N. 783 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo - 2 dicembre 1988
N. 783 Ordinanza emessa il 21 marzo 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 dicembre 1988) dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Micarelli Matilde e Rastelli Rita ed altri Successione legittima - Categorie di successibili - Esclusione del convivente more uxorio anche in assenza di figli legittimi Mancata previsione per lo stesso del diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, se di proprieta' del de cuius - Richiamo alle sentenze nn. 6/1977 e 404/1988. (Cod. civ., artt. 565, 582 e 540). (Cost., artt. 2 e 3).(GU n.1 del 4-1-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19454 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1986 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10 marzo 1988 e vertente tra Micarelli Matilde, elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere Mellini, 39, presso lo studio del procuratore avv. Valerio Celesti che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione, attrice, e Rastelli Rita e Roberto, elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo degli Ubaldi, 71, presso lo studio del procuratore avv. Giancarlo Morichi che li rappresenta e difende per delega in atti, convenuti, e La Leta Gabriella, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico, 42, presso lo studio del proc. avv. Francesco Nardelli e La Leta Liliana, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini, 88, presso lo studio del proc. avv. Vitaliano Amiconi unitamente all'avv. Carlo Maccalini del Foro di Avezzano, che la rappresentano e difendono per delega in atti, convenuti. Oggetto: petizione di eredita'. Visti gli atti e le conclusioni delle parti; Ritenuto: che, con citazione notificata il 27 giugno 1986, Micarelli Matilde, assumendo di aver convissuto more uxorio, dal 1973 con La Leta Giuseppe, morto intestato, senza figli, il 22 dicembre 1985 - accudendo da sola, a tutte le gravose esigenze determinate dalla grave malattia di cui egli era affetto, chiedeva che, nei confronti di Rastelli Rita, Rastelli Roberto, La Leta Gabriella, e La Leta Liliana eredi legittimi, fosse dichiarato il suo concorrente diritto alla successione, secondo l'ordine previsto per il coniuge, previo accertamento dell'illegittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 565 e 582 del c.c., in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione nella parte in cui esse non prevedono affatto il convivente tra gli eredi legittimi, pur in assenza di figli, anche nell'ipotesi di un comprovato carattere stabile e duraturo dell'unione; che, costituendosi, ritualmente, i convenuti, contestavano l'eccezione, come manifestamente infondata, avendo il legislatore costituente volutamente tutelato la famiglia legittima, quale societa' naturale fondata sul matrimonio e pretermesso ogno altro rapporto dimera convivenza, caratterizzata dalla precarieta' e dalla assenza di obblighi di fedelta' ed assistenza; che i convenuti svolgevano, altresi', domanda riconvenzionale, per il rilascio dell'appartemento ove era la residenza comune dei conviventi tuttora indebitamente occupato dall'attrice; che l'eccezione di illegittimita' costituzionale delle norme di legge anzidette e' ammissibile, ex art. 134 della Costituzione e rilevante, perche' svolta ad accertare il fondamento giuridico dell'azione petitoria proposta; che la stessa appare non manifestamente infondata, tenuto conto che l'art. 29, primo comma, della Costituzione (che pone innanzi tutto l'accento sulla qualita' di societa' "naturale" e quindi pregiuridico della famiglia), non sembra escludere modelli di comunione spirituale e materiale non fondati sull'istituto del matrimonio. Come dimostrato, de iure condito, da varie norme positive quali l'art. 317- bis del c.c. nonche' dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e piu' in generale dal cosidetto "diritto sociale", e, de lege ferenda, dalla tendenza sempre piu' chiaramente delineatasi nell'opinione pubblica e nel Parlamento, e apprezzata dalla stessa Corte costituzionale (sentenza 12 gennaio 1977, n. 6), a conferire una tutela giuridica anche alle convivenze di fatto, purche' caratterizzate da un grado accertato di stabilita'; che la totale omissione del convivente dal novero dei successibili di cui all'art. 565 del c.c., appare pertanto in contrasto con l'art. 3, o, quanto meno con l'art. 2 della Costituzione, non potendosi negare, allo stato, alla convivenza prolungata more uxorio natura di una formazione sociale meritevole di riconoscimento e tutela: tanto piu' in quanto la eventuale presenza di prole comporta il coinvolgimento di altri principi propri dell'istituto familiare e di rilevanza costituzionale, quali i diritti e gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione; che dunque, allo stato, appare lesiva del principio di eguaglianza la mancata equiparazione, ai fini della successione legittima, del convivente al coniuge, salve eventuali, future, differenziazioni riservate al legislatore; che, con riferimento alla domanda riconvenzionale, va, del pari, proposta ex officio la questione di legittimita', come sopra motivata, dell'art. 540 del c.c. nella parte in cui non prevede il convivente tra i componenti della famiglia aventi diritto, di abitazione sull'alloggio comune (diritto, anch'esso, di rilevanza costituzionale come statuito, recentemente da codesta Corte, in sentenza 7 aprile 1988, n. 404);
P. Q. M. Rimette la causa alla Corte costituzionale, perche' decida la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 565, 582 e 540 del c.c. in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; Sospende, fino alla definizione della questione pregiudiziale, il giudizio in corso. Roma, addi' 21 marzo 1988 Il presidente: (firma illeggibile) 88C1910