N. 782 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile - 1 dicembre 1988

                                 N. 782
 Ordinanza   emessa   l'11   aprile   1988   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale il 1  dicembre  1988)  dal  pretore  di  Bologna  nel
 procedimento civile vertente tra Penazzi Maria Luisa e I.N.A.D.E.L.
 Previdenza  -  Indennita'  premio  di  servizio  -  Riliquidazione  -
 Esclusione del diritto alla corresponsione degli  interessi  ed  alla
 rivalutazione  monetaria  -  Ingiustificata differenziazione rispetto
 agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali tale  diritto
 e'  riconosciuto  - Insufficiente garanzia previdenziale Compressione
 del diritto di difesa  dei  propri  diritti  nonche'  di  tutela  nei
 confronti dei ritardi della p.a.
 (D.-L.  31  agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito in
 legge 29 ottobre 1987, n. 440).
 (Cost.,  artt.  3,  primo  comma, 24, primo comma, 36, primo comma, e
 113, primo e secondo comma).
(GU n.1 del 4-1-1989 )
                               IL PRETORE
                             O s s e r v a
    1)  La  ricorrente  Penazzi  Maria  Luisa,  nella  sua qualita' di
 ex-dipendente  del  comune  di  Bologna,  ha  convenuto  in  giudizio
 l'I.N.A.D.E.L.   chiedendo   che   fosse  condannato  a  riliquidarle
 l'indennita' premio di servizio, includendo  nella  base  di  calcolo
 l'intera  indennita'  integrativa  speciale, nella misura corrisposta
 alla data del collocamento a riposo; chiedeva  percio'  il  pagamento
 della  relativa  differenza,  rispetto  a  quanto gia' percepito, con
 inoltre gli accessori.
    Con  sentenza  non definitiva pronunziata all'udienza del 31 marzo
 1988 il pretore ha condannato l'I.N.A.D.E.L. al pagamento della somma
 capitale,  mentre  rimetteva  la  causa  in  rilettura,  con separata
 ordinanza,  per  l'ulteriore  esame  della  domanda  riguardante  gli
 accessori del credito.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 781/1988).
 88C1909