N. 1035 ORDINANZA 27 ottobre - 15 novembre 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. (sentenza n. 302/1988) - Manifesta inammissibilita'. d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, artt. 11 e 12). (Cost., artt. 3, 9, 77, 117 e 118). Edilizia e urbanistica - Regione Umbria - Violazione di competenze regionali in materia di accertamenti tecnici - Opere eseguite in zone sismiche - Attestazione della loro idoneita' statica - Determinazione con d.m. - Costruzioni prive di concessione ma conformi agli strumenti urbanistici adottati dal comune e non ancora approvati dalla regione - Criteri e indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento Attribuzione del relativo potere al Ministro dei lavori pubblici - Questioni gia' dichiarate non fondate (sentenza n. 302/1988) - Manifesta infondatezza. (D.-L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con legge 13 marzo 1988, n. 68, artt. 4, terzo comma, 11 e 13, primo comma). (Cost., artt. 117 e 118)(GU n.47 del 23-11-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, terzo comma, 11, 12 e 13 del d. l. 12 gennaio 1988, n. 2, intitolato: "Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive", promosso con ricorso della Regione Umbria, notificato il 12 febbraio 1988, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1988. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre. Ritenuto che la Regione Umbria, con il ricorso di cui in epigrafe, ha sollevato numerose questioni di legittimita' costituzionale avverso il decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2 ("Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive"); che, innanzitutto, la Regione dubita della legittimita' costituzionale del decreto-legge nel suo complesso, perche', essendo stato adottato in assenza dei requisiti prescritti e costituendo il sesto provvedimento di contenuto identico ad altri decreti non convertiti, violerebbe l'art. 77 Cost.; che, inoltre, la Regione dubita della legittimita' costituzionale degli artt. 4, terzo comma, 11, 12 e 13, primo comma, del decreto-legge impugnato; che, in particolare, ad avviso della ricorrente, l'art. 4, terzo comma, il quale rimette ad un decreto ministeriale la determinazione degli accertamenti da eseguire al fine della certificazione richiesta dal secondo comma, lettera b, dell'art. 35 della legge n. 47 del 1985, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, allegato A, in quanto incide sulla funzione di vigilanza, sia preventiva che successiva all'inizio dei lavori, sulle costruzioni in zone sismiche, di sicura competenza regionale; che l'art. 11, secondo il quale agli effetti della tabella allegata alla legge n. 47 del 1985 si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data del 2 ottobre 1986, anche se non ancora approvati, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto esclude la rilevanza dell'approvazione degli strumenti urbanistici da parte dei competenti organi regionali, e l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente prevede che gli stessi effetti vengano prodotti da strumenti urbanistici approvati e da strumenti urbanistici solo adottati, determinando, altresi', la possibilita' per soggetti che si trovano in situazioni differenti di ottenere il condono mediante il pagamento di una somma computata con i medesimi criteri; che l'art 12, nel suo complesso, in quanto prevede un sistema di gestione del vincolo paesaggistico-ambientale non idoneo a garantire l'attuazione del valore primario del paesaggio, secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 151 del 1986, violerebbe l'art. 9 Cost., mentre il terzo comma del medesimo art. 12 violerebbe l'art. 77 Cost., in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto il continuo spostamento del termine per la presentazione delle domande, determinato dalla reiterazione dei decreti-legge non convertiti, vanifica, anche attraverso il semplice decorso del termine, gli eventuali pareri negativi espressi dalla regione, nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalle leggi nn. 47 e 431 del 1985 (ritenuta, quest'ultima, con la citata sentenza, conforme al principio cooperativistico, come applicato nei rapporti tra Stato e regioni); che, infine, l'art. 13, primo comma, il quale attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il potere di stabilire i criteri e gli indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento delle zone interessate dall'abusivismo, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto consente un intervento statale, caso per caso, in una materia di sicura competenza regionale; che si e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, eccependo la inammissibilita' delle questioni proposte in riferimento a disposizioni costituzionali non direttamente attributive di competenza alle regioni, e chiedendo che le altre questioni siano dichiarate non fondate. Considerato che il ricorso della Regione Umbria solleva questioni identiche a quelle proposte dalla Regione Toscana avverso il medesimo decreto-legge e decise con la sentenza n. 302 del 10 marzo 1988, con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge n. 2 del 1988, la inammissibilita' delle questioni