N. 1125 ORDINANZA 12 - 20 dicembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 Opere  pubbliche - Provincia autonoma di Bolzano - Efficacia di d.-l.
 non convertito - Manifesta inammissibilita'.
 (D.-L. 5 marzo 1988, n. 39, art. 2).
 (Statuto  provincia  autonoma  Bolzano, artt. 8, nn. 13, 14, 17, 21 e
 24, 9, n. 9, 16, primo comma, e 107;
 Cost., art. 77, secondo comma)
 
(GU n.52 del 28-12-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
    Nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l.
 5 marzo 1988, n. 59  (Interventi  urgenti  nel  settore  delle  opere
 pubbliche)  promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano,
 notificato il  1›  aprile  1988,  depositato  in  cancelleria  il  15
 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1988.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre.
    Ritenuto che la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto che venga
 dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2  del  d.-l.  5
 marzo  1988,  n.  59  ("Interventi  urgenti  nel  settore delle opere
 pubbliche") per violazione di vari articoli del suo statuto  (8,  nn.
 13,  14,  17,  21 e 24; 9, n. 9; 16, primo comma; 107), approvato con
 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme  di  attuazione
 emanate  con  i decreti presidenziali 22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 26
 marzo 1977, n. 235; 31 luglio 1978, n. 1017,  nonche'  dell'art.  77,
 secondo comma, della Costituzione;
      che  si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 concludendo per il rigetto del ricorso, anche per i motivi illustrati
 in una successiva memoria.
    Considerato  che  il  d.-l.  5  marzo  1988,  n.  59  non e' stato
 convertito  in  legge  nel  termine  prescritto  dall'art.  77  della
 Costituzione;
      che,  pertanto, in conformita' ad un consolidato orientamento di
 questa Corte (da ultimo, ord. n. 665  del  1988)  va  pronunciata  la
 manifesta inammissibilita' di tutte le questioni.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.l. 5 marzo 1988, n.  39
 ("Interventi   urgenti   nel  settore  delle  opere  pubbliche"),  in
 riferimento agli artt. 8, nn. 13, 14, 17, 21 e 24; 9, n. 9; 16, primo
 comma;  107 dello Statuto approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
 e  alle  relative  norme  di  attuazione  emanate   con   i   decreti
 presidenziali  22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 26 marzo 1977, n. 235; 31
 luglio 1978, n.  1017,  nonche'  all'art.  77,  secondo  comma  della
 Costituzione,  sollevata  dal  Presidente della Provincia Autonoma di
 Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1969