. Piu' in particolare, le ricorrenti rivendicano la propria
 competenza per la parte in cui i predetti articoli si riferiscono
 alle tramvie e alle ferrovie in concessione.
   Il ricorso va accolto.
   Gli artt. 204, 212 e 213 prevedono sanzioni collegate al mancato
 rispetto delle condizioni contenute negli atti di concessione e di
 obblighi legislativamente imposti ai concessionari di ferrovie,
 quali, ad esempio, l'obbligo di comunicare la situazione patrimoniale
 e il conto speciale dell'esercizio, il divieto di opporsi a
 ispezioni, l'obbligo di fornire dati, notizie e chiarimenti,
 l'obbligo di tenere regolarmente la contabilita' dei lavori di
 costruzione. A norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, tali
 sanzioni, che sono state depenalizzate dalla legge n. 689 del 1981,
 rientrano nell'ambito delle misure di polizia amministrativa affidate
 alle regioni, in quanto accedono a materie che gli artt. 79, 84 e 86
 dello stesso decreto hanno trasferito o delegato alle regioni stesse.
   Piu' precisamente, questi ultimi articoli hanno affidato alle
 competenze regionali, ora a titolo di attribuzione ora a titolo di
 delega, tutte le funzioni amministrative relative alle tramvie e alle
 ferrovie in concessione (e non gia' le sole attivita' di trasporto,
 come erroneamente suppone l'Avvocatura), riservando allo Stato
 soltanto il controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei
 veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali. Pertanto,
 nei limiti in cui gli artt. 204, 212 e 213 si riferiscono a sanzioni
 collegate all'esercizio delle tramvie e delle ferrovie in concessione
 (queste ultime, ove effettivamente delegate), la competenza a
 determinare gli uffici competenti a ricevere i rapporti ex art. 17
 della legge n. 689 del 1981 spetta alle regioni.
   10.3. - Il d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, e' stato impugnato dalle
 Regioni Toscana e Lombardia anche per la parte in cui prevede la
 competenza degli uffici statali della motorizzazione a ricevere i
 rapporti, di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, in
 relazione alle violazioni di numerosi articoli del codice della
 navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), e segnatamente: gli artt.
 1165, 1168, 1172, 1173, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184, 1186,
 1187, 1189, 1192, 1194, 1195, 1197, 1205, 1206, 1208, 1210, 1212,
 1215, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224, 1227 e 1233. A sostegno
 della loro impugnazione, le ricorrenti affermano che, poiche' i
 predetti articoli si riferiscono tanto alla navigazione marittima
 quanto a quella interna, si sarebbe prodotta con l'atto impugnato una
 lesione dell'autonomia regionale in relazione alle competenze
 trasferite alle regioni dagli artt. 79 e 97 del d.P.R. n. 616 del
 1977 in materia di navigazione interna e porti lacuali.
   Il ricorso va parzialmente accolto.
   Come riconoscono tutte le parti del presente conflitto, molti degli
 articoli sopra citati si riferiscono indistintamente sia a materie di
 competenza statale (navigazione marittima e aerea), sia a settori
 attribuiti alle regioni (navigazione interna). Poiche' non si puo'
 accogliere l'ipotesi interpretativa suggerita dall'Avvocatura,
 secondo la quale il richiamo ai predetti articoli deve intendersi
 come riferito soltanto alle infrazioni degli obblighi inerenti alla
 navigazione marittima e aerea (cioe' alle materie di competenza
 statale), dato che dal decreto impugnato non si puo' dedurre alcun
 indizio in tal senso, e' necessario concludere che il riferimento
 operato dal d.P.R. n. 571 del 1982 alle disposizioni del codice della
 navigazione prima ricordate deve considerarsi lesivo delle competenze
 regionali garantite dagli artt. 79 e 97 del d.P.R. n. 616 del 1977,
 nella parte in cui si estende anche alle infrazioni di prescrizioni
 riguardanti la navigazione interna. Cio' significa, in altre parole,
 che il decreto impugnato e', nei termini appena detti, illegittimo
 nella parte in cui si riferisce a infrazioni degli obblighi o dei
 divieti previsti in tutti gli articoli sopracitati, salvo quelli
 concernenti esclusivamente materie riservate allo Stato, vale a dire
 gli artt. 1178, 1179, 1180, 1184, 1208, 1210, 1215, primo e ultimo
 comma, 1219, secondo comma, 1221, secondo comma, 1224, primo comma,
 1233 del codice della navigazione.
