N. 1061 SENTENZA 24 novembre - 6 dicembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 Sanita'  pubblica  -  Regione  Campania - Personale delle UU.SS.LL. -
 Disciplina dello stato giuridico - Competenza  alla  statuizione  dei
 criteri di inquadramento nei ruoli nominativi regionali Legiferazione
 in materia non  attribuita  alla  potesta'  legislativa  regionale  -
 Illegittimita' costituzionale.
 (Legge  regione  Campania approvata il 2 luglio 1986 e riapprovata il
 27 novembre 1987).
 (Cost., art. 117)
 
(GU n.50 del 14-12-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Giuseppe  BORZELLINO, dott.
 Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof.  Gabriele  PESCATORE,
 avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
 MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale della legge regionale 2
 luglio 1986, riapprovata il 27 novembre 1987, dal Consiglio regionale
 della  Regione Campania, avente per oggetto: "Integrazione e modifica
 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 64 ("Istituzione dei ruoli
 nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale e
 disciplina per l'iscrizione  nei  ruoli  medesimi  del  personale  da
 destinare  alle  unita'  sanitarie locali"), promosso con ricorso del
 Presidente del Consiglio dei  ministri,  notificato  il  17  dicembre
 1987,  depositato  in  cancelleria  il 24 dicembre 1987 successivo ed
 iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1987;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  ottobre  1988  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Uditi  l'Avvocato  dello  Stato Antonio Bruno per il ricorrente, e
 l'avv. Ermanno Bocchini per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    Con  atto  notificato  il  17  dicembre  1987,  il  Presidente del
 Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello
 Stato, ha impugnato la legge della Regione Campania, recante norme di
 "Integrazione e modifica della legge regionale 11 novembre  1980,  n.
 64",  in  materia di inquadramento del personale delle USL, approvata
 dal Consiglio regionale il 2 luglio 1986 e quindi riapprovata  il  27
 novembre  1987  a  seguito  del rinvio del Governo per un nuovo esame
 della normativa.
    Come  gia'  evidenziato  dal  Governo  nel provvedimento di rinvio
 (telegramma del 26 luglio 1986), l'Avvocatura dello Stato deduce  che
 la   legge   regionale  impugnata  eccede  i  limiti  della  potesta'
 legislativa regionale in  riferimento  all'art.  47  della  legge  23
 dicembre  1978,  n.  833,  che  riserva  alla  normativa  statale  la
 disciplina dello stato giuridico del personale delle Unita' sanitarie
 locali,  residuando  alla  Regione soltanto la competenza attuativa a
 norma dell'art. 117 Cost., ultimo comma, Cost.
    La normativa statale nella materia (art. 64 del d.P.R. 20 dicembre
 1979, n. 761) dispone che i "requisiti" e  le  "condizioni"  relative
 alle  qualifiche,  ai  livelli,  alle  funzioni  e  all'anzianita' di
 servizio,  ai  fini  degli  inquadramenti,   sono   soltanto   quelli
 sussistenti   alla   data   di   approvazione  del  medesimo  decreto
 presidenziale, ovverosia al 20 dicembre 1979.
    La  legge  regionale  ora  impugnata,  invece, in parziale riforma
 della disciplina gia' emanata (l. r. 11 novembre 1980 n. 64)  prevede
 che  "la  data  entro la quale devono essere posseduti i requisiti di
 anzianita', di servizio e di qualifica" - ai fini  dell'inquadramento
 del  personale  delle  U.S.L.  nei  ruoli  nominativi  regionali  del
 personale  del  servizio  sanitario  nazionale  -  "e'  quella  della
 decorrenza  degli  effetti giuridici del d.P.R. 1983 n. 348" (e cioe'
 il 1› gennaio 1983). Operando in sostanza uno slittamento  in  avanti
 della   predetta  data  di  riferimento,  la  Regione  avrebbe  cosi'
 legiferato in materia non attribuita alla sua potesta' legislativa.
