N. 775 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio - 30 novembre 1988

                                 N. 775
 Ordinanza   emessa   il   24   maggio   1988  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  30  novembre  1988)  dal  tribunale  di  Roma  nel
 procedimento civile vertente tra S.p.a.  Silitalia e Gabuti Raffaele
 Lavoro  -  Lavoratori edili - Contratto a breve termine - Trattamento
 di fine rapporto - Computo  dei  punti  di  contingenza  -  Lamentato
 maggior  onere  per  i  datori di lavoro i cui dipendenti cessino dal
 rapporto in epoca immediatamente  successiva  all'entrata  in  vigore
 della legge n. 297/1982 - Richiamo alla sentenza n. 83/1988.
 (Legge 29 maggio 1982, n. 297, art 5, terzo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.1 del 4-1-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
                              M O T I V I
    1.  -  Con  ricorso  depositato  il 14 giugno 1983 Gabuti Raffaele
 conveniva dinanzi al pretore di Roma la S.p.a. Silitalia esponendo di
 aver  lavorato  alle  dipendenze  della medesima come manovale dall'8
 marzo al 30 novembre 1982 con rapporto regolato  dal  C.C.N.L.  degli
 addetti  all'industria edile e chiedendo la condanna della datrice di
 lavoro  al  pagamento  di  L.  331.498  a  titolo  di  differenza  di
 trattamento   di  fine  rapporto.  Nel  conteggio  allegato  all'atto
 introduttivo venivano specificate le  somme  dovute  ai  sensi  della
 legge  29  maggio 1982, n. 297, per il compenso di cui all'art. 2120,
 nuovo  testo  del  codice  civile,  per  l'indennita'  di  anzianita'
 maturata  fino alla data di entrata in vigore di detta legge, secondo
 la  previsione  dell'art.  5,  primo  comma,  e   per   gli   aumenti
 dell'indennita'  di  contingenza  maturati  a partire dal 1› febbraio
 1977 e  fino  al  31  maggio  1982,  non  inseriti  nel  calcolo  del
 trattamento  di  fine  rapporto  e  da  corrispondere  in aggiunta al
 medesimo ai sensi del terzo comma dell'art 5 citato.
    Costituitosi  il  contraddittorio  tra  le parti, il Pretore adito
 accoglieva la domanda del Gabuti condannando la societa' convenuta al
 pagamento   della  somma  richiesta  oltre  gli  interessi  legali  e
 rivalutazione monetaria.
    Avverso   tale   sentenza  proponeva  appello  la  soc.  Silitalia
 chiedendone l'integrale riforma con il rigetto  delle  pretese  della
 controparte.  A  sostegno  del  gravame,  riproponendo le difese gia'
 svolte in proio grado, lamentava che  il  Pretore  aveva  fondato  la
 propria   decisione  su  conteggi  generici  e  incompleti,  che  non
 consideravano il recupero della contribuzione e le ritenute  fiscali,
 e  calcolavano  nella  base  retributiva  somme  erogate  a titolo di
 rimborso spese; sosteneva poi che, contrariamente a quanto  affermato
 dal  Pretore, la disposizione del terzo comma dell'art. 5 della legge
 n. 297/1982 non poteva comportare, in contrasto con il  principio  di
 proporzionalita'  posto  a  base  della  nuova disciplina e correlato
 all'effettivo  svolgimento  del  rapporto,  l'erogazione  dell'intero
 importo degli aumenti dell'indennita' di contingenza maturati durante
 l'intero arco di tempo dal 1977 al 1982 per  un  rapporto  di  lavoro
 durato solo otto mesi (dal marzo al novembre del 1982).
    L'appellato  si  costituiva  in  giudizio  e  resisteva al gravame
 chiedendone il rigetto.
    2.  -  Nella  presente  controversia  si  pone  la questione della
 illegittimita' per contrasto con l'art.  3  della  Costituzione,  del
 terzo  comma  dell'art.  5  della  legge n. 297/1982, secondo cui gli
 aumenti di contingenza maturati nel periodo dal 1› febbraio  1977  al
 31  maggio  1982  e  non  ancora reinseriti nella base di calcolo del
 trattamento di fine rapporto vanno  corrisposti  in  cifra  fissa  in
 aggiunta al trattamento medesimo.
    La  questione  e' indubbiamente rilevante, in quanto le differenze
 di trattamento di fine rapporto pretese dall'attore  dipendono  dalla
 inclusione nel conteggio della somma di L. 418.500 pari all'ammontare
 dei suddetti aumenti di contingenza. Secondo la giurisprudenza  della
 s.C.  (cfr.  Cass.29 luglio 1986, n. 4856) tale emolumento aggiuntivo
 va calcolato in cifra, ossia secondo  il  valore  monetario  assoluto
 degli  scatti,  senza  proporzionamenti dovuti alla maggiore o minore
 durata  del   servizio   prestato   dopo   il   c.d.   "congelamento"
 dell'indennita' di contingenza disposto con decreto-legge 1› febbraio
 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91.