   Piu' precisamente, fra questi ultimi ve ne sono alcuni che,
 riferendosi espressamente soltanto alla navigazione marittima e/o a
 quella aerea, concernono materie di indubbia competenza statale. Essi
 sono, innanzitutto, gli artt. 1219, secondo comma, e 1221, secondo
 comma, i quali prevedono sanzioni relative ad aeromobili.
 Analogamente gli artt. 1224, primo comma, e 1233, si riferiscono
 soltanto alla navigazione marittima o aerea. Alla competenza statale
 si collegano anche gli artt. 1208 e 1210 in quanto presuppongono la
 presenza all'estero della nave.
   Vi sono, poi, altri articoli, fra quelli da ultimo richiamati - e
 precisamente gli artt. 1178 (irregolare assunzione di personale),
 1179 (assunzione irregolare di minori) e 1180 (assunzione abusiva di
 stranieri) -, i quali attengono a materie di competenza statale, in
 quanto le sanzioni previste non sono state depenalizzate ai sensi
 dell'art. 34, lett. m, della legge n. 689 del 1981, che ha escluso
 dalla depenalizzazione i reati previsti dalle leggi relative ai
 rapporti di lavoro, compresa la fase dell'assunzione. Alla materia
 penale attengono, parimente, gli artt. 1184 e 1215, primo e ultimo
 comma, in quanto sottratti a depenalizzazione, ai sensi dell'art. 32,
 primo comma, delle citata legge n. 689, dato che, oltre l'ammenda,
 prevedono anche l'arresto.
   Viceversa, contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura dello
 Stato, l'art. 1227 cod. nav., non puo' essere iscritto fra gli
 articoli che disciplinano sanzioni applicabili esclusivamente ad
 attivita' riservate alla competenza statale. Anche se tale articolo
 si riferisce testualmente a sanzioni relative all'omessa denuncia del
 rinvenimento di un relitto in mare ovvero di un aeromobile
 abbandonato o di un relitto di aeromobile, esso, tuttavia, deve
 ritenersi applicabile anche alle ipotesi di ritrovamento di relitti
 nei fiumi o nei laghi. Come tale, l'art. 1227 cod. nav. contiene
 sanzioni amministrative che, riferendosi indistintamente a materie di
 competenza statale e a materie attribuite alle regioni, per
 quest'ultima parte non giustificano il riferimento a uffici statali,
 ai fini della determinazione della competenza a ricevere il rapporto
 di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981.
   10.4. - Sempre nell'ambito dell'indicazione, da parte del decreto
 impugnato, di uffici periferici del Ministero dei trasporti come
 competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, appena citato,
 le Regioni Toscana e Lombardia si dolgono di una lesione della
 propria sfera di competenza in relazione alle sanzioni contenute
 nella legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in
 determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), per la parte in
 cui tali sanzioni si applicano a chiunque fumi su mezzi di trasporto
 affidati, a norma degli artt. 84 e 86 del d.P.R. n. 616 del 1977,
 alla competenza, propria o delegata, delle regioni.
   Il ricorso va accolto.