    L'Avvocatura    ravvisa,    altresi',    ulteriori    profili   di
 illegittimita'  della  legge   regionale   impugnata   nella   omessa
 quantificazione degli oneri conseguenti alla nuova previsione e nella
 mancata  indicazione  della  relativa   copertura   finanziaria,   in
 violazione cosi' dell'art. 81 Cost.
    Si  e'  costituita  nel  presente  giudizio  la  Regione Campania,
 chiedendo la  declaratoria  di  inammissibilita'  e  il  rigetto  del
 ricorso.
    Nell'imminenza   dell'udienza   di   discussione,  la  Regione  ha
 depositato  memoria  nella  quale  eccepisce,  in  primo  luogo,   la
 inammissibilita'  della  questione  dedotta  sotto  il profilo che la
 norma statale (art. 64 del d.P.R. n. 761 del 1979) -  che  si  assume
 violata  dalla legge regionale, oggetto del presente giudizio sarebbe
 stata implicitamente abrogata,  per  diversa  regolamentazione  della
 materia,  dalla  l. 29 marzo 1983, n. 93, cosi' come modificata dalla
 l. 8 agosto 1985,  n.  426;  per  cui  non  potrebbe  piu'  ritenersi
 sussistente la dedotta violazione dell'art. 117 Cost.
    Ulteriore profilo di inammissibilita' del ricorso e' dalla Regione
 ravvisato per effetto della sentenza di questa Corte n. 219 del 1984,
 dichiarativa della illegittimita' costituzionale dell'art. 9 della l.
 n. 93 del 1983 (legge quadro sul pubblico impiego), che  ha  previsto
 l'applicazione  delle  disposizioni valevoli per il personale statale
 anche agli accordi sindacali dei dipendenti  delle  unita'  sanitarie
 locali.
    Inoltre,   nella   stessa   sentenza   e'   stata   affermata   la
 incostituzionalita' anche dell'art. 10,  comma  terzo,  della  citata
 legge  n.  93,  nella  parte  in  cui  non  ha  previsto che la legge
 regionale,  approvativa  dell'accordo  sindacale  stipulato  in  sede
 nazionale,  possa  apportare  gli adeguamenti necessari alle esigenze
 locali.
    Dalle  statuizioni della Corte sarebbe cosi' confermata, quanto al
 merito della  questione  ora  oggetto  del  giudizio,  la  competenza
 legislativa  regionale  nella  disciplina del rapporto di impiego dei
 dipendenti delle U.S.L., ai sensi degli artt. 117 Cost., 47 della  l.
 n.  833  del  1978  e 2 della l. n. 93 del 1983, nonche' la spettanza
 alla  contrattazione  collettiva  della  disciplina  attinente   agli
 istituti  normativi a carattere economico, (art. 54 d.P.R. n. 348 del
 1983) tra cui deve intendersi ricompreso l'inquadramento in ruolo dei
 dipendenti U.S.L. di varia provenienza.
    A  sostegno  del  proprio  assunto  la  Regione  Campania richiama
 altresi' la sentenza di questa Corte n. 610 del 1988, nella quale  si
 afferma  la  competenza  delle Regioni a "valutare le indilazionabili
 esigenze suscettive di emergere a livello locale, cui e'  subordinato
 l'ampliamento delle piante organiche provvisorie delle U.S.L.".
    Osserva  poi  la  stessa  Regione  che, per il proprio territorio,
 valgono  comunque  norme  particolari  (ordinanze   del   Commissario
 straordinario  per  le  zone  terremotate n. 343 del 30 giugno 1981 e
 n.12 del 10 febbraio 1982), con  le  quali  sono  state  affidate  al
 Presidente  della  Giunta regionale i poteri in materia sanitaria che
 la vigente legislazione riserva  alle  U.S.L.,  nella  considerazione
 della  mancata  attivazione  nel territorio delle nuove strutture. In
 forza di cio', nella Regione Campania le leggi di  riforma  sanitaria
 avrebbero  subi'to  uno  "slittamento legale" dei tempi di attuazione
 rispetto a quelli  indicati  nel  d.P.R.  n.  761  del  1979,  ed  in
 particolare,  dal  coordinamento  dell'ultimo  comma dell'art. 64 del
 predetto  decreto  delegato  con  le   ordinanze   dianzi   ricordate
 deriverebbe  l'effetto dello slittamento della data di riferimento da
 osservare per le operazioni di inquadramento del personale.