proposte in riferimento ai soli artt. 77, 3 e 9 Cost., e la infondatezza delle restanti questioni concernenti gli artt. 4, 11 e 13 del predetto decreto-legge; che, peraltro, successivamente alla citata sentenza, il decreto-legge impugnato e' stato convertito, con modificazioni, con la legge 13 marzo 1988, n. 68; che le modificazioni, rilevanti ai fini del presente giudizio, apportate in sede di conversione, concernono gli artt. 4, terzo comma, 12, e 13, primo comma; che, in particolare, l'art. 4, terzo comma, e' stato integrato con la previsione che il decreto del Ministro dei lavori pubblici debba essere adottato entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; che l'art. 12 e' stato interamente sostituito, prevedendosi che il parere di cui all'art. 32, primo comma, della legge n. 47 del 1985, sia espresso in base al meccanismo di cooperazione fra regioni e Stato previsto dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con legge 8 agosto 1985, n. 431; che, del pari, l'art. 13 e' stato interamente sostituito, prevedendosi, al primo comma, che gli indirizzi per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo siano fissati dal Ministro dei lavori pubblici, sentite le Regioni, le quali possono anche fornire indicazioni per la predisposizione di programmi di interventi per le zone maggiormente interessate; che, secondo la pregressa giurisprudenza di questa Corte in tema di rapporti tra decreto-legge e legge di conversione, l'impugnativa proposta nei confronti del decreto-legge si estende anche alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione (v., in tal senso, sentt. nn. 75 del 1967 e 151 del 1986); che, conseguentemente, la questione di legittimita' costituzionale dell'intero decreto-legge, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., gia' dichiarata inammissibile con la sentenza n. 302 del 1988, va dichiarata manifestamente inammissibile, costituendo, anzi, l'intervenuta conversione un ulteriore ed autonomo motivo di inammissibilita' (v., da ultimo, sent. n. 1033 del 1988); che, parimenti, manifestamente inammissibili devono essere dichiarate le questioni concernenti l'art. 12 del decreto-legge n. 2 del 1988, innanzitutto, in quanto, un'identica questione, sollevata in riferimento all'art. 9 Cost., e' gia' stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 302 del 1988; in secondo luogo, in quanto le questioni sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. hanno dato luogo a una dichiarazione d'illegittimita' costituzionale pronunziata con la sentenza da ultimo citata; e, infine, in quanto le nuove disposizioni introdotte dalla legge di conversione richiamano norme (art. 82, comma nono, del d.P.R. n. 616 del 1977 introdotto dal d.l. n. 312 del 1985, convertito con l. n. 431 del 1985) radicalmente diverse da quelle impugnate e sulle quali, peraltro, questa Corte si e' gia' pronunziata nel senso dell'infondatezza dei dubbi sollevati sulla loro incostituzionalita' (sent. n. 151 del 1986); che la questione concernente l'art. 4, terzo comma, del d. l. n. 2 del 1988, come convertito con la legge n. 68 del 1988, deve essere dichiarata manifestamente infondata, in quanto identica questione e' gia' stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 302 del 1988, mentre le modificazioni apportate in sede di conversione non incidono in alcun modo sul contenuto precettivo della disposizione impugnata; che le questioni concernenti l'art. 11 del citato decreto-legge, non modificato dalla legge di conversione n. 68 del 1988, vanno dichiarate l'una - quella proposta in riferimento all'art. 3 Cost. - manifestamente inammissibile, in quanto gia' dichiarata inammissibile con la citata sentenza n. 302 del 1988, e l'altra - quella proposta in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - manifestamente infondata, in quanto gia' dichiarata non fondata con la predetta sentenza, senza che la Regione Umbria abbia addotto elementi tali da indurre ad una differente valutazione; che, infine, la questione concernente l'art. 13, primo comma, nel testo risultante dalla legge di conversione, va dichiarata manifestamente infondata, in quanto la questione relativa alla disposizione contenuta nel decreto-legge e' stata gia' dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., mentre le modificazioni introdotte, pur apportando sensibili innovazioni, non appaiono tali, tuttavia, da indurre ad escludere l'effetto estensivo della impugnativa, potendosi anzi dire che, se infondata era la questione di legittimita' costituzionale della originaria disposizione, a maggior ragione lo sarebbe quella concernente le disposizioni introdotte dalla legge di conversione, che hanno previsto la partecipazione delle regioni all'attivita' ivi disciplinata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2 ("Modifiche alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive"), convertito, con modificazioni, con legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevate, rispettivamente, in riferimento all'art. 3, e agli artt. 9, 117, 118, e 77 Cost., dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4, terzo comma, 11 e 13, primo comma, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1775