N. 1105 SENTENZA 12 - 20 dicembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Processo  civile  -  Enfiteusi  e  prestazioni  fondiarie  perpetue -
 Ordinanza pretorile di affrancazione del fondo ex art. 4 della  legge
 22  luglio  1966,  n.  607  -  Opposizione  di  terzo  - Esclusione -
 Illegittimita' costituzionale parziale.
 (Cod. proc. civ., art. 404).
 (Cost., artt. 24 e 3)
 
(GU n.52 del 28-12-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 404, primo
 comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 4 della legge 22  luglio
 1966,  n.  607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie
 perpetue), promosso con ordinanza  emessa  il  9  dicembre  1987  dal
 Tribunale di Velletri nel procedimento civile vertente tra Toti Rocco
 e Verrelli Gino, iscritta al n. 110 del  registro  ordinanze  1988  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 14/I/ ss.
 dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco.
                            Ritenuto in fatto
    Gino  Verrelli,  dichiarandosi colono perpetuo di due appezzamenti
 di terreno in agro di Segni, localita' Casarcione, per i quali egli e
 i   suoi   danti  causa,  da  tempo  immemorabile,  avevano  dato  la
 corrisposta ai direttari, fratelli Gentili, proponeva opposizione  ex
 art.  404,  primo  comma, c.p.c., avverso l'ordinanza con la quale il
 Pretore di Segni ne aveva disposto l'affrancazione da parte di  Rocco
 Toti,  convenendo  in  giudizio  dinanzi allo stesso Pretore il Toti,
 perche' si dichiarasse esso  Verrelli  l'unico  colono  perpetuo  dei
 terreni  in  premessa  o  in  subordine  l'unico proprietario, previo
 rimborso del prezzo di affranco. Il contraddittorio veniva  integrato
 con citazione dei fratelli Gentili.
    Il Pretore qualificava il provvedimento come sentenza e accoglieva
 la domanda.
    Appellava   il   Toti   dolendosi,   tra   l'altro,  della  errata
 applicazione dell'art. 404 c.p.c.. Il Verrelli contestava i motivi di
 appello.
    Il  Tribunale  ha  sollevato  d'ufficio  questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in  cui  non  ammette
 l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza pretorile di affrancazione
 di cui all'art. 4 della legge 22 luglio 1966, n. 607.
    Ha  rilevato  che,  secondo  l'indirizzo  giurisprudenziale  della
 Cassazione, il provvedimento de quo deve ritenersi  ordinanza  e  non
 sentenza   anche  perche'  esso  e'  espressamente  qualificato  come
 irrevocabile dalla legge (art. 4, legge n.  607/1966);  e'  emesso  a
 termine  di  una  cognizione  sommaria  con  acquisizione  di  scarso
 materiale  probatorio;   e'   contestabile   dinanzi   alla   Sezione
 Specializzata Agraria del Tribunale, dinanzi alla quale, se del caso,
 il giudizio continua a cognizione piena.
    Ha  rilevato,  poi, che il provvedimento diviene cosa giudicata se
 entro tre mesi non si propone  opposizione  e  non  si  contesta  con
 giudizio  dinanzi  al  Tribunale.  Ha  ricordato che le Sezioni Unite
 della  Cassazione  (sent.  n.  7505/86)  hanno  affermato  la  natura
 provvisoria   e   ordinatoria   del   provvedimento   e  la  sua  non
 impugnabilita', ferma restando la facolta' di  iniziare  la  fase  di
 piena  cognizione  di  merito  dinanzi al Tribunale, ma solo da parte
 degli interessati che abbiano avuto conoscenza del procedimento e non
 da  altro  interessato  che  non  sia  stato citato nella fase svolta
 dinanzi al Pretore.
    Secondo  il  Tribunale,  risulterebbero  violati l'art. 3 Cost. in
 quanto si verificherebbe disparita' di trattamento tra il  terzo  che
 si   assume  leso  dalla  sentenza  emessa  ove  sia  stata  promossa
 contestazione da una delle parti, nonche' l'art. 24 Cost.  in  quanto
 si  produrrebbe  una  sostanziale  ingiustizia  ed  una  irreparabile
 perdita del diritto preteso.
    L'ordinanza  e'  stata  regolarmente comunicata e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale.
    Nel giudizio dinanzi alla Corte non si e' costituita nessuna delle
 parti ne' e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato.