    D'altra parte, la stessa ratio della citata disposizione (art. 64,
 ultimo comma) non puo' che essere ricondotta alla prevista  imminenza
 del  passaggio  del  personale dagli enti di provenienza alle U.S.L.,
 evenienza questa che in  Campania  si  e'  verificata  con  sensibile
 ritardo;  donde  la necessita' di spostare in avanti la predetta data
 di riferimento,  al  fine  di  non  ledere  il  diritto  quesito  del
 personale   alla   effettiva   qualifica   conseguita   nell'ente  di
 provenienza.
    Quanto alla questione sollevata con riferimento all'art. 81 Cost.,
 la Regione sottolinea che, in forza della disposizione che affida  al
 Consiglio  dei  ministri la verifica della compatibilita' finanziaria
 degli accordi  contrattuali,  il  d.P.R.  25  giugno  1983,  n.  348,
 (recante  il  primo  accordo  per il personale delle U.S.L.) - cui la
 legge regionale impugnata  in  sostanza  si  adegua  -  espressamente
 prevede  (art.  54)  che  l'inquadramento economico nei nuovi livelli
 stipendiali e' effettuato a partire dal 1› gennaio 1983  "sulla  base
 degli  anni  di  effettivo  servizio di ruolo e non di ruolo prestato
 alle dipendenze delle amministrazioni di provenienza al  31  dicembre
 1982".
    Orbene,  la  natura  di entrata derivata propria del finanziamento
 disposto in favore delle U.S.L., nonche' la verificata compatibilita'
 finanziaria  delle  disposizioni  del  nuovo  accordo  consentono  di
 escludere la pretesa violazione dell'art. 81 Cost.
                         Considerato in diritto
    1.  - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato in via
 principale la legge della Regione Campania - approvata  il  2  luglio
 1986  e  riapprovata  il  27  novembre  1987, a seguito di rinvio del
 Governo - recante norme di  "integrazione  e  modifiche  della  legge
 regionale  11  novembre  1980  n. 64" in materia di inquadramento del
 personale delle Unita' sanitarie locali.
    La legge impugnata prevede che, ai fini dell'inquadramento di tale
 personale nei ruoli nominativi regionali del personale  del  Servizio
 sanitario  nazionale, la data entro la quale debbono essere posseduti
 i requisiti di anzianita', di servizio e di qualifica  e'  quella  di
 decorrrenza  degli  effetti  giuridici  del  d.P.R. n. 348 del 1983 e
 cioe' il 1› gennaio 1983.
    Si   sostiene   nel   ricorso   dello  Stato  che  -  stabilendosi
 quest'ultima data  come  momento  cui  debba  farsi  riferimento  per
 determinare lo stato giuridico del personale da inquadrare, e cio' in
 difformita' da quanto previsto dall'art. 64 del  d.P.R.  n.  761  del
 1979,  che  fissa tale momento, per tutto il territorio nazionale, al
 20 dicembre 1979 - la legge regionale ha ecceduto i propri limiti. In
 base all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 spetta, difatti,
 allo Stato la disciplina del personale delle Unita' sanitarie locali,
 avendo le regioni solo competenza attuativa a norma dell'ultimo comma
 dell'art. 117 Cost.
    Si  sostiene  altresi'  che  risulterebbe  anche violato l'art. 81
 Cost.,  perche'  la  legge   regionale,   comportando   nuovi   oneri
 finanziari, non indica i mezzi per farvi fronte.