   Come riconosce la stessa Avvocatura dello Stato, non v'e' dubbio
 che le misure di polizia amministrativa relative al divieto di fumare
 rientrano nella competenza statale soltanto quando tale divieto
 attenga a materie affidate alla disciplina dello Stato, come e'
 avvenuto, del resto, con l'art. 83 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753,
 contenente le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
 regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
 trasporto statali. Quando, invece, l'infrazione al predetto divieto
 inerisce ad attivita' affidate, a titolo proprio o di delega, alle
 regioni, sono queste ultime a vantare, a norma dell'art. 9 del d.P.R.
 n. 616 del 1977, la competenza a disciplinare le relative misure di
 polizia amministrativa. E poiche', nel caso, il decreto impugnato,
 nel designare gli uffici periferici del Ministero dei trasporti come
 competenti a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge n.
 689 del 1981, si riferisce anche alle infrazioni verificabili sui
 mezzi di trasporto tramviario e delle ferrovie in concessione,
 nonche' nei locali adibiti allo stesso servizio di trasporto (sale di
 attesa delle stazioni, etc.), si deve ritenere che per questa parte
 esso e' illegittimo e lesivo delle competenze regionali (sempreche',
 per quanto riguarda le ferrovie in concessione, queste ultime siano
 state effettivamente delegate, come gia' precisato nel punto 10.2
 della parte in diritto).
   11. - Un ulteriore gruppo di conflitti riguarda l'individuazione,
 da parte del d.P.R. n. 571 del 1982, di uffici periferici del
 Ministero della sanita'. A parte quelli gia' decisi in via
 pregiudiziale (v. punti 6 e 6.3. della parte in diritto), restano da
 valutare oltre ai conflitti sollevati in relazione alla gia' citata
 legge sul divieto di fumare in luoghi diversi dai mezzi di trasporto
 e dai locali adibiti al medesimo servizio, anche i conflitti promossi
 in relazione ad alcuni articoli del T.U. delle leggi sanitarie e alle
 norme sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, sui casi di
 intossicazione da parassitari, sulla vivisezione, sulla fecondazione
 artificiale degli animali, sulla disciplina igienica della produzione
 e della vendita degli alimenti e delle bevande.
   11.1. - Le Regioni Lombardia, Toscana e Liguria impugnano il d.P.R.
 n. 571 del 1982, nella parte in cui indica gli uffici periferici del
 Ministero della sanita' come competenti a ricevere il rapporto, di
 cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, in relazione alle
 infrazioni al divieto di fumo nei locali chiusi, come indicati
 dall'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare
 in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico). Secondo la
 Regione Lombardia, il decreto impugnato, quando si riferisce a
 violazioni del predetto divieto in locali diversi da quelli
 costituiti dai mezzi di trasporto o da quelli comunque adibiti
 all'esercizio di tale servizio pubblico, risulterebbe lesivo delle
 competenze che l'art. 27, lett. c, del decreto n. 616 del 1977, ha
 trasferito alle regioni in materia di "salvaguardia della salubrita',
 dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro".
 Secondo le Regioni Toscana e Liguria, invece, la medesima previsione
 lederebbe le competenze regionali risultanti a contrario dall'art. 6
 della legge n. 833 del 1978, che non avrebbe incluso la materia sulla
 quale verte il presente conflitto fra quelle tassativamente riservate
 allo Stato dal predetto art. 6.
   Nei limiti e nei termini che verranno precisati, il ricorso va
 parzialmente accolto.
   Va premesso, innanzitutto, che e' erroneo invocare, come fa la
 Regione Lombardia, l'art. 27 del d.P.R. n. 616 del 1977 come norma
 diretta a integrare il parametro di costituzionalita' sulla cui base
 va giudicato il presente conflitto. E' noto, infatti, che, per
 espressa previsione dell'art. 34 dello stesso decreto, la norma
 invocata rientra fra quelle destinate ad esser sostituite dalla
 successiva legge di riforma sanitaria. Sicche', con l'adozione di
 quest'ultima, avvenuta, per l'appunto, con la legge 23 dicembre 1978,
 n. 833, le disposizioni invocate hanno perduto ogni efficacia.
