N. 790 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo - 2 dicembre 1988

                                 N. 790
 Ordinanza   emessa   il   17   marzo   1988   (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  2  dicembre  1988)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  del  Piemonte sul ricorso proposto da Mongini Paolo contro
 il Ministero dell'interno ed altro
 Impiegati dello Stato - Dirigenti del Ministero dell'interno
    Promozione  dei  primi  dirigenti  a  dirigenti superiori mediante
    scrutinio  per  merito  comparativo  -  Mancata  previsione  della
    promozione  a dirigente superiore di detti primi dirigenti secondo
    la regola stabilita in  via  generale  per  la  dirigenza  statale
    dell'art.   24  del  d.P.R.  n.  748/1972,  della  promozione  per
    anzianita' per meta' dei posti disponibili e mediante concorso per
    titoli  di servizio per l'altra meta' dei posti - Violazione della
    legge  di  delega  n.  121/1981  (art.  40),  per  non  essere  la
    disciplina  della  dirigenza del Ministero dell'interno ricompresa
    nella delega, attesa l'autonomia e la separazione  della  carriera
    dirigenziale dal restante personale.
 (D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, art. 18).
 (Cost., art. 76).
(GU n.2 del 11-1-1989 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 465/84 proposto
 da Mongini Paolo rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Dal Piaz  e
 Carlo  Emanuele  Gallo  presso  il primo elettivamente domiciliato in
 Torino, via S. Agostino, 12, giusta procura  a  margine  del  ricorso
 introduttivo contro il Ministero dell'interno in persona del Ministro
 pro-tempore e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato
 di  Torino,  presso  cui e' domiciliato in Torino, corso Stati Uniti,
 45, e nei confronti del dott. Piero Remotti,  non  costituitosi,  per
 l'annullamento  del  provvedimento del Ministero dell'interno in data
 21 dicembre 1983 col quale sono stati promossi per merito comparativo
 ventiquattro primi dirigenti alla qualifica di dirigenti superiori;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto   l'atto   di   costituzione   in   giudizio  del  Ministero
 dell'interno;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica  udienza  del 17 marzo 1988 la relazione del
 ref. avv. C. Zucchelli e uditi, altresi',  l'avv.  Dal  Piaz  per  il
 ricorrente e l'avv. Stein per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                          ESPOSIZIONE IN FATTO
    Il  ricorrente  riveste  la  qualifica di vice prefetto ispettore,
 primo dirigente, presso la prefettura di Alessandria.
    Con  provvedimento  del  maggio  1983  il  Ministero  dell'interno
 promuoveva ventinove funzionari alla qualifica di dirigente superiore
 tale atto veniva impugnato presso questo tribunale.
    Con il provvedimento oggi in esame il Ministero promuove ulteriori
 ventiquattro funzionari coprendo  tutti  i  posti  disponibili  nella
 qualifica, ricorre pertanto il dott. Mongini lamentando:
      1)  violazione  dell'art.  24  del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 74.
 Eccesso di potere sotto vari profili.
    Osserva che l'art. 24 citato prevede che la qualifica di dirigente
 superiore venga conferita per la meta' dei posti disponibili  secondo
 il  turno  di  anzianita'  e  per l'altra meta' mediante concorso per
 titoli di servizio, la' dove nella fattispecie  tutti  i  posti  sono
 stati attribuiti per merito comparativo.
    Osserva  ancora  che  ove  tale  procedura  fosse giustificata dal
 combinato disposto dell'art. 18 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340,  e
 dell'art.  43  del  d.P.R.  24 aprile 1982, n. 335, sarebbe allora da
 eccepire l'illegittimita' costituzionale del detto art. 18 in  quanto
 esorbitante  dalla  delega legislativa concessa dalla legge 1› aprile
 1981, n. 121, la quale all'art. 40 conferiva  al  Governo  la  delega
 alla  emanazione  di  norme per il nuovo ordinamento della Polizia di
 Stato,  e  del  personale  ed  uffici  della  Amministrazione  civile
 dell'interno,  ma non della carriera dirigenziale che e' disciplinata
 con apposite separate norme contenute nel d.P.R. 30 giugno  1972,  n.
 740;
      2)  violazione  dell'art. 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e
 dell'art. 24 del d.P.R. 30 giugno 1972, n.  748,  eccesso  di  potere
 sotto vari profili.
    Osserva   il   ricorrente   che   l'art.   26   citato  stabilisce
 l'intangibilita' del trattamento economico e normativo dei  dirigenti
 dello  Stato  sino  alla  riforma  della dirigenza. Pertanto resta in
 vigore altresi' l'art. 24 del d.P.R. n. 748/1972 ai sensi  del  quale
 le   promozioni  devono  avvenire  per  meta'  secondo  il  turno  di
 anzianita' e per meta' mediante concorso per titoli.
