N. 1121 ORDINANZA 12 - 20 dicembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Locazione  -  Immobili  non  adibiti  ad  uso di abitazione - Persone
 giuridiche pubbliche -  Esercizio  di  attivita'  diverse  da  quella
 professionale,  artigianale  o commerciale - Diritto a far cessare la
 proroga legale - Mancata previsione - Manifesta infondatezza.
 (Legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 4, primo comma, n. 1).
 (Cost., art. 3)
 
(GU n.52 del 28-12-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
    Nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4, n. 1,
 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le  locazioni  e
 sublocazioni  di  immobili  urbani), promosso con ordinanza emessa il
 primo aprile 1987 dalla  Corte  di  cassazione  sui  ricorsi  riuniti
 proposti  da Cantone Carmine ed altri contro l'Ente Ospedaliero della
 S.S. Annunziata di Napoli, iscritta al n. 352 del registro  ordinanze
 1988  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31,
 prima serie speciale dell'anno 1988.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti.
    Ritenuto  che,  nel  procedimento  relativo ai ricorsi proposti da
 Cantone  Carmine  ed  altri  contro  l'Ente  Ospedaliero  della  S.S.
 Annunziata di Napoli, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il
 1› aprile 1987, ha riproposto, a seguito di restituzione degli  atti,
 disposta  dalla  Corte  costituzionale con ordinanza n. 313 del 1986,
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento  all'art.  3
 Cost.,  dell'art.  4,  n.  1,  della  legge  23  maggio  1950, n. 253
 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni  di  immobili  urbani),
 nella  parte  in  cui non prevede, in favore delle persone giuridiche
 pubbliche, che non esercitino una attivita' assimilabile a quelle  da
 esso    considerate   (di   natura   professionale,   artigianale   o
 commerciale), il diritto di  far  cessare  la  proroga  legale  della
 locazione di immobili non adibiti ad uso di abitazione.
      che,  ad  avviso  del  giudice a quo, la questione e' rilevante,
 dovendosi applicare alla controversia in oggetto, ai sensi  dell'art.
 82  della  legge  27  luglio 1978, n. 392, la norma denunciata, e che
 tale  ultima  norma  sembra  contrastare   con   il   princi'pio   di
 uguaglianza,  in  quanto,  pur  essendo  applicabile,  ai  fini della
 cessazione della proroga legale, agli enti  pubblici  economici,  non
 estende   il   trattamento  da  essa  previsto  (per  professionisti,
 artigiani e commercianti) agli altri enti pubblici che intendano  far
 cessare  la  proroga della locazione di immobili destinati ad uso non
 abitativo per la necessita' di esercitarvi  attivita'  connesse  alle
 proprie funzioni.
    Considerato  che  l'art.  4, comma primo, n. 1, della legge n. 253
 del 1950, applicabile nella  specie,  consente  al  locatore  di  far
 cessare  la proroga legale della locazione di immobili adibiti ad uso
 non abitativo, quando dimostri l'urgente ed improrogabile  necessita'
 di   esercitare   nell'immobile   la  propria  normale  attivita'  di
 professionista,  di  artigiano  o  di  commerciante,  in   tal   modo
 risolvendo a favore del locatore un conflitto fra interessi omologhi,
 cioe'    entrambi     connessi     all'esercizio     di     attivita'
 economico-produttive;
      che,  in  tale  quadro,  non  appare  lesiva  del  princi'pio di
 uguaglianza l'omessa considerazione delle esigenze dei locatori siano
 essi  persone  fisiche  o  persone  giuridiche, private o pubbliche -
 connesse   all'esercizio   di    attivita'    diverse    da    quelle
 economico-produttive,   quali   sono   le   attivita'   tendenti   al
 conseguimento delle finalita' istituzionali degli enti  pubblici  non
 economici, alle quali si riferisce il giudice a quo;
      che,  d'altra parte, la legge n. 253 del 1950, all'art. 4, comma
 primo, n. 2 (ma vedi anche l'art. 6,  comma  quarto),  si  fa  carico
 delle  esigenze degli enti pubblici non economici, riservando ad essi
 un trattamento nel complesso non deteriore;
      che,  infatti,  la  suindicata  disposizione,  se  pone a carico
 dell'ente locatore, ai fini della cessazione  della  proroga  legale,
 l'onere  dell'offerta  al  conduttore  di  altro immobile, lo esonera
 tuttavia dalla dimostrazione della necessita', attribuendo  rilevanza
 alla  mera  volonta'  di disporre dell'immobile per l'esercizio delle
 proprie funzioni;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 1, della legge 23  maggio
 1950,  n.  253  (Disposizioni  per  le  locazioni  e  sublocazioni di
 immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3  Cost.,  dalla
 Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1965