   Nonostante cio', il ricorso delle regioni va parzialmente accolto
 su basi diverse. Per la parte qui invocata, infatti, la legge n. 584
 del 1975 disciplina il divieto di fumare come misura di polizia
 amministrativa. Cio' si desume chiaramente dall'art. 7 della stessa
 legge, il quale assoggetta soltanto a sanzioni amministrative le
 infrazioni ai divieti previsti dall'art. 1 della legge n. 584. La
 conseguenza di quanto premesso e' che la competenza sulla osservanza
 del divieto di fumare segue, in forza dell'art. 9 del d.P.R. n. 616
 del 1977, le regole di ripartizione delle competenze disposte in
 relazione alle attivita' e alle materie cui di volta in volta
 inerisce quel divieto. Di modo che, quando la proibizione di fumare
 si riferisce a luoghi, locali o mezzi sui quali si esercita la
 competenza regionale (come, ad esempio, le corsie degli ospedali, i
 musei e le biblioteche affidati alle regioni), quest'ultima
 competenza si estende anche alla relativa attivita' di polizia
 amministrativa diretta a garantire il rispetto dell'anzidetta
 proibizione.
   Per tali ragioni, la competenza a ricevere il rapporto di cui
 all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 deve essere determinata dalle
 regioni ogni volta che l'infrazione al divieto di fumare avviene in
 luoghi, locali o mezzi sui quali, nei termini prima precisati, le
 regioni esercitano competenze proprie o ad esse delegate.
   11.2. - Le Regioni Toscana e Liguria impugnano il d.P.R. n. 571 del
 1982 per la parte in cui designa uffici periferici del Ministero
 della sanita' come competenti a ricevere il rapporto, di cui all'art.
 17 della legge n. 689 del 1981, in relazione a infrazioni commesse
 nei confronti delle prescrizioni contenute nei seguenti articoli:
 100, 102 e 141 del T.U. delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934 n.
 1265); artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 22 del
 Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264,
 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie,
 (r.d. 31 maggio 1928, n. 1334); art. 139, ultimo comma, del T.U.
 delle leggi sanitarie; art. 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 638
 (Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione
 da antiparassitari); art. 5 bis della legge 12 giugno 1931, n. 924
 (Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della
 vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo, mammiferi ed
 uccelli); art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1952,
 n. 1009 (Norme per la fecondazione artificiale degli animali); art. 8
 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della
 produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
 bevande).
   Come si e' precisato nella parte in fatto, le ricorrenti
 rivendicano la propria competenza asserendo che le prescrizioni
 contenute negli articoli appena citati ineriscono a materie affidate
 alle regioni a titolo di attribuzione propria. Pertanto, esse
 concludono, a norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, gli
 accertamenti sulle relative infrazioni e le conseguenti misure
 applicative, compreso il ricevimento del rapporto di cui all'art. 17
 della legge n. 689 del 1981, dovrebbero essere riconosciuti alla loro
 competenza.
   Il ricorso va accolto.
   Come ammette la stessa Avvocatura dello Stato, non si puo' dubitare
 che le prescrizioni contenute negli articoli prima citati ineriscano
 a materie di competenza delle regioni. Gli artt. 100, 102 e 141 del
 T.U. delle leggi sanitarie, nonche' gli artt. 10-18, 20 e 22 del r.d.
 n. 1334 del 1928, prevedono obblighi a carico di medici o di
 esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, la cui
 violazione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative che non
 rientrano nelle competenze riservate allo Stato dall'art. 6, lett. q,
 della legge n. 833 del 1978 in materia di "determinazione (...) dei
 requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie
 ausiliarie".
