N. 797 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 settembre 1988

                                 N. 797
      Ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal pretore di Bergamo
     nel procedimento civile vertente tra Arzuffi Luigia e I.N.P.S.
 Previdenza ed assistenza - Pensione di reversibilita' erogata dal
    fondo  speciale  per  i  coltivatori  diretti, mezzadri e coloni -
    Integrazione al minimo - Esclusione in caso di cumulo con pensioni
    di  invalidita'  a  carico  dello  stesso  fondo  -  Richiamo alle
    sentenze  della  Corte  costituzionale  nn.  230/1974,   263/1976,
    34/1981, 102/1982 e 314/1985.
 (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.2 del 11-1-1989 )
                               IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva, osserva.
                               F A T T O
    Con  ricorso depositato il 22 luglio 1987 Arzuffi Luigia esponeva:
      1)  di essere titolare di pensione di riversibilita' a far tempo
 dal maggio 1978, non integrata al trattamento minimo perche' titolare
 contemporaneamente di altro trattamento pensionistico;
      2)  di  avere  diritto, a seguito della sentenza 3 dicembre 1985
 della   Corte   costituzionale   -   la   quale   aveva    cancellato
 dall'ordinamento giuridico tutte le norme intese a vietare o limitare
 l'integrazione al trattamento minimo di pensione I.N.P.S., in caso di
 titolarita'  di altro trattamento pensionistico - all'integrazione in
 parola, quanto meno con riferimento ai ratei  maturati  nel  decennio
 anteriore alla data del primo atto interruttivo della prescrizione;
      3)  e  cio'  fino al 30 settembre 1983, perche' a partire dal 1›
 ottobre successivo le spettava comunque il pagamento del  trattamento
 minimo  allora vigente, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 638/1983.
    Tanto  premesso,  conveniva  in  giudizio  avanti  questo  pretore
 l'I.N.P.S., in persona  del  presidente  pro-tempore,  chiedendo  che
 fosse  riconosciuto  il  suo  diritto  a  percepire l'integrazione al
 trattamento minimo sulla pensione di riversibilita', nei limiti della
 prescrizione decennale e, con riferimento al periodo successivo al 30
 settembre 1983, nella misura spettantele a tale data ex art. 6  della
 legge n. 638/1983.
    Si  costituiva  in  giudizio  l'istituto,  il  quale contestava la
 fondatezza  della  domanda,  facendo  rilevare  tra  l'altro  che  la
 pensione   di  riversibilita'  della  ricorrente  era  erogata  dalla
 gestione speciale per coltivatori diretti, coloni e  mezzadri  e  che
 pertanto  essa  si  collocava  fuori  dell'ambito  di efficacia della
 sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato
 costituzionalmente   illegittime   norme   di  legge  riguardanti  le
 prestazioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.).
    Nel  corso  del  giudizio  la ricorrente eccepiva l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 1, secondo  comma,  della  legge  9  gennaio
 1963, n. 9, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
    Dopo alcuni rinvii, all'udienza odierna il pretore si riservava la
 decisione.
                             D I R I T T O
    Con  sentenza  3 dicembre 1985, n. 314, la Corte costituzionale ha
 dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art.  2,  secondo  comma,
 lett.  a),  della  legge  12  agosto 1962, n. 1338, e l'art. 23 della
 legge 30 aprile 1969, n. 153.
    Orbene,    entrambe   le   norme   dichiarate   costituzionalmente
 illegittime  riguardano  solo  le  prestazioni  del  Fondo   pensioni
 lavoratori dipendenti (F.P.L.D.).
    Ed  e'  noto  che  le sentenze della Corte costituzionale non sono
 suscettibili di interpretazione estensiva.
    Cio'  posto,  l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963,
 n. 9, sancisce il divieto di integrazione al minimo per gli  iscritti
 alla  gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i
 quali  "percepiscono  altre  pensioni  a  carico   dell'assicurazione
 obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i superstiti...
 qualora, per effetto del  cumulo  delle  prestazioni,  il  pensionato
 fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto".