    Si   costituisce   in   giudizio   l'Amministrazione  dell'interno
 eccependo:
      1)   l'inammissibilita'   del   ricorso  per  non  essere  stato
 notificato ad almeno uno dei controinteressati;
      2)  osserva  che non si e' verificato eccesso di delega da parte
 del d.P.R. n. 340/1982 in quanto con l'art. 43 del d.P.R. n. 335/1982
 sono state riordinate le carriere del Ministero dell'interno, tra cui
 quella direttiva, ex art. 40 della legge  di  delega,  e  nell'ambito
 della   carriera  direttiva  devono  farsi  rientrare  le  qualifiche
 dirigenziali;
      3)  osserva  infine  che la preclusione di cui all'art. 26 della
 legge 29 marzo 1983, n. 93, non opera nella fattispecie in quanto  la
 norma  in  esame  ha  innovato  limitatamente  alla  progressione  in
 carriera e non al trattamento economico e normativo dei dirigenti.
    Con  successiva memoria il ricorrente precisa che il ricorso, come
 risulta in atti, e' stato notificato al controinteressato dott. Piero
 Remotti e ribadisce le censure di cui al ricorso.
                         MOTIVI DELLA DECISIONE
    La  doglianza  in  subordine  proposta  dal  ricorrente  prospetta
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18  del  d.P.R.  24  aprile
 1982  nella  parte  in  cui  dispone  che  per  il conferimento delle
 qualifiche  di  vice  prefetto  ispettore  di  primo   dirigente   di
 ragioneria,  di  vice prefetto e di dirigente superiore di ragioneria
 si osservino le  disposizioni  previste  per  il  conferimento  delle
 corrispondenti  qualifiche  dirigenziali  di  primo  dirigente  e  di
 dirigente superiore della Polizia di Stato, dettate dall'art. 43  del
 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
    Osserva   il  ricorrente  che  la  norma,  contenuta  nel  decreto
 delegato, esorbita dalla delega di cui alla legge delegante 1› aprile
 1981, n. 121.
    La  doglianza  non appare manifestamente infondata, e per altro la
 soluzione  della  questione  incidentale  di   costituzionalita'   e'
 rilevante nel precesente giudizio.
    In  effetti  l'art.  18 citato opera un espresso ed inequivocabile
 richiamo  alla   disciplina   del   conferimento   delle   qualifiche
 dirigenziali  contenuta nel d.P.R. di riforma del corpo della Polizia
 di Stato.
    Nel  presente  giudizio il ricorrente si duole del conferimento di
 tutti  i  posti  disponibili  della  qualifica   di   vice   prefetto
 (corrispondente  a  quella  di  dirigente  superiore della Polizia di
 Stato) mediante scrutinio per merito comparativo merce'  il  richiamo
 del detto art. 18.
    Osserva giustamente il ricorrente che tale normativa e' innovativa
 rispetto al precedente sistema di promozioni di cui all'art.  24  del
 d.P.R.  30  giugno  1972,  n. 748 (cosi' detta legge sulla dirigenza)
 secondo cui la qualifica di dirigente superiore viene attribuita  per
 meta'  dei  posti  disponibili  secondo il turno di anzianita', e per
 l'altra meta' mediante concorso per titoli di servizio.
    Prospetta   il   ricorrente  l'esigenza  del  suo  interesse  alla
 applicazione della normativa di cui al citato  art.  24,  in  quanto,
 essendo  in  possesso  della  prescritta  anzianita' come risulta per
 tabulas, avrebbe  potuto  partecipare  alla  promozione  quanto  meno
 mediante  concorso,  il che gli viene impedito dalla applicazione del
 combinato  disposto  degli  artt.  18  e  43  citati  e  quindi   dal
 conferimento  per  mero  scrutinio  per merito comparativo di tutti i
 posti disponibili.
    Orbene,  non  vi e' dubbio, come esattamente ha rilevato la difesa
 erariale, che la applicazione del combinato disposto degli artt. 18 e
 43  piu'  volte  citati  sia perfettamente legittima, ovvero secundum
 legem; ne fa fede la chiarissima ed esplicita disposizione del  primo
 comma  del  detto  art.  18  che  opera  un  rinvio  recettizio  alle
 corrispondenti norme in vigore per la Polizia di Stato.
    Il  ricorso  dovrebbe,  dunque,  essere  per  questa via respinto;
 tuttavia la eventuale  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  18,
 ripristinando  il  meccanismo  di  cui  all'art.  24  del  d.P.R.  n.