                         Considerato in diritto
    1.   -  E'  sollevata  dal  Tribunale  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 404, primo comma,  c.p.c.,  nella  parte  in
 cui,  secondo  la costante giurisprudenza anche della Cassazione, non
 e'  ammessa  l'opposizione  di  terzo  avverso  l'ordinanza  prevista
 dall'art.  4  della  legge  22  luglio  1966,  n.  607,  in  tema  di
 affrancazione di enfiteusi o rapporti similari con  riferimento  agli
 artt.  3  e  24,  primo  e secondo comma, Cost., per la disparita' di
 trattamento che si verificherebbe tra il terzo  che  si  assume  leso
 dall'ordinanza  in  esame, come nella specie non notificatagli, ed il
 terzo che si  assume  leso  dalla  sentenza  emessa,  ove  sia  stata
 promossa contestazione da una delle parti, per la perdita del diritto
 connessa alla mancata tutela dinanzi al giudice.
    La questione e' fondata.
    Il  procedimento delineato dalla legge 22 luglio 1966, n. 607, per
 l'affrancazione dell'enfiteusi e dei rapporti ad essa assimilabili si
 colloca   nella   categoria   dei   procedimenti   sommari   che   si
 caratterizzano per la successione di due fasi,  integrate,  tuttavia,
 in  un unico processo di tipo giurisdizionale e contenzioso; la prima
 necessaria e a  cognizione  sommaria,  affidata  inderogabilmente  al
 Pretore  e  che si conclude con l'ordinanza immediatamente esecutiva,
 destinata a divenire definitiva in caso di mancata  prosecuzione  del
 processo;   la  seconda,  eventuale,  a  cognizione  piena,  affidata
 inderogabilmente alla Sezione specializzata agraria, che si  conclude
 con sentenza impugnabile, poi, secondo il rito ordinario.
    Per  i  profili processuali, questa Corte non ha ritenuto la legge
 costituzionalmente illegittima (sentenza n. 53 del 1974).
    La   detta   ordinanza,   sebbene   abbia  natura  provvisoria  ed
 ordinatoria  e,  per  questo,  sia  stata  ritenuta  non  impugnabile
 direttamente,  ma  soggetta  al  sindacato  dal giudice di cognizione
 nella fase  successiva  che  si  instaura  eventualmente  dinanzi  al
 Tribunale,  e' suscettibile di acquistare autorita' di cosa giudicata
 ove non venga promosso nei termini,  in  caso  di  contestazione,  il
 giudizio  di  cognizione per l'accertamento definitivo del diritto di
 affrancazione.
    Sicche',  il  terzo  che  non  ha  avuto  notizia del procedimento
 instaurato dinanzi al Pretore, anche  perche'  non  individuato  come
 controinteressato   all'affrancazione   richiesta,   e  che,  invece,
 pretende di essere egli il titolare del diritto di  affrancazione  al
 posto  di  colui che ha agito ed ha ottenuto l'ordinanza pretorile, a
 seguito  e  per  effetto  dell'ordinaza  stessa   potrebbe   perdere,
 eventualmente  anche  in  modo  definitivo, il diritto preteso per il
 mancato riconoscimento della tutela  giudiziale,  se  non  avesse  la
 possibilita' di farlo valere in giudizio.
    Risulterebbero,  quindi, violati gli artt. 24 Cost., che assicura,
 invece, la tutela giudiziaria ai titolari dei diritti, e 3 Cost., per
 la   palese   disparita'   di   trattamento  che  si  verifica  senza
 giustificato motivo  tra  colui  che  agisce  o  che  e'  chiamato  a
 contraddire  secondo  la sommaria valutazione effettuata dal Pretore,
 in base all'art. 3  della  legge  in  esame,  e  colui  che,  benche'
 titolare  del diritto di affrancazione, per il diniego della tutela e
 per la interpretazione restrittiva data all'art. 404  c.p.c.,  rimane
 fuori  del  processo  e  rischia  di  perdere  il  diritto  di cui e'
 titolare.
    Pertanto,  va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.
 404 c.p.c. cosi' come finora interpretato.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella
 parte in cui non ammette opposizione di terzo avverso l'ordinanza con
 la  quale  il  Pretore  dispone  l'affrancazione del fondo ex art. 4,
 legge 22 luglio 1966, n. 607.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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