N. 1054 ORDINANZA 22 - 30 novembre 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Trattamenti di invalidita' e inabilita' - Esclusione dopo il compimento dell'eta' pensionabile - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 436/1988) - Manifesta inammissibilita'. (Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3). (Cost., artt. 3 e 38)(GU n.49 del 7-12-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ("Revisione della disciplina dell'invalidita' pensionabile") promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1988 dal Pretore di Gorizia nel procedimento civile vertente tra Frasso Marinella e INPS, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno 1988; Udito nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che il Pretore di Gorizia con ordinanza in data 11 gennaio 1988 (r.o. n. 201 del 1988) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 legge 12 giugno 1984 n. 222 ("Revisione della disciplina dell'invalidita' pensionabile") in riferimento agli artt. 3, 38 Cost.; che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui, prevedendo che l'assegno di invalidita' e la pensione di inabilita' non possano essere liquidati a quei lavoratori che, pur avendone titolo, abbiano presentato la relativa domanda, successivamente al compimento dell'eta' pensionabile, violerebbe l'art. 3 Cost. ponendo in essere una ingiustificata disparita' di trattamento del lavoratore invalido a seconda che abbia o non compiuto l'eta' pensionabile (e a prescindere dal fatto che abbia o meno maturato i requisiti necessari ad ottenere la pensione di vecchiaia), ovvero in relazione al momento di presentazione della domanda; che un ulteriore motivo di illegittimita' costituzionale viene ravvisato nella circostanza che la norma impugnata nega il diritto all'assegno di invalidita' o alla pensione di inabilita' ai lavoratori che abbiano raggiunto l'eta' pensionabile a prescindere dalla possibilita' o meno, per gli stessi, di usufruire di altri trattamenti previdenziali, e in particolare della pensione di vecchiaia, ponendosi cosi' in contrasto con l'art. 38, secondo comma, che impone di assicurare comunque ai lavoratori "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidita'"; che non si sono costituite le parti, ne' ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato; Considerato che la norma denunciata e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con sentenza n. 436 del 1988; che l'avvenuta eliminazione dall'ordinamento giuridico della disposizione impugnata rende la questione manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ("Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile"), perche' gia' dichiarato illegittimo con sentenza n. 436 del 1988, (questione sollevata dal Pretore di Gorizia con l'ordinanza indicata in epigrafe). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1847