N. 1091 ORDINANZA 30 novembre - 13 dicembre 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Liberta' personale - Condannati - Trattamento differenziato tra i sottoposti a custodia cautelare e coloro mai colpiti da provvedimenti restrittivi nel processo di cognizione - Incertezza circa il petitum - Richiamo alla ordinanza n. 944/1988 - Manifesta inammissibilita'. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo e quarto comma, modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663). (Cost., art. 3)(GU n.51 del 21-12-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), giudizio promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento relativo a Renato Giuseppa, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 18 gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui consente che i condannati, i quali "abbiano espiato anche pochi giorni di custodia cautelare" durante il processo di cognizione, siano affidati al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale alla durata della pena ancora da scontare, senza che occorra dare inizio all'esecuzione della sentenza di condanna, e non predispone, invece, un identico trattamento per i condannati i quali "non erano stati colpiti da provvedimenti restrittivi della liberta' personale" durante il processo di cognizione; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che l'ordinanza di rimessione non consente di individuare il petitum effettivamente perseguito dal giudice a quo, oscillando l'ordinanza stessa, nella sua richiesta di annullamento della norma denunciata, fra l'eliminazione della suddetta condizione di ingiustificato privilegio per i condannati che abbiano sofferto un periodo di custodia cautelare e l'estensione del regime per essi previsto anche a coloro che non abbiano sofferto alcun periodo di custodia cautelare; e che la questione e', quindi, manifestamente inammissibile (v., nello stesso senso, ordinanza n. 944 del 1988); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza del 18 gennaio 1988. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1920