 748/1972, renderebbe l'operato della p.a. illegittimo  per  contrasto
 con  detta  normativa,  e  porterebbe  pertanto  all'accoglimento del
 ricorso per questo verso. Si e' cosi'  inequivocabilmente  dimostrato
 la  rilevanza  nella presente controversia della dedotta questione di
 illegittimita' costituzionale.
    Quest'ultima per altro appare non manifestamente infondata.
    Si  deve premettere che le qualifiche di vice prefetto ispettore e
 di vice prefetto, nella amministrazione civile  del  Ministero  degli
 interni,  costituiscono i primi due gradini della dirigenza, ossia di
 quella particolare qualifica disciplinata in via generale dal  d.P.R.
 30 giugno 1972, n. 748.
    La  qualifica dirigenziale venne istituita ai sensi dell'art. 1 di
 questo   d.P.R.   "nell'ambito   delle   carriere   direttive   delle
 Amministrazioni  dello  Stato";  tuttavia  la  disciplina  di essa si
 discosto' notevolmente e sostanzialmente da quella inerente  l'allora
 carriera  direttiva,  e  tale  differenziazione si e' successivamente
 accentuata con la riforma di cui alla legge 11 luglio 1980,  n.  312,
 che  ha abolito le varie carriere e connesse qualifiche sostituendola
 con otto qualifiche funzionali.
    Queste ultime, infatti, non comprendono i dirigenti che continuano
 a reperire il loro trattamento giuridico e la definizione delle  loro
 mansioni e compiti nel d.P.R. n. 748/1972.
    In   particolare   la   enucleazione   di  una  autonoma  carriera
 dirigenziale si rinviene negli artt. 7, 8 e 9 del d.P.R. n. 748/1972,
 a   mente   dei   quali   spetta  ai  dirigenti  di  dare  attuazione
 all'indirizzo politico generale segnato dal Governo, adottando  tutti
 gli  atti,  anche  di alta amministrazione, che non abbiano carattere
 politico, ed operando cosi' la sottrazione di  questo  tipo  di  atti
 agli  organi  di  Governo  stessi. Nell'art. 19 per altro si rinviene
 altresi' il principio  della  responsabilizzazione  per  i  risultati
 dell'azione   amministrativa,   del   tutto   distinta  dalla  usuale
 responsabilita'  dei  dipendenti  dello  Stato  per   danni   causati
 nell'esercizio delle loro funzioni.
    Alla obiettiva constatazione della negativita' essendo addirittura
 stato reciso, almeno  in  via  teorica,  il  necessario  collegamento
 teleologico  con  la  (  ex)  carriera  direttiva.  Infatti  ai sensi
 dell'art. 2,  ultimo  comma,  del  d.P.R.  n.  748/1972  i  dirigenti
 precedono  gli  altri impiegati delle altre qualifiche della carriera
 direttiva, ai fini di quanto  previsto  dall'art.  15  del  d.P.R.  3
 maggio  1957,  n. 686 (disciplina della gerarchia) e dunque in quanto
 "precedono" non "appartengono" alla carriera direttiva.
    Inoltre  ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 748/1972 la dirigenza
 di una direzione generale o di altro ufficio equiparato  o  superiore
 puo'  essere  conferita  ad  un soggetto estraneo all'amministrazione
 dello Stato, con il che si e' escluso recisamente  che  la  qualifica
 dirigenziale  sia  una  mera  "continuazione"  o "specificazione" del
 rapporto di servizio  instaurato  col  dipendente  appartenente  alla
 carriera direttiva.
    Premesso  cio',  e  dunque  accertata  l'autonomia giuridica della
 qualifica, e quindi altresi' del suo nomen juris,  occorre  esaminare
 la  valenza  delle  norme contenute nel d.P.R. n. 748/1972, in ordine
 alla  riforma  introdotta  dal  d.P.R.  24  aprile  1982,   n.   340,
 limitatamente, ai nostri fini, a quanto disposto dall'art. 18.
    Come  e' noto il d.P.R. in questione venne emanato a seguito della
 delega legislativa di cui alla legge 1› aprile 1981, n. 121,  per  la
 riforma  del personale del Ministero dell'interno, riforma che doveva
 avvenire in contemporanea con  quella  del  Corpo  della  Polizia  di
 Stato, anch'esso dipendente dal medesimo Ministero.
    Non  e'  casuale  che i d.P.R. delegati di riforma del trattamento
 giuridico del personale del Ministero e del Corpo di Polizia di Stato
 vennero emanati in pari data 24 aprile 1982.
