N. 775 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio - 30 novembre 1988
N. 775 Ordinanza emessa il 24 maggio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 novembre 1988) dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Silitalia e Gabuti Raffaele Lavoro - Lavoratori edili - Contratto a breve termine - Trattamento di fine rapporto - Computo dei punti di contingenza - Lamentato maggior onere per i datori di lavoro i cui dipendenti cessino dal rapporto in epoca immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge n. 297/1982 - Richiamo alla sentenza n. 83/1988. (Legge 29 maggio 1982, n. 297, art 5, terzo comma). (Cost., art. 3).(GU n.1 del 4-1-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. M O T I V I 1. - Con ricorso depositato il 14 giugno 1983 Gabuti Raffaele conveniva dinanzi al pretore di Roma la S.p.a. Silitalia esponendo di aver lavorato alle dipendenze della medesima come manovale dall'8 marzo al 30 novembre 1982 con rapporto regolato dal C.C.N.L. degli addetti all'industria edile e chiedendo la condanna della datrice di lavoro al pagamento di L. 331.498 a titolo di differenza di trattamento di fine rapporto. Nel conteggio allegato all'atto introduttivo venivano specificate le somme dovute ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, per il compenso di cui all'art. 2120, nuovo testo del codice civile, per l'indennita' di anzianita' maturata fino alla data di entrata in vigore di detta legge, secondo la previsione dell'art. 5, primo comma, e per gli aumenti dell'indennita' di contingenza maturati a partire dal 1 febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, non inseriti nel calcolo del trattamento di fine rapporto e da corrispondere in aggiunta al medesimo ai sensi del terzo comma dell'art 5 citato. Costituitosi il contraddittorio tra le parti, il Pretore adito accoglieva la domanda del Gabuti condannando la societa' convenuta al pagamento della somma richiesta oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria. Avverso tale sentenza proponeva appello la soc. Silitalia chiedendone l'integrale riforma con il rigetto delle pretese della controparte. A sostegno del gravame, riproponendo le difese gia' svolte in proio grado, lamentava che il Pretore aveva fondato la propria decisione su conteggi generici e incompleti, che non consideravano il recupero della contribuzione e le ritenute fiscali, e calcolavano nella base retributiva somme erogate a titolo di rimborso spese; sosteneva poi che, contrariamente a quanto affermato dal Pretore, la disposizione del terzo comma dell'art. 5 della legge n. 297/1982 non poteva comportare, in contrasto con il principio di proporzionalita' posto a base della nuova disciplina e correlato all'effettivo svolgimento del rapporto, l'erogazione dell'intero importo degli aumenti dell'indennita' di contingenza maturati durante l'intero arco di tempo dal 1977 al 1982 per un rapporto di lavoro durato solo otto mesi (dal marzo al novembre del 1982). L'appellato si costituiva in giudizio e resisteva al gravame chiedendone il rigetto. 2. - Nella presente controversia si pone la questione della illegittimita' per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del terzo comma dell'art. 5 della legge n. 297/1982, secondo cui gli aumenti di contingenza maturati nel periodo dal 1 febbraio 1977 al 31 maggio 1982 e non ancora reinseriti nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto vanno corrisposti in cifra fissa in aggiunta al trattamento medesimo. La questione e' indubbiamente rilevante, in quanto le differenze di trattamento di fine rapporto pretese dall'attore dipendono dalla inclusione nel conteggio della somma di L. 418.500 pari all'ammontare dei suddetti aumenti di contingenza. Secondo la giurisprudenza della s.C. (cfr. Cass.29 luglio 1986, n. 4856) tale emolumento aggiuntivo va calcolato in cifra, ossia secondo il valore monetario assoluto degli scatti, senza proporzionamenti dovuti alla maggiore o minore durata del servizio prestato dopo il c.d. "congelamento" dell'indennita' di contingenza disposto con decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91. D'altro canto, non puo' essere condivisa l'opinione espressa da Cass. 17 novembre 1987, n. 8420, secondo cui l'attribuzione aggiuntiva in questione presuppone che il rapporto di lavoro sia cessato nel periodo cui si riferisce il graduale "recupero" degli scatti congelati, e pertanto non spetta in caso di cessazione del rapporto anteriormente al 1 gennaio 1983. Questa interpretazione, che collega le distinte disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 5 per delimitare l'operativita' della seconda nell'area temporale segnata dalla prima, non trova fondamento razionale nel sistema complessivo della disciplina in esame, le cui finalita' riparatorie non possono non riguardare tutti i lavoratori il cui rapporto sia cessato tra il 1 giugno 1982 e il 31 dicembre 1985; un diverso avviso e' stato del resto espresso piu' recentemente dalla stessa s.C. (sentenza n. 72 dell'11 gennaio 1988). 3. - La Corte costituzionale ha recentemente rilevato (sentenza n. 83 del 26 gennaio 1988) l'infondatezza dei dubbi di incostituzionalita' di questa disciplina sollevati da diversi giudici sotto il profilo della disparita' di trattamento tra i lavoratori che cessino dal servizio prima del 1986 e quelli il cui rapporto di lavoro termini dopo tale data, ai quali non e' riconosciuto l'importo globale della erogazione aggiuntiva del terzo comma citato. Un diverso sospetto di contrasto con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, come e' stato rilevato dalla s.C. con ordinanza n. 25 del 26 gennaio 1988, si propone ove la norma in esame venga considerata dal lato dei datori di lavoro: infatti per chi abbia alle proprie dipendenze lavoratori il cui rapporto di lavoro cessi dopo il 1 gennaio 1986 o in date prossime opera lo scaglionamento nel tempo del c.d. recupero dei punti di contingenza congelati, tale beneficio non opera per chi abbia dipendenti il cui rapporto sia cessato all'inizio dell'arco di tempo considerato o anche prima del gennaio 1983; anzi, il datore e' gravato in tal caso del maggiore onere della erogazione aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 5, senza alcun rapporto con la prestazione ricevuta e quindi in violazione del principio di parita' di trattamento, e in assenza di proporzionalita' tra quantita' e qualita' del lavoro e retribuzione dovuta. Questi rilievi della citata pronuncia della s.C. sono riferiti in particolare alla situazione dell'impresa che abbia occupato nel periodo in discussione lavoratori con contratti a termine o stagionali; ma la questione si pone indubbiamente in via generale per tutti i rapporti di lavoro di breve durata (certamente assai frequenti nel settore che riguarda la fattispecie) cessati in epoca immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge n. 297/1982, per i quali e' possibile rilevare l'assenza di qualsiasi rapporto dell'erogazione aggiuntiva non solo con la prestazione lavorativa effettiva, ma anche - e sopprattutto - con la stessa funzione "prettamente risarcitoria ed equitativa" attribuita al disposto in esame (cfr. Corte costituzionale n. 83/1988 citato). Per questi rapporti, sui quali non ha avuto alcun effetto apprezzabile (come nella specie) il congelamento degli scatti di contingenza non puo' evidentemente configurarsi alcuna esigenza di compensare dei sacrifici subiti. Rilevata pertanto la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita', per contrasto con l'art. 3 della Costituzione dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, il giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in relazione all'art. 3 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento in corso e dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed inoltre comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Roma, addi' 24 maggio 1988 (Seguono le firme) 88C1902