   Anche le funzioni previste dall'art. 139, ultimo comma, del T.U.
 delle leggi sanitarie (obbligo della levatrice di denuncia degli
 infanti deformi) e dall'art. 2 della legge n. 638 del 1975 (obbligo
 di denuncia dei casi di intossicazione da parassitari) non hanno
 alcuna copertura nell'art. 6 della legge n. 833 del 1978, che
 definisce le competenze riservate allo Stato, ma rientrano,
 piuttosto, fra i compiti che l'art. 14 della stessa legge affida alle
 U.S.L.: protezione sanitaria materno-infantile, riabilitazione,
 assistenza medico-generica e infermieristica, nonche' accertamenti,
 certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale.
   Inoltre, l'art. 5 bis della legge n. 924 del 1931 e l'art. 5, primo
 e secondo comma, della legge n. 1009 del 1952 attengono alle materie
 della vivisezione e della fecondazione artificiale degli animali, le
 quali non sono ricomprese fra le funzioni riservate allo Stato in
 materia di assistenza veterinaria dalla lett. u dell'art. 6 della
 legge n. 833 del 1978, ma rientrano nelle funzioni che l'art. 16
 affida alla competenza delle regioni, allorche' demanda a
 quest'ultime l'emanazione di norme per il riordino dei servizi
 veterinari a livello regionale.
   Infine, l'art. 8 della legge n. 283 del 1962 punisce con una
 sanzione amministrativa (che ha sostituito l'ammenda precedentemente
 prevista) il mancato rispetto di prescrizioni dettate per garantire
 la bonta' e le qualita' organolettiche di prodotti alimentari e di
 bevande confezionate, al fine di prevenire danni alla salute
 pubblica. Anche in tal caso si tratta, dunque, di misure di polizia
 amministrativa che attengono a competenze regionali, in quanto l'art.
 6, lett. h, della legge n. 833 del 1978 ha riservato allo Stato
 soltanto la determinazione degli indici di qualita' e di salubrita'
 degli alimenti e delle bevande alimentari.
   In conclusione, dalla inerenza delle molteplici prescrizioni ora
 esaminate a materie assegnate alle regioni, consegue il
 riconoscimento della competenza regionale relativamente alla
 determinazione dei propri uffici come destinatari del rapporto di cui
 all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 in conseguenza delle
 infrazioni relative alle predette prescrizioni.
   Ne' puo' affermarsi in senso contrario, come fa l'Avvocatura dello
 Stato, che la previsione delle disposizioni impugnate ha una
 giustificazione nel fatto che le funzioni ivi previste sono svolte in
 Sicilia da uffici statali (medici e veterinari provinciali), non
 ancora trasferiti alla regione. Infatti, a parte la considerazione
 che tali uffici sono stati oggetto di trasferimento alla Regione
 Siciliana mediante il d.P.R. 13 maggio 1985, n. 256, sta di fatto
 che, anche per il periodo anteriore, il decreto impugnato manca di
 precisare quali dei numerosi articoli di legge siano richiamati
 soltanto al fine della presentazione del rapporto ex art. 17 della
 legge n. 689 del 1981 ai medici e veterinari provinciali operanti
 nella Regione Siciliana. Sicche' di fronte all'obiettiva incertezza
 sull'applicazione del decreto impugnato per la parte ora considerata,
 la quale porta a non escludere l'eventuale riferimento anche alle
 altre regioni, questa Corte ribadisce la competenza regionale nella
 individuazione dei propri uffici come destinatari del rapporto
 previsto dall'art. 17 della legge n. 689 del 1981 e,
 conseguentemente, dichiara che spetta alle regioni l'individuazione
 degli uffici competenti a ricevere il suddetto rapporto in relazione
 alle infrazioni commesse nei confronti delle prescrizioni contenute
 negli articoli di legge sopra precisati.
   12. - Le Regioni Toscana e Liguria impugnano il d.P.R. n. 571 del
 1982 anche in relazione alla designazione di uffici periferici del
 Ministero per i beni culturali e ambientali al fine di ricevere il
 rapporto di cui al citato art. 17 in conseguenza delle violazioni
 agli obblighi previsti dall'art. 58 della legge 1 giugno 1939, n.