    D'altro  canto,  non  puo' essere condivisa l'opinione espressa da
 Cass.  17  novembre  1987,  n.  8420,  secondo   cui   l'attribuzione
 aggiuntiva  in  questione  presuppone  che  il rapporto di lavoro sia
 cessato nel periodo cui si riferisce  il  graduale  "recupero"  degli
 scatti  congelati,  e  pertanto  non spetta in caso di cessazione del
 rapporto anteriormente al 1› gennaio  1983.  Questa  interpretazione,
 che  collega  le  distinte  disposizioni  del  secondo  e terzo comma
 dell'art. 5 per delimitare  l'operativita'  della  seconda  nell'area
 temporale  segnata  dalla  prima,  non trova fondamento razionale nel
 sistema complessivo della  disciplina  in  esame,  le  cui  finalita'
 riparatorie  non  possono  non  riguardare  tutti i lavoratori il cui
 rapporto sia cessato tra il 1› giugno 1982 e il 31 dicembre 1985;  un
 diverso  avviso  e'  stato del resto espresso piu' recentemente dalla
 stessa s.C. (sentenza n. 72 dell'11 gennaio 1988).
    3. - La Corte costituzionale ha recentemente rilevato (sentenza n.
 83   del   26   gennaio   1988)   l'infondatezza   dei    dubbi    di
 incostituzionalita' di questa disciplina sollevati da diversi giudici
 sotto il profilo della disparita' di trattamento tra i lavoratori che
 cessino  dal  servizio  prima  del  1986  e quelli il cui rapporto di
 lavoro termini dopo tale data, ai quali non e' riconosciuto l'importo
 globale della erogazione aggiuntiva del terzo comma citato.
    Un  diverso sospetto di contrasto con il principio di cui all'art.
 3 della Costituzione, come e' stato rilevato dalla s.C. con ordinanza
 n.  25  del  26  gennaio 1988, si propone ove la norma in esame venga
 considerata dal lato dei datori di lavoro: infatti per chi abbia alle
 proprie dipendenze lavoratori il cui rapporto di lavoro cessi dopo il
 1› gennaio 1986 o in date prossime opera lo scaglionamento nel  tempo
 del  c.d. recupero dei punti di contingenza congelati, tale beneficio
 non opera per chi  abbia  dipendenti  il  cui  rapporto  sia  cessato
 all'inizio  dell'arco  di tempo considerato o anche prima del gennaio
 1983; anzi, il datore e' gravato in tal caso del maggiore onere della
 erogazione  aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 5, senza alcun
 rapporto con la prestazione  ricevuta  e  quindi  in  violazione  del
 principio di parita' di trattamento, e in assenza di proporzionalita'
 tra quantita' e qualita' del lavoro e retribuzione dovuta.
    Questi  rilievi della citata pronuncia della s.C. sono riferiti in
 particolare alla  situazione  dell'impresa  che  abbia  occupato  nel
 periodo   in   discussione  lavoratori  con  contratti  a  termine  o
 stagionali; ma la questione si pone indubbiamente in via generale per
 tutti  i  rapporti  di  lavoro  di  breve  durata  (certamente  assai
 frequenti nel settore che riguarda la fattispecie) cessati  in  epoca
 immediatamente  successiva  all'entrata  in  vigore  della  legge  n.
 297/1982, per i quali e' possibile rilevare  l'assenza  di  qualsiasi
 rapporto  dell'erogazione  aggiuntiva  non  solo  con  la prestazione
 lavorativa effettiva, ma anche -  e  sopprattutto  -  con  la  stessa
 funzione  "prettamente  risarcitoria  ed  equitativa"  attribuita  al
 disposto in esame (cfr. Corte costituzionale n. 83/1988 citato).  Per
 questi  rapporti,  sui  quali non ha avuto alcun effetto apprezzabile
 (come nella specie) il congelamento degli scatti di  contingenza  non
 puo'  evidentemente  configurarsi  alcuna  esigenza di compensare dei
 sacrifici subiti.
    Rilevata pertanto la non manifesta infondatezza della questione di
 illegittimita',  per  contrasto  con  l'art.  3  della   Costituzione
 dell'art.  5,  terzo  comma,  della  legge 29 maggio 1982, n. 297, il
 giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art.  23  della  legge  11
 marzo 1953, n. 87.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge  29
 maggio 1982, n. 297, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende  il  procedimento  in  corso  e  dispone che a cura della
 cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in  causa
 nonche'   al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ed  inoltre
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
      Roma, addi' 24 maggio 1988
                           (Seguono le firme)

 88C1902