N. 1036 ORDINANZA 27 ottobre - 15 novembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Coniugi
 - Separazione - Rapporti personali tra coniugi di diversa
 cittadinanza - Individuazione della legge regolatrice Mancanza di
 legge nazionale comune - Applicazione della legge nazionale del
 marito al tempo della celebrazione del matrimonio - Norma gia'
 dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza  n. 71/1987) -
 Manifesta inammissibilita'.  (Disp. prel. al cod. civ., art. 18).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma)
(GU n.47 del 23-11-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  18  delle
 disposizioni sulla legge in generale, promosso con  ordinanza  emessa
 il  18  dicembre  1985  dal Tribunale di Roma nel procedimento civile
 vertente tra Raponi Paola e Perera Chandra Anselm, iscritta al n. 194
 del  registro  ordinanze  1988  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 21 prima serie speciale dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  nel  giudizio  promosso  da Raponi Paola, cittadina
 italiana, nei confronti del marito Perera Chandra  Anselm,  cittadino
 dello  Sri  Lanka,  per  conseguire  la  separazione  con addebito al
 predetto, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il  18  dicembre
 1985, ha sollevato d'ufficio questione di legittimita' costituzionale
 in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 29, comma secondo, Cost.,
 dell'art. 18 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo
 il quale i rapporti personali tra  coniugi  di  diversa  cittadinanza
 sono  regolati  dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune
 durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla  legge  nazionale
 del marito al tempo della celebrazione del matrimonio;
      che  il  giudice  a  quo, premesso che nel caso di specie doveva
 essere applicata la legge dello Sri Lanka, alla cui  stregua  non  e'
 consentito  esaminare,  nell'ipotesi  di  separazione tra coniugi, la
 domanda di addebito, ha censurato il suddetto art. 18, in  quanto  la
 scelta della legge nazionale del marito ha come unico suo criterio il
 sesso di tale coniuge ed e' pertanto lesiva sia  dell'art.  3,  comma
 primo,  Cost.,  che  vieta  ogni  discriminazione  fra  i  sessi, sia
 dell'art. 29, comma  secondo,  Cost.,  che  stabilisce  l'uguaglianza
 morale e giuridica tra i coniugi;
      che non vi e' stata costituzione delle parti, ne' intervento del
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Considerato  che  la  Corte,  con  sentenza  n.  71  del  1987, ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18  delle  disp.
 prel.  al  cod.  civ., nella parte in cui, per il caso di mancanza di
 legge nazionale comune ai coniugi, stabilisce che si applica la legge
 nazionale del marito al tempo del matrimonio;
      che   la   questione  va,  pertanto,  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'   costituzionale   dell'art.   18   delle   disposizioni
 preliminari  al  codice  civile,  gia'  dichiarato costituzionalmente
 illegittimo con sentenza n. 71 del 1987.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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