N. 1094 ORDINANZA 30 novembre - 13 dicembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza   e   assistenza   -   Artigiani  ed  esercenti  attivita'
 commerciali - Gestione speciale - Contributo aggiuntivo  aziendale  -
 Commisurazione  al  reddito  d'impresa  imponibile dichiarato ai fini
 Irpef anziche' al reddito dell'impresa - Jus superveniens:  d.-l.  30
 dicembre  1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29
 febbraio 1988, n. 48, art. 6, ventisettesimo comma  -  Necessita'  di
 nuovo  esame  della rilevanza della questione Restituzione degli atti
 al giudice a quo.
 (D.-L.  22  dicembre  1988,  n.  791,  art.  2,  secondo  comma, come
 modificato dall'articolo unico della legge di conversione 26 febbraio
 1982, n. 54).
 (Cost., artt. 23, 3, e 53)
 
 
(GU n.51 del 21-12-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, secondo
 comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n.  791  (Disposizioni  in  materia
 previdenziale),  cosi'  come  modificato  con  l'articolo unico della
 legge di conversione 26 febbraio 1982, n.54, promosso  con  ordinanza
 emessa il 20 gennaio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile
 vertente tra Antonelli Ermando e l'I.N.P.S., iscritta  al  n.138  del
 registro  ordinanze  1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 20 gennaio
 1988  (r.o.  138/1988)  ha  sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 22 dicembre 1981,
 n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio  1982,
 n.   54  nella  parte  in  cui,  rispettivamente,  prevedono  che  il
 contributo aggiuntivo aziendale (a percentuale) dovuto da artigiani e
 da  esercenti  attivita' commerciali per l'assicurazione invalidita',
 vecchiaia  e  superstiti  (gestione  speciale)  sia  commisurato   al
 "reddito   d'impresa   imponibile  dichiarato  ai  fini  dell'IRPEF",
 anziche'   al   "reddito   dell'impresa",   come   derivante    cioe'
 dall'attivita'   (di  impresa)  tutelata  che  ha  dato  titolo  alle
 assicurazioni sociali obbligatorie;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a quo, la disposizione impugnata
 contrasta con gli artt. 23, 3 e 53 Cost.
    Considerato  che,  successivamente  alla  pronuncia della predetta
 ordinanza  e'  intervenuto  il  d.l.  30  dicembre   1987,   n.   536
 (Fiscalizzazione   degli   oneri   sociali,   proroga   degli  sgravi
 contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme
 in   materia   di   organizzazione   dell'I.N.P.S.)  convertito,  con
 modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, il quale  all'art.
 6,  comma  27,  ha  stabilito  che  "Per  reddito  di  impresa di cui
 all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio
 1980,   n.  538,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed
 all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito
 con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il
 reddito di impresa relativo alla sola attivita' per la  quale  si  ha
 titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi";
      che,  poiche'  spetta  all'interprete  stabilire  se  tale nuova
 disposizione spieghi effetti su quelle impugnate,  occorre  rimettere
 gli  atti  al giudice a quo affinche' proceda ad un nuovo esame della
 rilevanza  della  questione   sollevata   in   relazione   allo   jus
 superveniens.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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