N. 1070 ORDINANZA 24 novembre - 6 dicembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza   e   assistenza   -  Dipendenti  dello  Stato  -  Computo
 dell'indennita' di buonuscita -  Indennita'  integrativa  speciale  -
 Mancata   previsione   quale   elemento  costitutivo  del  computo  -
 Discrezionalita'   legislativa   -    Questioni    gia'    dichiarate
 inammissibili  e manifestamente inammissibili (sentenza n. 220/1988 e
 ordinanze nn. 639 e 869 del 1988) - Manifesta inammissibilita'.
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 38).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38, secondo comma)
 
(GU n.50 del 14-12-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.
 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle  norme
 sulle  prestazioni  previdenziali  a  favore  dei dipendenti civili e
 militari dello Stato"), promosso con le seguenti ordinanze:
      1)   ordinanza   emessa   il   9   aprile   1986  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per  la  Toscana  sul  ricorso  proposto  da
 Selina  Giovanni ed altri contro E.N.P.A.S. e Ministero della Difesa,
 iscritta al n. 118 del registro ordinanze  1988  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  16, prima serie speciale,
 dell'anno 1988;
      2)   ordinanza   emessa   il   9   aprile   1988  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per  la  Toscana  sul  ricorso  proposto  da
 Filice Francesco ed altri contro E.N.P.A.S. e Ministero della Difesa,
 iscritta al n. 119 del registro ordinanze  1988  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  16, prima serie speciale,
 dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che il Tribunale amministrativo regionale della Toscana,
 con due ordinanze emesse il 9 aprile 1986 (R.O. nn. 118  e  119/1988)
 ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento
 agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art.  38  del  d.P.R.  28  dicembre
 1973,  n. 1032 (recte: d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032), nella parte
 in cui non prevede, come  elemento  costitutivo  della  base  per  il
 computo   dell'indennita'  di  buonuscita,  l'indennita'  integrativa
 speciale;
    Considerato  che  i giudizi promossi con le citate ordinanze vanno
 riuniti, stante l'identita' delle questioni sollevate;
      che  le  questioni sollevate con le predette ordinanze sono gia'
 state dichiarate inammissibili da questa Corte con la sentenza n. 220
 del  1988,  censurandosi  una  scelta riservata alla discrezionalita'
 legislativa;
      che,   successivamente,   per   tale  stessa  ragione,  analoghe
 questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili  con  le
 ordinanze 10 giugno 1988, n. 639 e 21 luglio 1988, n. 869;
      che  non  sono stati addotti motivi nuovi rispetto a quelli gia'
 esaminati;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
 n.  1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
 previdenziali  a  favore  dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
 Stato"),  sollevate  dal  Tribunale  amministrativo  regionale per la
 Toscana con ordinanze 9 aprile 1986 (R.O.  nn.  118  e  119/1988)  in
 riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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