N. 1037 ORDINANZA 27 ottobre - 15 novembre 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Impresa familiare - Familiari partecipanti, con la loro opera manuale o assimilata, ai sensi dell'art. 230- bis del c.c. - Assoggettamento all'assicurazione obbligatoria - Esclusione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 476/1987) Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, primo comma, n. 6). (Cost., artt. 3 e 38, secondo comma)(GU n.47 del 23-11-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 230bis del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1987 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.A.I.L. contro Conti Enza, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale dell'anno 1988. Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L.; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti. Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 23 giugno 1987 nel giudizio promosso dall'I.N.A.I.L. nei confronti di Enza Conti, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone in detto articolo elencate anche quando prestano la loro opera manuale nell'ambito di una impresa familiare ed al relativo rapporto - non inquadrabile tra quelli di lavoro subordinato ne' tra quelli di natura societaria - vada applicata la disciplina residuale prevista dall'art. 230- bis c.c.; che si e' costituito in giudizio l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, I.N.A.I.L., in persona del suo Presidente pro-tempore. Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 476 del 1987, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230- bis cod.civ. che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2; che pertanto, in conseguenza della gia' intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale, nei sensi anzidetti, della norma oggetto dell'incidente sollevato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe, la questione e' divenuta manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230- bis cod.civ. che prestano opera manuale od opera assimilata ai sensi del precedente n. 2, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 476 del 1987. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1777