    2.  - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilita'
 del  ricorso,   sollevata   dalla   Regione   Campania   nell'assunto
 dell'avvenuta  implicita abrogazione della norma statale (art. 64 del
 d.P.R. n. 761 del 1979, rispetto alla quale e' stata denunciata dallo
 Stato  la  difformita'  della  legge regionale impugnata) per diversa
 regolamentazione della materia ad opera della legge 29 marzo 1983  n.
 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985 n. 426.
    La  genericita' della asserzione contenuta nella memoria difensiva
 della Regione non consente di  individuare  sotto  quale  profilo  la
 richiamata   normativa   statale   sopravvenuta  possa  far  ritenere
 implicitamente abrogato l'art. 64 del d.P.R. n.  761  del  1979,  che
 fissava al 20 dicembre 1979 la data cui dovesse farsi riferimento per
 determinare i requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche,  ai
 livelli,  all'esercizio di funzioni, alle anzianita' di servizio e di
 qualifica  del  personale  da  inquadrare  nel   servizio   sanitario
 nazionale.
    Parimenti    deve    essere    disatteso    l'altro   profilo   di
 inammissibilita' dedotto dalla Regione Campania, la quale assume  che
 la  dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 9 e 10
 della legge-quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983 n.  93),
 ad  opera  della  sentenza  n.  219 del 1984, avrebbe comportato come
 conseguenza l'affermazione  del  principio  secondo  cui  la  materia
 sanitaria  sarebbe  interamente riservata alla competenza legislativa
 regionale.
    Osserva  al  riguardo  la  Corte  che,  a  parte le difficolta' di
 individuare i termini per cui sotto tale  profilo  si  manifesterebbe
 l'inammissibilita', la sentenza richiamata dalla difesa della Regione
 resistente si riferisce alla materia della contrattazione collettiva,
 disciplinata  dalla  legge-quadro n. 93 del 1983, onde le statuizioni
 in essa contenute e le esigenze - nella stessa pronuncia  evidenziate
 - di adeguamento degli accordi collettivi nazionali alle peculiarita'
 di  ciascuna  regione,  non   possono   esplicare   influenza   sulla
 fattispecie oggetto del presente giudizio.
    3.  - Nel merito il ricorso, proposto con riferimento all'art. 117
 Cost., e' fondato.
    Come puo' desumersi per argumentum dalla sentenza n. 610 del 1988,
 questa Corte ha gia' ritenuto rispondente al  riparto  costituzionale
 delle  competenze  fra  Stato  e Regioni la riserva alla legislazione
 statale  della  materia  degli  organici  delle  U.S.L.,  essendo  la
 compressione  delle  competenze  regionali nella materia giustificata
 dalle esigenze unitarie che, in sede di riforma sanitaria,  risultano
 ripetutamente  espresse  nella  legge n. 833 del 1978 e che postulano
 una disciplina uniforme del personale.
    Discende   come   conseguenza   di  questa  esigenza  unitaria  la
 previsione  dell'inquadramento  del   personale   proveniente   dagli
 organismi  sanitari  e mutualistici preesistenti prendendo come punto
 di  riferimento,  per  determinare  lo  stato  giuridico  di  ciascun
 dipendente,  la  medesima  data per tutti, essendosi voluto in questo
 modo, proprio in vista della diversita' dei tempi di attuazione della
 riforma  in ciascuna regione, assicurare l'uniformita' di trattamento
 nel passaggio dal precedente al nuovo assetto organizzativo.
    Diversamente   percio'   da   quanto  si  sostiene  dalla  Regione
 resistente, ne' dalla sentenza n. 219 del 1984 ne' dalla sentenza  n.
