N. 1120 ORDINANZA 12 - 20 dicembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Istruzione  pubblica  -  Personale  docente  -  Immissione in ruolo -
 Disciplina amministrativa - Jus superveniens: d.-l. 3 maggio 1988, n.
 140,  convertito in legge 4 luglio 1988, n. 246; d.-l. 6 agosto 1988,
 n. 323, convertito in legge 6 ottobre 1988, n. 426 Necessita'  di  un
 nuovo  esame  della rilevanza delle questioni Restituzione degli atti
 al giudice a quo.
 (Legge  20 maggio 1982, n. 270, artt. 30, 34, 49, primo comma, e 57).
 (Cost., artt. 3, 51 e 97)
 
(GU n.52 del 28-12-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
    Nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 30, 34, 49,
 primo comma, e 57 della legge 20  maggio  1982,  n.  270  ("Revisione
 della  disciplina del reclutamento del personale docente della scuola
 materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione  degli
 organici,  adozione  di  misure  idonee  ad  evitare la formazione di
 precariato  e  sistemazione  del  personale   precario   esistente"),
 promossi con le seguenti ordinanze:
      1)   ordinanza   emessa   il   19  ottobre  1987  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da
 Rasciale  Maria  Rosa  ed  altri  contro  il Ministero della pubblica
 istruzione ed altri, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 24, prima
 Serie speciale, dell'anno 1988;
      2)   ordinanza   emessa   il   19  ottobre  1987  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da  Romano
 Salvatore  ed  altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed
 altri, iscritta al n. 268 del registro ordinanze  1988  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  24,  prima  Serie
 speciale, dell'anno 1988;
      3)   ordinanza   emessa   il   19  ottobre  1987  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ughetti
 Teresa  ed  altri  contro  il  Ministero della pubblica istruzione ed
 altri, iscritta al n. 269 del registro ordinanze  1988  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  24,  prima  Serie
 speciale, dell'anno 1988.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di Rasciale Maria Rosa, Romano
 Salvatore, Ughetti Teresa ed altri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  29  novembre  1988  il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Udito l'avvocato Ernani d'Agostino per Rasciale Maria Rosa, Romano
 Salvatore, Ughetti Teresa ed altri.
    Ritenuto  che  nel corso di alcuni procedimenti per l'annullamento
 di decreti ed ordinanze ministeriali  disciplinanti  l'immissione  in
 ruolo  del  personale,  il  Tribunale amministrativo regionale per il
 Lazio, con tre ordinanze di analogo contenuto, tutte emesse  in  data
 19  ottobre  1987,  ha  sollevato, in relazione agli artt. 3, 51 e 97
 della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  30,  34,  49, primo comma, e 57 della legge 20 maggio 1982, n.
 270;
      che  il  giudice  a quo trae spunto dalla sentenza n. 249 del 25
 novembre   1986   con   la   quale   questa   Corte   ha   dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale degli artt. 35, quarto comma, 37 e 57
 della citata legge n. 270 del 1982, osservando in proposito come tali
 norme  fossero  del  tutto simili a quelle impugnate, pur riguardando
 una diversa categoria di insegnanti;
      che nei giudizi dinanzi a questa Corte si sono costituite alcune
 parti  private  insistendo  per  la   declaratoria   d'illegittimita'
 costituzionale,   anche   con   memoria   depositata   nell'imminenza
 dell'udienza.
    Considerato  che,  trattandosi  di  questioni  analoghe, i giudizi
 possono essere riuniti;
      che  successivamente  alle  ordinanze  di  rimessione  e'  stato
 emanato il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito in legge 4
 luglio  1988,  n.  246,  che  ha  previsto  l'immissione in ruolo del
 personale scolastico di cui ai  giudizi  a  quibus,  ed  e'  altresi'
 entrato  in vigore il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito
 in legge 6 ottobre 1988, n. 426, che (art. 8 bis) ha  trasformato  in
 nazionali  le  graduatorie provinciali gia' previste dall'art. 17 del
 citato decreto-legge n. 140 del 1988;
      che,  pertanto,  e' opportuno che il giudice a quo proceda ad un
 nuovo esame  della  rilevanza  delle  questioni  alla  stregua  della
 sopravvenuta normativa.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
 amministrativo regionale per il Lazio.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1964