   Tale    disposizione    normativa,   gia'   dichiarata   in   parte
 costituzionalmente illegittima con  la  sentenza  n.  102/1982  della
 Corte  costituzionale,  e'  identica  a  quella  dettata  in  tema di
 assicurazione generale obbligatoria dall'art. 2, secondo comma, lett.
 a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Questo articolo, dopo essere
 stato  parzialmente  annullato  dalla  Corte  con  le  pronunzie  nn.
 230/1974, 263/1976, 34/1981 e 102/1982, e' stato da ultimo dichiarato
 illegittimo, unitamente all'art. 23 della legge n. 153/1969, in tutte
 le  sue residue applicazioni, divenute, a giudizio della Corte "ormai
 manifestamente   incompatibili   con   il   generale   principio   di
 uguaglianza".
    Orbene,  la  sopravvivenza  nell'ordinamento  dell'art. 1, secondo
 comma, della legge  n.  9/1963  -  destinato,  peraltro,  a  spiegare
 efficacia  solo  per  le situazioni antecedenti al 30 settembre 1983,
 perche' dal successivo 1› ottobre 1983 trova  applicazione  il  nuovo
 criterio  dell'applicazione  dell'integrazione  al minimo soltanto ai
 titolari di  redditi  non  superiori  a  due  volte  l'ammontare  del
 trattamento  minimo  (art.  6 della legge 11 novembre 1983, n. 638) -
 impedisce l'integrazione al minimo della pensione  di  riversibilita'
 erogata   dalla  gestione  speciale  coltivatori  diretti,  coloni  e
 mezzadri a quanti siano, come Arzuffi,  titolari  anche  di  pensione
 diretta nell'assicurazione generale obbligatoria, qualora per effetto
 del cumulo sia superato il trattamento  minimo  garantito.  Donde  la
 rilevanza  nel  presente  giudizio  della questione di illegittimita'
 costituzionale di tale norma, della quale occorre  fare  applicazione
 al fine di decidere sulla domanda proposta dalla ricorrente.
    Quanto  alla non manifesta infondatezza della questione, e' poi da
 osservare  che  nella  definitiva  pronunzia  di  incostituzionalita'
 dell'art.  2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338/1962, resa
 dalla Corte costituzionale il 3 dicembre 1985, si e' sottolineato che
 il ristabilimento dell'uguaglianza tra i pensionati non permetteva di
 giusitificare ulteriormente, per il  periodo  non  considerato  dalla
 legge  n.  628/1983, il divieto di integrare al minimo le pensioni di
 riversibilita' concorrenti con le pensioni dirette,  qualora  fossero
 entrambe a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
    Analogo  ragionamento  deve  valere,  se  non si vuole dar luogo a
 discriminazioni in contrasto con il principio di uguaglianza  sancito
 dall'art.  3 della Costituzione, anche nel caso in esame, dal momento
 che la pensione di riversibilita'  erogata  dalla  speciale  gestione
 coltivatori diretti, coloni e mezzadri, costituita presso l'I.N.P.S.,
 assolve la medesima funzione dell'analogo trattamento posto a  carico
 dell'assicurazione generale obbligatoria.
    Deve  essere  pertanto  dichiarata  rilevante e non manifestamente
 infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione,  la  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  secondo comma, della
 legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione
 al  minimo  della  pensione  di riversibilita' erogata dalla speciale
 gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per chi sia titolare
 anche  di  pensione  diretta  a  carico  dell'assicurazione  generale
 obbligatoria.
    Ai sensi dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.
 1, va  sospeso  il  giudizio  in  corso  e  va  disposta  l'immediata
 trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale.  Va  altresi'
 ordinata la notificazione della  presente  ordinanza  alle  parti  in
 causa  ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione
 della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, secondo  comma,  della  legge  9  gennaio
 1963,  n.  9, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte
 in  cui  esclude  l'integrazione  al   minimo   della   pensione   di
 riversibilita'  erogata  dalla gestione speciale coltivatori diretti,
 coloni e mezzadri, per chi sia titolare anche di pensione  diretta  a
 carico dell'assicurazione generale obbligatoria;
    Sospende  il  giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere del
 Parlamento.
      Bergamo, addi' 30 settembre 1988
                          Il pretore: TROPEANO

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