N. 1106 SENTENZA 12 - 20 dicembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza   e   assistenza   -   Prepensionamento   obbligatorio   -
 Predeterminazione di limite di  eta'  per  le  donne  (cinquant'anni)
 diverso   ed  inferiore  rispetto  a  quello  (cinquantacinque  anni)
 stabilito per gli uomini - Illegittimita' costituzionale.
 (Legge 5 dicembre 1986, n. 856, art. 3, quarto comma)
 
(GU n.52 del 28-12-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3, quarto
 comma,  della  legge  5  dicembre  1986,  n.  856   (Norme   per   la
 ristrutturazione   della   flotta  pubblica  -  Gruppo  Finmare  -  e
 interventi per l'armamento privato), in relazione all'art. 3, secondo
 comma,  stessa  legge,  promosso  con ordinanza emessa il 24 dicembre
 1987 dal Pretore di Venezia  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Rizzi Elena e la S.p.a. Adriatica Navigazione, iscritta al n. 176 del
 registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto di costituzione dell'Adriatica di Navigazione S.p.a.
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  22  novembre  1988  il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Uditi   gli   avv.ti   Mario  Vianello  e  Augusto  Salvatore  per
 l'Adriatica di Navigazione S.p.a. e l'Avvocato  dello  Stato  Gaetano
 Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La  legge  5  dicembre  1986,  n. 856, dettando norme sulla
 ristrutturazione della "Finmare", prevede, fra l'altro,  all'art.  3,
 il  pensionamento  anticipato del personale esuberante, individuato a
 seguito di apposita procedura, fra quello che abbia raggiunto  l'eta'
 di  cinquantacinque anni, se di sesso maschile, o di cinquant'anni se
 di sesso femminile.
    Con  l'ordinanza  del 24 dicembre 1987, il Pretore di Venezia - in
 una controversia in cui veniva in applicazione detta  normativa  (nei
 confronti  di  una  lavoratrice  collocata  a  riposo in eta' appunto
 inferiore   ai   cinquantacinque   anni)   -   ne    ha    denunciato
 l'illegittimita'  in  riferimento  agli  artt.  3,  4,  35 e 37 Cost.
 Ritenuta in re ipsa, atteso  l'oggetto  del  giudizio,  la  rilevanza
 della  questione,  ne  ha  motivato  la  non  manifesta  infondatezza
 "mutuando le considerazioni esposte nella sentenza di questa Corte n.
 137/86",  che  dovrebbero  condurre,  anche  nel caso in questione, a
 censurare l'ingiustificata discriminazione  attuata  in  danno  della
 donna,  posto che, anche in tema di prepensionamento obbligatorio, la
 predeterminazione di limiti di eta' che risultano, per  quest'ultima,
 diversi  ed  inferiori rispetto a quelli stabiliti per l'uomo, viola,
 non  diversamente  dalla  disposizione  giudicata  costituzionalmente
 illegittima  con  la  menzionata  sentenza,  il  diritto della prima,
 costituzionalmente  protetto  dai  precetti  suddetti,   di   vedersi
 assicurata  una potenziale durata della vita lavorativa non inferiore
 a quella garantita al secondo.
    2.  -  L'ordinanza,  ritualmente notificata e comunicata, e' stata
 altresi' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
    Nel  susseguente  giudizio si e' costituita la S.p.a. Adriatica di
 navigazione  ed  e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
    La  difesa  della  parte privata ha espresso dubbi sulla rilevanza
 della questione, potendo ipotizzarsi l'inapplicabilita',  nei  propri
 confronti,  della  legge  n.  856  del  1986:  cio' perche' lo stesso
 Pretore di Venezia sarebbe pervenuto a tale conclusione rilevando che
 la  Societa'  Adriatica di navigazione esercita in prevalenza servizi
 passeggeri e non merci.
    La  stessa  parte,  comunque,  ha  sollecitato  la declaratoria di
 infondatezza della questione osservando che, secondo il sistema della
 citata  legge,  la  graduatoria  del  personale  da  prepensionare e'
 ordinata secondo l'eta' (e prescindendo dal  sesso),  nell'ambito  di
 tale  graduatoria  collocandosi  in  un  unico  ordine  i  lavoratori
 ultracinquantacinquenni e le lavoratrici  ultracinquantenni  (essendo
 cosi' evidente che il personale da prepensionare e' individuato dalla
 maggiore eta' e non dal sesso). Ha rilevato, infine, che una  diversa
 eta'  pensionabile, per la donna rispetto all'uomo, trova tuttora una
 ragionevole  giustificazione,  di   rilievo   costituzionale,   nella
 peculiare posizione familiare della donna stessa.
    La  difesa dell'Autorita' intervenuta contesta la fondatezza della
 questione, sia in correlazione ai paralleli limiti di  eta'  vigenti,
 in  caso  di pensionamento ordinario, nell'ambito delle assicurazioni
 sociali, sia in correlazione alle peculiari finalita' di  risanamento
 economico,   che   son  proprie  della  legge  n.  856/1986:  e,  nel
 perseguimento di queste, la determinazione di un  diverso  limite  di
 eta'  per  il  prepensionamento,  rispettivamente per uomini e donne,
 integrerebbe  una  scelta  discrezionale  ispirata   a   criteri   di
 razionalita'  e  minore  onerosita', tenuto conto anche dell'organico
 delle imprese interessate e della  necessita'  di  garantire  che  un
 consistente numero di soggetti lasci il posto di lavoro.