    Per  quanto  ci  concerne,  il potere delegato esercitato mediante
 l'art.  18  del  d.P.R.  n.  340/1982  (relativo  al  personale   del
 Ministero)  rinviene  il  suo  fondamento  nell'art.  40  della legge
 delegante n. 121.
    A mente di questo devono, in primo luogo, tenersi fermi i principi
 generali dell'ordinamento del pubblico impiego  statale,  nell'ambito
 del  quale dovranno essere emanate norme per la ristrutturazione e la
 dotazione organica delle carriere ausiliarie, esecutive, di  concetto
 e direttive.
    Orbene,   si   deve   in   primo  luogo  notare  una  imprecisione
 terminologica della legge,  poiche'  le  dette  carriere,  sin  dalla
 emanazione  della legge 11 luglio 1980, n. 312, come accennato, erano
 state  sostituite  con  l'inquadramento  in  qualifiche   funzionali.
 Tuttavia, poiche' l'interprete deve scegliere in ogni caso la lettura
 della norma nel senso per cui essa assuma  un  significato  certo  ed
 inquadrabile   nell'ambito   dell'ordinamento   generale,   si   deve
 concludere che con tale dizione il legislatore abbia voluto riferirsi
 comunque   all'unica   definizione  di  tali  carriere  riscontrabile
 nell'ambito dell'ordinamento  del  pubblico  impiego,  ovvero  quella
 precedente  alla  legge  n. 312/1980 che escludeva, come rilevato, le
 qualifiche dirigenziali regolate normativamente  dal  d.P.R.  n.  748
 piu' volte citato.
    Puo'  legittimamente  porsi  il problema se il d.P.R. n. 340/1982,
 essendo atto dotato di forza e valore di legge, abbia potuto innovare
 nel  sistema  disciplinato  dal  d.P.R. n. 748/1972, limitatamente al
 personale dirigente in questione.
    Orbene la risposta non potrebbe che essere negativa, poiche', come
 e' noto, la forza ed il valore di legge di cui sono fornite le  fonti
 primarie  di  secondo  grado,  quali  i  decreti  emessi  su legge di
 delegazione, e'  limitata  all'ambito  circoscritto  dalla  legge  di
 delegazione  stessa,  si'  che  al  di  fuori  di  cio' essi non sono
 abilitati ad innovare nell'ordinamento giuridico.  Tuttavia,  poiche'
 ad  essi  compete,  in  tale  evenienza, non la forza di legge, ma il
 valore di legge, ne consegue che l'interprete non puo' disapplicarli,
 ma,  rilevato  l'eccesso dalla delega e quindi la incostituzionalita'
 per violazione dell'art. 76 della Costituzione (Corte  costituzionale
 26  gennaio 1957, n. 3, 13 aprile 1957, n. 49), rimetterli alla Corte
 perche' le espunga dall'ordinamento giuridico.
    Nel  caso dunque l'eccesso di delega si rivela da un lato sotto il
 profilo  per  cui  la  disciplina  della  dirigenza   del   Ministero
 dell'interno non era ricompresa nella delega di cui all'art. 40 della
 legge n. 121/1981; dall'altro altresi' sotto il profilo per cui tra i
 principi  generali  dell'ordinamento  del  pubblico  impiego e' stato
 introdotto quello di cui all'art. 16 della legge 18  marzo  1968,  n.
 349,  da cui prende le mosse il d.P.R. n. 748/1972 circa la autonomia
 e separazione della carriera dirigenziale, successivamente confermato
 dall'assetto  di  cui alla legge n. 312/1980 e dal combinato disposto
 degli artt. 17 e 26, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n.  93.
 Si  deve infatti osservare che con quest'ultimo testo normativo (c.d.
 "legge quadro" sul pubblico impiego) nel riconfermare  la  abolizione
 delle carriere e la distinzione in qualifiche funzionali (art. 17) il
 legislatore ha mantenuto fermo lo status giuridico precedente di  cui
 al  d.P.R.  n.  748/1982 (art. 26, ultimo comma) per la dirigenza, il
 che, stante la abolizione della  carriera  direttiva,  non  puo'  che
 significare  la  riconferma della sua estrapolazione del novero degli
 altri dipendenti dello Stato.
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 24  aprile  1982,
 n. 340, in relazione all'art. 76 della Costituzione;
    Ordina  la  sospenssione  del  giudizio in corso e la trasmissione
 immediata degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  segrateria  la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  che ne sia data comunicazione al Presidente della Camera
 dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Torino,  nella camera di consiglio del 17 marzo
 1988.
                           (Seguono le firme)

 88C1935