N. 790 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo - 2 dicembre 1988
N. 790 Ordinanza emessa il 17 marzo 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 dicembre 1988) dal tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso proposto da Mongini Paolo contro il Ministero dell'interno ed altro Impiegati dello Stato - Dirigenti del Ministero dell'interno Promozione dei primi dirigenti a dirigenti superiori mediante scrutinio per merito comparativo - Mancata previsione della promozione a dirigente superiore di detti primi dirigenti secondo la regola stabilita in via generale per la dirigenza statale dell'art. 24 del d.P.R. n. 748/1972, della promozione per anzianita' per meta' dei posti disponibili e mediante concorso per titoli di servizio per l'altra meta' dei posti - Violazione della legge di delega n. 121/1981 (art. 40), per non essere la disciplina della dirigenza del Ministero dell'interno ricompresa nella delega, attesa l'autonomia e la separazione della carriera dirigenziale dal restante personale. (D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, art. 18). (Cost., art. 76).(GU n.2 del 11-1-1989 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 465/84 proposto da Mongini Paolo rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Dal Piaz e Carlo Emanuele Gallo presso il primo elettivamente domiciliato in Torino, via S. Agostino, 12, giusta procura a margine del ricorso introduttivo contro il Ministero dell'interno in persona del Ministro pro-tempore e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso cui e' domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45, e nei confronti del dott. Piero Remotti, non costituitosi, per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'interno in data 21 dicembre 1983 col quale sono stati promossi per merito comparativo ventiquattro primi dirigenti alla qualifica di dirigenti superiori; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 17 marzo 1988 la relazione del ref. avv. C. Zucchelli e uditi, altresi', l'avv. Dal Piaz per il ricorrente e l'avv. Stein per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: ESPOSIZIONE IN FATTO Il ricorrente riveste la qualifica di vice prefetto ispettore, primo dirigente, presso la prefettura di Alessandria. Con provvedimento del maggio 1983 il Ministero dell'interno promuoveva ventinove funzionari alla qualifica di dirigente superiore tale atto veniva impugnato presso questo tribunale. Con il provvedimento oggi in esame il Ministero promuove ulteriori ventiquattro funzionari coprendo tutti i posti disponibili nella qualifica, ricorre pertanto il dott. Mongini lamentando: 1) violazione dell'art. 24 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 74. Eccesso di potere sotto vari profili. Osserva che l'art. 24 citato prevede che la qualifica di dirigente superiore venga conferita per la meta' dei posti disponibili secondo il turno di anzianita' e per l'altra meta' mediante concorso per titoli di servizio, la' dove nella fattispecie tutti i posti sono stati attribuiti per merito comparativo. Osserva ancora che ove tale procedura fosse giustificata dal combinato disposto dell'art. 18 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, e dell'art. 43 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, sarebbe allora da eccepire l'illegittimita' costituzionale del detto art. 18 in quanto esorbitante dalla delega legislativa concessa dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, la quale all'art. 40 conferiva al Governo la delega alla emanazione di norme per il nuovo ordinamento della Polizia di Stato, e del personale ed uffici della Amministrazione civile dell'interno, ma non della carriera dirigenziale che e' disciplinata con apposite separate norme contenute nel d.P.R. 30 giugno 1972, n. 740; 2) violazione dell'art. 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'art. 24 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, eccesso di potere sotto vari profili. Osserva il ricorrente che l'art. 26 citato stabilisce l'intangibilita' del trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato sino alla riforma della dirigenza. Pertanto resta in vigore altresi' l'art. 24 del d.P.R. n. 748/1972 ai sensi del quale le promozioni devono avvenire per meta' secondo il turno di anzianita' e per meta' mediante concorso per titoli. Si costituisce in giudizio l'Amministrazione dell'interno eccependo: 1) l'inammissibilita' del ricorso per non essere stato notificato ad almeno uno dei controinteressati; 2) osserva che non si e' verificato eccesso di delega da parte del d.P.R. n. 340/1982 in quanto con l'art. 43 del d.P.R. n. 335/1982 sono state riordinate le carriere del Ministero dell'interno, tra cui quella direttiva, ex art. 40 della legge di delega, e nell'ambito della carriera direttiva devono farsi rientrare le qualifiche dirigenziali; 3) osserva infine che la preclusione di cui all'art. 