                         Considerato in diritto
    1.   -   Il   Pretore   di   Venezia   dubita  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 3, quarto  comma,  della  legge  5  dicembre
 1986,  n.  856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica),
 nella parte in cui, ai fini del pensionamento anticipato obbligatorio
 del  personale  esuberante,  fissa  un  limite  di  eta' per le donne
 diverso e inferiore (cinquant'anni) a quello stabilito per gli uomini
 (cinquantacinque  anni);  risulterebbero violati gli artt. 3, 4, 35 e
 37 Cost. per la effettuata discriminazione delle donne rispetto  agli
 uomini  solo per ragioni di sesso e per la conseguente ingiustificata
 compressione del diritto al lavoro a danno delle prime.
    2.  -  E'  preliminare  l'esame  della  eccepita irrilevanza della
 questione. La Societa' datrice di lavoro sostiene l'inapplicabilita',
 nei  suoi confronti, della legge censurata in quanto essa esercita in
 prevalenza servizi  passeggeri  e  non  merci  ed,  inoltre,  che  la
 lavoratrice sarebbe stata licenziata anche per altri motivi.
    L'eccezione  e'  palesemente  infondata  perche' i fatti su cui si
 fonda, i quali, peraltro, non trovano riscontro nemmeno negli atti di
 causa, non risultano affatto dall'ordinanza di rinvio a questa Corte.
    3. - Nel merito la questione e' fondata.
    L'art. 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, prevede un programma
 di ristrutturazione e di sostegno finanziario da  parte  dello  Stato
 per  i  servizi di trasporto merci di linea esercitato dalle Societa'
 del Gruppo Finmare, per le quali e' riconosciuta l'impossibilita'  di
 conseguire   l'equilibrio   economico   della   gestione  e  la  loro
 indispensabilita' per l'economia nazionale.
    L'art.  3  della  stessa  legge  prevede  che  il  detto programma
 contenga l'indicazione dei contingenti,  divisi  per  qualifica,  del
 personale, amministrativo e navigante, esuberante sia in relazione ai
 servizi svolti al 1› gennaio 1985, sia in dipendenza  dell'attuazione
 del programma medesimo e delle relative variazioni.
    Agli  appartenenti  alle  qualifiche  per  le  quali sono previste
 esuberanze di  personale  e'  data  facolta'  di  presentare  domanda
 irrevocabile  di  pensionamento  anticipato  se  abbiano  maturato  i
 requisiti di contribuzione per la pensione di vecchiaia  e  raggiunto
 l'eta' di cinquant'anni se donne e di cinquantacinque anni se uomini.
    Inoltre,  dispone che, se il numero di coloro che hanno presentato
 la suddetta domanda ecceda le  esuberanze,  la  societa'  interessata
 provvede alla individuazione di coloro che, in possesso dei requisiti
 previsti, debbano usufruire del pensionamento anticipato  secondo  il
 criterio  prevalente  della maggiore eta'; se invece e' inferiore, la
 societa' interessata individua il  personale  che,  in  possesso  dei
 requisiti previsti, deve essere collocato in pensionamento anticipato
 seguendo il criterio della maggiore eta' fino al  raggiungimento  dei
 limiti numerici indicati nel programma medesimo.
    La risoluzione del rapporto ha luogo alla scadenza del mese in cui
 si  verifica  o  l'accoglimento  della  domanda  o   l'individuazione
 suddetta;  il  trattamento  di  pensione decorre dal mese successivo.
 Esso e' liquidato sulla base dell'anzianita'  contributiva  aumentata
 di  un  periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del
 rapporto  e  quello  di  compimento  dell'eta'  per  la  pensione  di
 vecchiaia.
    La  prevista  possibilita'  di  porre  il  personale esuberante in
 anticipato pensionamento non puo' essere assimilata alla  ipotesi  di
 un  normale  pensionamento  per  raggiungimento  della  relativa eta'
 richiesta dalle norme di previsione per la cessazione del rapporto di
 lavoro, ma concreta una ipotesi di cessazione anticipata del rapporto
 di lavoro per una causa eccezionale.
    Trattasi,   in   sostanza,  di  una  particolare  ristrutturazione
 aziendale.
    Infatti,  la  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  che opera nei
 confronti  del  personale  ritenuto  esuberante  e'  connessa  ad  un
 particolare  programma di ristrutturazione finanziato dallo Stato per
 le  Societa'  del  Gruppo  Finmare,  per  le  quali  e'  riconosciuta
 l'impossibilita'  di conseguire l'equilibrio economico della gestione
 e la loro indispensabilita' per l'economia nazionale.
    La  cessazione del rapporto di lavoro, che non opera per spontanea
 scelta dei lavoratori al raggiungimento della eta' richiesta, ma  per
 imposizione  del  datore  di  lavoro,  concreta  un  vero  e  proprio
 licenziamento.
    In tale situazione trovano piena applicazione i principi affermati
 da questa Corte in tema di licenziamento secondo  i  quali  non  puo'
 effettuarsi  discriminazione  tra  lavoratori  dell'azienda  in  base
 soltanto al sesso. Si e' piu' volte affermata da questa Corte (sentt.
 nn.  137/1986;  498/1988;  ord.  n.  703/1988)  la  piena  parita' di
 trattamento  tra  lavoratori  e  lavoratrici   in   ordine   all'eta'
 lavorativa.
    Pertanto,  della norma censurata, siccome in contrasto con i detti
 principi, che, del resto, costituiscono la corretta applicazione  dei
 precetti  costituzionali,  deve  essere  dichiarata  l'illegittimita'
 costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, quarto comma,
 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme  per  la  ristrutturazione
 della  flotta  pubblica - Gruppo Finmare e interventi per l'armamento
 privato), nella parte in cui, ai fini  del  pensionamento  anticipato
 obbligatorio  del  personale esuberante, fissa per le donne un limite
 di eta'  (cinquant'anni)  diverso  ed  inferiore  rispetto  a  quello
 (cinquantacinque anni) stabilito per gli uomini.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1950