 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico o storico). Le
 ricorrenti ritengono che il decreto impugnato leda la propria
 autonomia costituzionalmente garantita nella parte in cui si
 riferisce ai beni culturali facenti parte di raccolte di enti locali,
 i quali rientrerebbero nella materia trasferita alle regioni
 dall'art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e dall'art. 47 del
 d.P.R. n. 616 del 1977.
   Il ricorso va accolto.
   In effetti, il richiamato art. 58 della legge n. 1089 del 1939
 prevede una sanzione, depenalizzata dalla legge n. 689 del 1981, in
 conseguenza del mancato invio al ministero competente di un elenco
 descrittivo delle cose tutelate dalla stessa legge n. 1089. Pertanto,
 non vi puo' esser dubbio che, per la parte in cui trova applicazione
 ai beni culturali rientranti nelle raccolte locali, l'art. 58 si
 riferisce a materie trasferite alle regioni dall'art. 7 del d.P.R. n.
 3 del 1972 e dall'art. 47 del d.P.R. n. 616 del 1977, materie che, a
 loro volta, radicano la competenza regionale sulle correlative misure
 di polizia amministrativa, ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto
 n. 616. Su questa base, per la parte indicata, non puo' esser negata
 la competenza delle regioni a individuare i propri uffici come
 competenti a ricevere i rapporti, di cui all'art. 17 della legge n.
 689 del 1982, in conseguenza delle infrazioni del citato art. 58
 relative a beni culturali d'interesse locale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   riuniti i giudizi per conflitto di attribuzione, di cui in
 epigrafe,
   dichiara:
   - inammissibili:
   il conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Toscana, in
 relazione all'art.1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, contenente
 "Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma e 17, penultimo
 comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 intitolata "Modifiche al
 sistema penale", nella parte in cui indica gli uffici periferici dei
 ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto
 dall'indicato art. 17, primo comma della legge n. 689 del 1981, in
 riferimento all'art. 117 della Costituzione, come attuato dall'art. 8
 del d.P.R. n. 616 del 1977;
   il conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Toscana, in
 relazione all'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, nella parte
 in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve
 essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17, primo
 comma, della legge n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a
 obblighi o divieti posti dal r.d. 31 ottobre 1873, n. 1688
 (Regolamento circa il sindacato e la sorveglianza governativa
 sull'esercizio delle strade ferrate);
   i conflitti di attribuzione, sollevati dalle regioni di seguito
 indicate, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571,
 nella parte in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai
 quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo
 comma, della legge n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a
 obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni: art. 190 del
 Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934,
 n. 1265 (conflitto sollevato dalle Regioni Toscana e Liguria); artt.
 195, 197, 254, 264, 284 e 330 del T.U. delle leggi sanitarie
 (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti); art. 5 della
 legge 25 luglio 1956, n. 837 (Riforma della legislazione vigente per
 la profilassi delle malattie veneree) (conflitti sollevati dalle
 Regioni Toscana e Liguria); artt. 10 e 14 della legge 29 maggio 1974,
 n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e
 dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi)
 (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti); d.P.R. 11 luglio
 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
 regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri mezzi di
 trasporto) (conflitto sollevato dalle Regioni Toscana e Lombardia);
   - cessata la materia del contendere in riferimento ai conflitti di
 attribuzione sollevati dalle Regioni Toscana, Lombardia e Liguria, in
 relazione all'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, nella parte
 in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve
 essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17, primo
 comma, della legge n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a
 obblighi o divieti posti dal d.P.R. 27 ottobre 1964, n. 615 e
 dall'art. 5 della legge 29 marzo 1951, n. 327 (Disciplina della
 produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti
 dietetici);
   - che non spetta allo Stato indicare gli uffici ai quali deve
 essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma,
 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conseguenza delle infrazioni
 a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni:
   a) art. 124, secondo comma, del T.U. di pubblica sicurezza
 approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (conflitto sollevato dalle
 tre regioni ricorrenti);
   b) art. 180 del regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica
 sicurezza approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (conflitto
 sollevato dalle tre regioni ricorrenti);
   c) legge 20 marzo 1941, n. 366 (Raccolta, trasporto e smaltimento
 dei rifiuti solidi urbani) (conflitto sollevato dalle Regioni Toscana
 e Liguria);
   d) artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina
 della produzione e del commercio di sementi e piante di
 rimboschimento) (conflitto sollevato dalle regioni Toscana e
 Liguria);
   e) artt. 100, 102 e 141 del T.U. delle leggi sanitarie r.d. n. 1265
 del 1934 e artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 22 del r.d.