 610  del  1988,  possono desumersi argomenti circa la spettanza della
 disciplina  dell'inquadramento  del  personale  delle   U.S.L.   alla
 potesta'  legislativa  regionale, perche' la prima pronuncia, come si
 e'  avuto  modo  di   rilevare   nell'esaminare   le   eccezioni   di
 inammissibilita',  non  ha  per oggetto la legge di riforma sanitaria
 del 1978, mentre  la  seconda,  come  illustrato  poc'anzi,  contiene
 l'enunciazione di un principio del tutto diverso, laddove il passo di
 detta sentenza richiamato nella memoria difensiva, nell'affermare  la
 postesta'  legislativa  regionale, si riferisce all'ampliamento delle
 piante organiche provvisorie delle U.S.L. (e non allo stato giuridico
 del personale) e quindi alla possibilita', da parte delle regioni, in
 virtu' dell'art. 11 della legge n.  833  del  1978,  di  adeguare  la
 normativa in materia alle singole esigenze regionali.
    Quanto  poi  alla  legislazione  sull'emergenza, determinata dalle
 calamita' naturali che hanno interessato la Regione Campania, ed alle
 connesse  ordinanze del Commissario straordinario che la difesa della
 resistente  richiama  nella  memoria  difensiva,  da  tale  complesso
 normativo  non  e'  dato  di desumere che, nelle numerose deroghe ivi
 previste, sia compresa anche quella concernente la disciplina statale
 generale  che  ha  ancorato - in vista dell'esigenza di assicurare un
 trattamento  uniforme  per  tutto  il  personale  da  inquadrare  nel
 servizio  sanitario  nazionale  -  alla  medesima  data il momento di
 riferimento per determinare lo stato giuridico di ciascun dipendente.
    Ne'  puo'  darsi  rilievo  alla  circostanza, dedotta dalla difesa
 della Regione Campania,  secondo  cui  le  calamita'  naturali  e  la
 conseguente  legislazione  di  favore avrebbero comportato, in quella
 Regione,  ritardi  nell'attuazione  della  riforma  sanitaria,   onde
 l'esigenza  di  una  legislazione  regionale  adeguatrice  anche  con
 riferimento  alla  data  per  determinare  lo  stato  giuridico   del
 personale,  ai fini dell'inquadramento. Tale circostanza e', rispetto
 all'oggetto del presente giudizio, ininfluente, essendo evidente  che
 le  posizioni,  nel  frattempo eventualmente maturate per effetto del
 trascorrere  del  tempo,  ben  potrebbero  essere  considerate,   ove
 collegate a circostanze obbiettive, ai fini della ricostruzione della
 carriera di ciascuno in sede di inquadramento nell'ambito  del  nuovo
 assetto. Per raggiungere tale scopo non appare necessario alterare il
 principio sancito nell'art. 64 del d.P.R. 20 dicembre  1979  n.  761,
 quarto  comma, secondo cui "i requisiti e le condizioni inerenti alle
 qualifiche, ai livelli, all'esercizio di funzioni, alle anzianita' di
 servizio  e di qualifica... sono riferiti a quelli gia' deliberati ed
 approvati alla data del presente  decreto",  essendosi  in  tal  modo
 voluto  proprio  evitare,  nell'intero  territorio  nazionale, che le
 strutture  e  gli  enti  di   provenienza,   ormai   destinati   allo
 scioglimento,   potessero,  nelle  more,  far  conseguire  a  qualche
 dipendente posizioni di carriera ingiustificatamente elargite.
    4.  -  L'accoglimento  del ricorso sotto l'enunciato profilo esime
 dall'esame  dell'impugnativa  proposta  in  riferimento  all'art.  81
 Cost., che rimane assorbita.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione
 Campania approvata il 2 luglio 1986 e riapprovata il 27 novembre 1987
 avente  per oggetto "integrazione e modifica della legge regionale 11
 novembre 1980 n. 64" ("Istituzione dei ruoli nominativi regionali del
 personale   del   Servizio   sanitario  nazionale  e  disciplina  per
 l'iscrizione nei ruoli  medesimi  del  personale  da  destinare  alle
 unita' sanitarie locali").
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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