N. 794 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 settembre 1988

                                 N. 794
       Ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal pretore di Lucca
       nel procedimento civile tra Sodini Luciano e l'E.N.P.A.F.
 Farmacia - Trattenuta a favore dell'E.N.P.A.F. pari allo 0,90% sulle
    somme  dovute  a  titolari  di farmacia da calcolarsi sull'importo
    lordo richiesto agli istituti ed enti erogatori dell'assistenza di
    malattia,  per i medicinali forniti agli assistiti di tali enti in
    regime di  assistenza  diretta  -  Ingiustificato  maggior  carico
    contributivo  (pari per tutti gli iscritti essendo l'importo della
    pensione corrisposto dall'E.N.P.A.F.) per i  farmacisti  titolari,
    rispetto ai farmacisti non titolari, non soggetti a detta ritenuta
    - Violazione del principio della capacita' contributiva, in quanto
    la trattenuta incide sull'ammontare lordo del ricavo.
 (D.-L. 4 maggio 1977, n. 187, art. 5, convertito in legge 11 luglio
    1977, n. 395).
 (Cost., art. 3).
(GU n.2 del 11-1-1989 )
                               IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Sussiste   la  competenza  del  giudice  adito  in  quanto  appare
 applicabile nella fattispecie il primo comma e  non  il  terzo  comma
 dell'art.  444  del  c.p.c.  Il  ricorrente,  infatti,  agisce  quale
 farmacista libero professionista per sentir dichiarare non dovuto  il
 contributo  previdenziale  dovuto all'E.N.P.A.F. ai sensi dell'art. 5
 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito  nella  legge  11
 luglio  1977,  n.  395,  nella  misura dello 0,90% dell'importo lordo
 richiesto agli istituti ed enti erogatori dell'assistenza di malattia
 per  i  medicinali  forniti agli assistiti di detti enti in regime di
 assistenza diretta, e non puo' essere considerato datore di lavoro di
 se' stesso.
    L'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale della norma di cui
 sopra sollevata dallo stesso ricorrente per  violazione  dell'art.  3
 della    Costituzione    non    appare    manifestamente   infondata.
 Dall'istruttoria esperita e' emerso, infatti, che la percentuale  del
 fatturato  mutualistico e' al livello nazionale e in misura rilevante
 maggiore nelle farmacie c.d. rurali rispetto  alle  farmacie  urbane;
 che   detto   contributo  costituisce  anche  il  63%  delle  entrate
 dell'E.N.P.A.F.; che delle  prestazioni  previdenziali  dell'ente  si
 giovano tutti gli iscritti all'Ordine dei farmacisti, anche se pagano
 il solo contributo fisso e svolgono altre attivita' e addirittura non
 svolgono  alcuna  attivita'  (su  52.000  iscritti,  solo 15.000 sono
 titolari di farmacia, vedi informativa resa  dal  dott.  Mori  Renzo,
 presidente  del  Sindacato unitario nazionale farmacisti rurali e dal
 dott. Daniele D'Angelo, funzionario della Federfarma).
    Considerato  altresi'  che,  caso eccezionale, il contributo dello
 0,90% e' dovuto dalle farmacie sull'importo lordo  e  non  netto  del
 fatturato  mutualistico,  appare evidente la irragionevole disparita'
 di trattamento che viene a verificarsi in danno della  categoria  dei
 titolari  di  farmacie  rurali  quale  il  dott.  Sodini.  Tratttasi,
 infatti, di  una  difettosa  e  incongrua  disciplina  previdenziale,
 secondo  la  quale  il  contributo  viene a dipendere notevolmente da
 varie circostanze di fatto, in particolare, dalla diversa  ubicazione
 delle farmacie e quindi dal diverso tipo di clientela.
    Poiche'  la  legge  prende come base imponibile il prezzo al lordo
 dell'Iva,  il  contributo   non   e'   determinato   stabilmente   ed
 esclusivamente   dall'aliquota  di  legge,  ma  diviene  mutevole  in
 relazione all'entita' dell'aliquota Iva per i medicinali. Viene cosi'
 violato  il  principio  costituzionale  di ragionevolezza, essendo il
 regime Iva del tutto  estraneo  alla  disciplina  del  contributo  in
 esame.
    Per  contro,  l'eccezione di incostituzionalita' della norma nella
 parte in cui non prevede l'assoggettamento a contribuzione anche  del
 fatturato  non  mutualistico  sollevata  dalla difesa convenuta nella
 memoria autorizzata contrasta con le argomentazioni svolte a sostegno
 della  legittimita'  della  norma;  essa e' comunque, irrilevante nel
 presente  giudizio,  non   avendo   l'E.N.P.A.F.   proposto   domanda
 riconvenzionale  nei  confronti  del  dott. Sodini; ne' peraltro sono
 addotti motivi a sostegno dell'eccezione, salvo  quello  che  in  tal
 modo  sarebbe  superata la questione di incostituzionalita' sollevata
 dal ricorrente. Mentre  e'  facolta'  del  legislatore  sottoporre  a
 contribuzione  anche il fatturato libero per far fronte alle esigenze
 dell'E.N.P.A.F., appare illegittima la disciplina attuale come  sopra
 esposto.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5 del  decreto-legge  4  maggio
 1977,  n.  187,  convertito  nella  legge  11 luglio 1977, n. 395, in
 relazione all'art. 3 della Costituzione;
    Sospende  il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che,  tramite  la  cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia  comunicata
 ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Lucca, addi' 30 settembre 1988
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 88C1939