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, non opera nella fattispecie in quanto la norma in esame ha innovato limitatamente alla progressione in carriera e non al trattamento economico e normativo dei dirigenti. Con successiva memoria il ricorrente precisa che il ricorso, come risulta in atti, e' stato notificato al controinteressato dott. Piero Remotti e ribadisce le censure di cui al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La doglianza in subordine proposta dal ricorrente prospetta l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 24 aprile 1982 nella parte in cui dispone che per il conferimento delle qualifiche di vice prefetto ispettore di primo dirigente di ragioneria, di vice prefetto e di dirigente superiore di ragioneria si osservino le disposizioni previste per il conferimento delle corrispondenti qualifiche dirigenziali di primo dirigente e di dirigente superiore della Polizia di Stato, dettate dall'art. 43 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Osserva il ricorrente che la norma, contenuta nel decreto delegato, esorbita dalla delega di cui alla legge delegante 1 aprile 1981, n. 121. La doglianza non appare manifestamente infondata, e per altro la soluzione della questione incidentale di costituzionalita' e' rilevante nel precesente giudizio. In effetti l'art. 18 citato opera un espresso ed inequivocabile richiamo alla disciplina del conferimento delle qualifiche dirigenziali contenuta nel d.P.R. di riforma del corpo della Polizia di Stato. Nel presente giudizio il ricorrente si duole del conferimento di tutti i posti disponibili della qualifica di vice prefetto (corrispondente a quella di dirigente superiore della Polizia di Stato) mediante scrutinio per merito comparativo merce' il richiamo del detto art. 18. Osserva giustamente il ricorrente che tale normativa e' innovativa rispetto al precedente sistema di promozioni di cui all'art. 24 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (cosi' detta legge sulla dirigenza) secondo cui la qualifica di dirigente superiore viene attribuita per meta' dei posti disponibili secondo il turno di anzianita', e per l'altra meta' mediante concorso per titoli di servizio. Prospetta il ricorrente l'esigenza del suo interesse alla applicazione della normativa di cui al citato art. 24, in quanto, essendo in possesso della prescritta anzianita' come risulta per tabulas, avrebbe potuto partecipare alla promozione quanto meno mediante concorso, il che gli viene impedito dalla applicazione del combinato disposto degli artt. 18 e 43 citati e quindi dal conferimento per mero scrutinio per merito comparativo di tutti i posti disponibili. Orbene, non vi e' dubbio, come esattamente ha rilevato la difesa erariale, che la applicazione del combinato disposto degli artt. 18 e 43 piu' volte citati sia perfettamente legittima, ovvero secundum legem; ne fa fede la chiarissima ed esplicita disposizione del primo comma del detto art. 18 che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme in vigore per la Polizia di Stato. Il ricorso dovrebbe, dunque, essere per questa via respinto; tuttavia la eventuale illegittimita' costituzionale dell'art. 18, ripristinando il meccanismo di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 748/1972, renderebbe l'operato della p.a. illegittimo per contrasto con detta normativa, e porterebbe pertanto all'accoglimento del ricorso per questo verso. Si e' cosi' inequivocabilmente dimostrato la rilevanza nella presente controversia della dedotta questione di illegittimita' costituzionale. Quest'ultima per altro appare non manifestamente infondata. Si deve premettere che le qualifiche di vice prefetto ispettore e di vice prefetto, nella amministrazione civile del Ministero degli interni, costituiscono i primi due gradini della dirigenza, ossia di quella particolare qualifica disciplinata in via generale dal d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748. La qualifica dirigenziale venne istituita ai sensi dell'art. 1 di questo d.P.R. "nell'ambito delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato"; tuttavia la disciplina di essa si discosto' notevolmente e sostanzialmente da quella inerente l'allora carriera direttiva, e tale differenziazione si e' successivamente accentuata con la riforma di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, che ha abolito le varie carriere e connesse qualifiche sostituendola con otto qualifiche funzionali. Queste ultime, infatti, non comprendono i dirigenti che continuano a reperire il loro trattamento giuridico e la definizione delle loro mansioni e compiti nel d.P.R. n. 748/1972. In particolare la enucleazione di una autonoma carriera dirigenziale si rinviene negli artt. 7, 8 e 9 del d.P.R. n. 748/1972, a mente dei quali spetta ai dirigenti di dare attuazione all'indirizzo politico generale segnato dal Governo, adottando tutti gli atti, anche di alta amministrazione, che non abbiano carattere politico, ed operando cosi' la sottrazione di questo tipo di atti agli organi di Governo stessi. Nell'art. 19 per altro si rinviene altresi' il principio della responsabilizzazione per i risultati dell'azione amministrativa, del tutto distinta dalla usuale responsabilita' dei dipendenti dello Stato per danni causati nell'esercizio delle loro funzioni. Alla obiettiva constatazione della negativita' essendo addirittura stato reciso, almeno in via teorica, il necessario collegamento teleologico con la ( ex) carriera direttiva. Infatti ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del d.P.R. n. 748/1972 i dirigenti precedono gli altri impiegati delle altre qualifiche della carriera direttiva, ai fini di quanto previsto dall'art. 15 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (disciplina