N. 795 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 1983
N. 795 Ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Assandri Antonio e I.N.P.S. Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilita' a carico dell'I.N.P.S., gestione speciale per i commercianti - Esclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di altro trattamento assicurativo per il periodo antecedente il 1 ottobre 1983. (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.2 del 11-1-1989 )
IL PRETORE Oggi 20 luglio 1988 sono comparsi l'avv.Giannetta per il ricorrente e l'avv. Lauria per l'I.N.P.S. i quali si riportano alle rispettive conclusioni. L'avv. Giannetta in particolare insiste perche' gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale. Il pretore dato atto di cio' osserva quanto segue. F A T T O Con ricorso depositato il 23 luglio 1987 Assandri Antonio, premesso di esser titolare dal luglio del 1982 di pensione di riversibilita' non integrata al trattamento minimo per la coesistenza con altra pensione diretta di invalidita' a carico della medesima gestione speciale artigiani, conveniva in giudizio avanti questo pretore l'I.N.P.S., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentir dichiarare il proprio diritto, in applicazione della sentenza n. 314 pronunziata dalla Corte costituzionale in data 3 dicembre 1985, alla integrazione al minimo della predetta pensione di riversibilita' secondo i diversi importi vigenti nell'arco di tempo compreso tra l'inizio della sua decorrenza ed il settembre del 1983 e, per il tempo successivo, nella misura del trattamento minimo in vigore al 1 ottobre 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638. Ritualmente costituitosi in giudizio l'I.N.P.S. contestava la fondatezza delle domande attrici ed instava per il loro rigetto. In corso di causa parte ricorrente eccepiva, in via subordinata, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in relazione all'art. 3 della Costituzione. D I R I T T O L'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce il divieto di integrazione al minimo per gli iscritti alla gestione speciale commercianti i quali "percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dell'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo" garantito. Tale disposizione normativa, gia' dichiarata in parte costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 102/1982 dalla Corte costituzionale, e' uguale a quella dettata in tema di assicurazione generale obbligatoria dall'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Questo, dopo essere stato parzialmente annullato dalla Corte con le pronunzie nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981 e 102/1982, e' stato da ultimo dichiarato illegittimo, unitamente all'art. 23 della legge n. 153/1969, in tutte le sue residue applicazioni, divenute, a giudizio della Corte, "ormai manifestamente incompatibili con il generale principio di uguaglianza". Orbene la sopravvivenza nell'ordinamento dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 - destinato, peraltro, a spiegare efficacia solo per le situazioni che si collocano entro il 30 settembre 1983, poiche' dal successivo 1 ottobre 1983 ha trovato applicazione il nuovo criterio della riconoscibilita' della integrazione al minimo unicamente per i titolari di redditi non superiori a due volte l'ammontare del trattamento minimo (art. 6 legge 11 novembre 1983, n. 638) impedisce l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla speciale gestione commercianti per quanto siano titolari anche di pensione diretta nella medesima gestione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. Di qui la rilevanza nel presente giudizio della questione di legittimita' costituzionale di detta norma, dovendosi di essa fare applicazione al fine di decidere sulla domanda proposta da parte ricorrente. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione e' poi da osservare che nella definitiva pronunzia di incostituzionalita' dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338/1962, resa dalla Corte costituzionale ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in data 3 dicembre 1985, si e' sottolineato che il ristabilimento dell'uguaglianza tra i pensionati non permetteva di giustificare ulteriormente, per il periodo non considerato dalla legge n. 638/1983, il divieto di integrare al minimo le pensioni di riversibilita' concorrenti con le pensioni dirette, qualora fossero entrambe poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Analogo ragionamento deve valere, per non dar luogo a discriminazioni in contrasto con il menzionato principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, anche nel caso in esame dal momento che la pensione di riversibilita' erogata dalla speciale gestione commercianti costituita presso l'I.N.P.S. assolve la medesima funzione dell'analogo trattamento posto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Consentire quindi in materia una diversa disciplina comporterebbe una disparita' di trattamento tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati non sorretta da alcuna razionale giustificazione economica e sociale. Deve essere pertanto dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della speciale gestione commercianti per chi sia titolare di pensione diretta di invalidita' nella medesima gestione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in relazione all'art. 3 della Costituzione; Sospende il processo in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il pretore: DE PETRIS 88C1940