N. 789 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1988
N. 789 Ordinanza emessa l'11 ottobre 1988 dal pretore di Riva del Garda nel procedimento pernale a carico di Bailoni Ferruccio Edilizia - Illeciti edilizi - Concessione in sanatoria per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici - Estinzione del reato - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione del beneficio. Edilizia - Illeciti edilizi - Spontanea demolizione dell'opera abusiva - Trattamento sanzionatorio differenziato a seconda che il ripristino dei luoghi sia avvenuto prima o dopo l'entrata in vigore della legge di conversione. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22). (Cost., art. 3).(GU n.2 del 11-1-1989 )
IL PRETORE Premesso che Bailoni Ferruccio e' imputato della contravvenzione p. e p. dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver costruito senza concessione del sindaco, in aderenza ad un capannone artigianale regolarmente autorizzato con concessione del 12 marzo 1986, una tamponatura in muratura tale da costituire un ampliamento abusivo; che l'imputato ottemperava immediatamente all'ordine di demolizione emesso dal sindaco il 12 novembre 1986, come constatato il successivo 15 dicembre 1986 dal geom. Gattai dell'Ufficio Tecnico Comunale; che - comunque - il prevenuto e' stato tratto dal giudizio del pretore per l'odierno dibattimento per rispondere del reato contestato; che in base all'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il solo rilascio della concessione in sanatoria estingue i reati contravvenzionali, mentre nessuna ipotesi estintiva di tali reati e' prevista dalla legge n. 47/1985 quando l'interessato elimini prima della condanna il manufatto abusivo, cosi' ripristinando la legittimita' della situazione del territorio, messa in pericolo e danneggiata dalla consumata violazione; Cio' premesso, solleva d'ufficio questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la' dove non prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali, quando l'imputato abbia eliminato le opere abusive, ripristinando pienamente la situazione di legalita' in ordine all'uso del territorio sotto il profilo urbanistico-edilizio, per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Ed invero, il diverso trattamento riservato a chi, pur avendo violato la legge urbanistica, ottenga successivamente la concessione in sanatoria, rispetto a colui che abbia addirittura eliminato l'opera stessa costituente l'oggetto materiale della violazione, non pare giustificato alla luce del criterio della ragionevolezza e non arbitrarieta' delle scelte del legislatore all'uso del suo potere discrezionale nell'ambito della politica ligislativa. Ed invero, l'interesse generale della collettivita' a vedere rispettato il territorio attraverso il rispetto della normativa urbanistica e' garantito sicuramente in misura maggiore quando rielimini un'opera abusiva e si ripristini la situazione precedente, rispetto alla situazione che scaturisce da una sicura violazione, poi sanata dal rilascio della concessione in sanatoria. Le due situazioni, nel momento del ripristino della legalita' inizialmente violata, si presentano assolutamente identiche e non differenziate, onde non appare giustificato il diverso trrattamento: nel caso di rilascio di concessione in sanatoria, la legalita' e' ripristinata e l'interesse della collettivita' salvaguardato attraverso il rilascio della sanatoria, che consacra la non incompatibilita' dell'opera inizialmente abusiva con gli strumenti urbanisticii; nel caso di ottemperanza all'ordine di demolizione e quindi di definitiva eliminazione dell'opera abusiva quella legalita' e quell'interesse collettivi risultano parimenti salvi, con i medesimi effetti. Non va dimenticato che il resto in oggetto ha natura di reato permanente, connotato quest'ultimo che ha una particolare rilevanza per quanto piu' sopra argomentato. E' evidente che nel momento in cui viene eliminata la costruzione abusiva cessa la permanenza e con essa l'oggetto stesso del reato configurabile come vero e proprio "evento" di esso. Il non avere agganciato a tale evenienza l'effetto estintivo cosi' come e' stato fatto per il rilascio di concessione in sanatoria, pone seri dubbi di costituzionalita' dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto irragionevole il trattamento differenziato delle due situazioni. La questione e' palesemente rilevante per la definizione del presente procedimento penale, che - pertanto - va sospeso, dato che, in caso di scioglimento di questa eccezione d'incostituzionalita', l'imputato non potrebbe essere assoggettato a pena.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva di ufficio la questione di incostituzionalita' dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che dichiara non manifestamente infondata, nella parte in cui non prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali, quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna, con riferimento all'art. 3 della Costituzione; Sospende il presente procedimento; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Riva del Garda, addi' 11 ottobre 1988 Il pretore: (firma illeggibile) 88C1934