 31 maggio 1928, n. 1334 (Regolamento per l'esecuzione della legge 23
 giugno 1927, n. 1264 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle
 professioni sanitarie); art. 139, ultimo comma, del T.U. delle leggi
 sanitarie r.d. n. 1265 del 1934 e art. 2 della legge 2 dicembre 1975,
 n. 638 (Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di
 intossicazione da antiparassitari); art. 5 bis della legge 12 giugno
 1931, n. 924, (Disposizioni che disciplinano la materia della
 vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo, mammiferi e
 uccelli) e art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1952,
 n. 1009 (Norme per la fecondazione artificiale degli animali); art. 8
 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della
 produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)
 (conflitti sollevati dalle Regioni Toscana e Liguria),
   e annulla, conseguentemente, in parte qua, l'art. 1 del d.P.R. 29
 luglio 1982, n. 571;
   - che non spetta allo Stato indicare gli uffici ai quali deve
 essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma,
 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conseguenza delle infrazioni
 a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni, nella parte
 in cui si riferiscono a materie di competenza regionale come
 precisate in motivazione:
   a) art. 154 del r.d. n. 1447 del 1912 (Approvazione del testo unico
 delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria
 privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili) (conflitto
 sollevato dalle Regioni Toscana e Lombardia);
   b) artt. 204, 212 e 213 del r.d. n. 1447 del 1912 (conflitti
 sollevati dalle Regioni Toscana e Lombardia);
   c) artt. 1165; 1168; 1172; 1173; 1182; 1183; 1186; 1187; 1189;
 1192; 1194; 1195; 1197; 1205; 1206; 1212; 1215; secondo e terzo
 comma; 1217; 1219; primo comma; 1220; 1221; primo comma; 1223; 1224,
 primo comma e 1227 del codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942,
 n. 327) (conflitti sollevati dalle regioni Toscana e Lombardia);
   d) legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati
 locali e su mezzi di trasporto pubblico) (conflitti sollevati dalle
 tre regioni ricorrenti);
   e) art. 58 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose
 d'interesse artistico o storico) (conflitti sollevati dalle Regioni
 Toscana e Liguria).
   - che spetta allo Stato indicare gli uffici periferici dei
 Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto
 dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in
 conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dalle
 seguenti disposizioni:
   a) art. 669 cod. pen. e artt. 121 e 124, primo comma, del T.U. di
 pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 773 del 1931 (conflitti
 sollevati dalle tre regioni ricorrenti);
   b) art. 687 cod. pen., artt. 181 e 186 del regolamento per
 l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 635
 del 1940 (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti);
   c) art. 153 del r.d. n. 1447 del 1912 (conflitto sollevato dalle
 Regioni Toscana e Lombardia);
   d) artt. 1178; 1179; 1180; 1184; 1208; 1210; 1215, primo e ultimo
 comma; 1219, secondo comma; 1221, secondo comma; 1224, primo comma,
 1233, del codice della navigazione, r.d. n. 327 del 1942 (conflitti
 sollevati dalle Regioni Toscana e Lombardia).
   Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.
                   Il Presidente: SAJA
                   Il Relatore: BALDASSARRE
 Deposito in cancelleria 15 novembre 1988.
                  Il cancelliere: MINELLI
 88C1774