N. 1095 ORDINANZA 30 novembre - 13 dicembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Lavoro - Lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi Impossibilita'
 di destinazione ad  altre  mansioni  -  Indennita'  giornaliera  pari
 all'80%  della  retribuzione  per il periodo compreso tra la fine del
 terzo mese dopo il parto e la fine del settimo mese dopo il  parto  -
 Esclusione  -  Norma  gia'  dichiarata costituzionalmente illegittima
 (sentenza n. 972/1988) - Manifesta inammissibilita'.
 (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, primo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, 37, primo comma, e 38, secondo comma)
 
(GU n.51 del 21-12-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15, primo
 comma,  della  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204   (Tutela   delle
 lavoratrici madri), in relazione agli artt. 4 e 5 della stessa legge,
 promosso con ordinanza emessa il  28  gennaio  1988  dal  Pretore  di
 Modena  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Merighi  Luciana  e
 l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  208  del  registro  ordinanze  1988  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 22, prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti gli atti di costituzione di Merighi Luciana e dell'I.N.P.S.;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  la  signora  Luciana  Merighi  -  nei cui confronti
 l'Ispettorato del lavoro di Modena aveva disposto l'interdizione  dal
 lavoro per l'intero periodo della gestazione e per sette mesi dopo il
 parto, perche' addetta ad una  lavorazione  pericolosa,  faticosa  ed
 insalubre,  senza possibilita' di essere adibita ad altre mansioni ha
 convenuto in giudizio l'INPS  per  ottenere,  anche  per  il  periodo
 eccedente  i  tre  mesi  dalla  data  del  parto,  la  corresponsione
 dell'indennita' giornaliera di maternita' di cui all'art.  15,  primo
 comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;
      che,  nel corso del giudizio il Pretore di Modena, con ordinanza
 del 28 gennaio 1988 (r.o. n. 208/1988) ha sollevato,  in  riferimento
 agli  artt.  3,  primo  comma,  37,  primo comma e 38, secondo comma,
 Cost., la questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15,
 primo  comma,  della  legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in
 cui, nel richiamare in modo espresso e riduttivo i precedenti artt. 4
 e  5 della stessa legge, esclude, per il periodo compreso tra la fine
 del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto,  l'esistenza  del
 diritto  della  lavoratrice  all'indennita'  giornaliera pari all'80%
 della retribuzione;
      che  si  sono  costituite  in  giudizio sia Luciana Merighi, che
 conclude per la fondatezza della questione, sia l'I.N.P.S. che chiede
 invece una pronunzia di rigetto;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 972 del 1988, ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, primo  comma
 della legge 30 dicembre 1971, n.1204, "nella parte in cui esclude dal
 diritto all'indennita' giornaliera pari all'80%  della  retribuzione,
 per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la
 fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre  addetta  a
 lavori  pericolosi,  faticosi  e  insalubri  che,  non potendo essere
 spostata ad altre mansioni, sia costretta ad  assentarsi  dal  lavoro
 per avviso del competente Ispettorato del lavoro";
      che   pertanto   la  presente  questione  deve  essere  ritenuta
 manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87
 e 9, comma secondo delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30
 dicembre  1971,  n.  1204  (Tutela  delle  lavoratrici  madri),  gia'
 dichiarato costituzionalmente illegittimo con  sentenza  n.  972  del
 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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