della gerarchia) e dunque in quanto "precedono" non "appartengono" alla carriera direttiva. Inoltre ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 748/1972 la dirigenza di una direzione generale o di altro ufficio equiparato o superiore puo' essere conferita ad un soggetto estraneo all'amministrazione dello Stato, con il che si e' escluso recisamente che la qualifica dirigenziale sia una mera "continuazione" o "specificazione" del rapporto di servizio instaurato col dipendente appartenente alla carriera direttiva. Premesso cio', e dunque accertata l'autonomia giuridica della qualifica, e quindi altresi' del suo nomen juris, occorre esaminare la valenza delle norme contenute nel d.P.R. n. 748/1972, in ordine alla riforma introdotta dal d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, limitatamente, ai nostri fini, a quanto disposto dall'art. 18. Come e' noto il d.P.R. in questione venne emanato a seguito della delega legislativa di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, per la riforma del personale del Ministero dell'interno, riforma che doveva avvenire in contemporanea con quella del Corpo della Polizia di Stato, anch'esso dipendente dal medesimo Ministero. Non e' casuale che i d.P.R. delegati di riforma del trattamento giuridico del personale del Ministero e del Corpo di Polizia di Stato vennero emanati in pari data 24 aprile 1982. Per quanto ci concerne, il potere delegato esercitato mediante l'art. 18 del d.P.R. n. 340/1982 (relativo al personale del Ministero) rinviene il suo fondamento nell'art. 40 della legge delegante n. 121. A mente di questo devono, in primo luogo, tenersi fermi i principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego statale, nell'ambito del quale dovranno essere emanate norme per la ristrutturazione e la dotazione organica delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive. Orbene, si deve in primo luogo notare una imprecisione terminologica della legge, poiche' le dette carriere, sin dalla emanazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, come accennato, erano state sostituite con l'inquadramento in qualifiche funzionali. Tuttavia, poiche' l'interprete deve scegliere in ogni caso la lettura della norma nel senso per cui essa assuma un significato certo ed inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento generale, si deve concludere che con tale dizione il legislatore abbia voluto riferirsi comunque all'unica definizione di tali carriere riscontrabile nell'ambito dell'ordinamento del pubblico impiego, ovvero quella precedente alla legge n. 312/1980 che escludeva, come rilevato, le qualifiche dirigenziali regolate normativamente dal d.P.R. n. 748 piu' volte citato. Puo' legittimamente porsi il problema se il d.P.R. n. 340/1982, essendo atto dotato di forza e valore di legge, abbia potuto innovare nel sistema disciplinato dal d.P.R. n. 748/1972, limitatamente al personale dirigente in questione. Orbene la risposta non potrebbe che essere negativa, poiche', come e' noto, la forza ed il valore di legge di cui sono fornite le fonti primarie di secondo grado, quali i decreti emessi su legge di delegazione, e' limitata all'ambito circoscritto dalla legge di delegazione stessa, si' che al di fuori di cio' essi non sono abilitati ad innovare nell'ordinamento giuridico. Tuttavia, poiche' ad essi compete, in tale evenienza, non la forza di legge, ma il valore di legge, ne consegue che l'interprete non puo' disapplicarli, ma, rilevato l'eccesso dalla delega e quindi la incostituzionalita' per violazione dell'art. 76 della Costituzione (Corte costituzionale 26 gennaio 1957, n. 3, 13 aprile 1957, n. 49), rimetterli alla Corte perche' le espunga dall'ordinamento giuridico. Nel caso dunque l'eccesso di delega si rivela da un lato sotto il profilo per cui la disciplina della dirigenza del Ministero dell'interno non era ricompresa nella delega di cui all'art. 40 della legge n. 121/1981; dall'altro altresi' sotto il profilo per cui tra i principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego e' stato introdotto quello di cui all'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 349, da cui prende le mosse il d.P.R. n. 748/1972 circa la autonomia e separazione della carriera dirigenziale, successivamente confermato dall'assetto di cui alla legge n. 312/1980 e dal combinato disposto degli artt. 17 e 26, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Si deve infatti osservare che con quest'ultimo testo normativo (c.d. "legge quadro" sul pubblico impiego) nel riconfermare la abolizione delle carriere e la distinzione in qualifiche funzionali (art. 17) il legislatore ha mantenuto fermo lo status giuridico precedente di cui al d.P.R. n. 748/1982 (art. 26, ultimo comma) per la dirigenza, il che, stante la abolizione della carriera direttiva, non puo' che significare la riconferma della sua estrapolazione del novero degli altri dipendenti dello Stato.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, in relazione all'art. 76 della Costituzione; Ordina la sospenssione del giudizio in corso e la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segrateria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che ne sia data comunicazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 marzo 1988. (Seguono le firme) 88C1935