N. 802 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 1988
N. 802 Ordinanza emessa il 26 settembre 1988 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Soc. coop. Fornaci "Le Piaggiole" e fallimento S.n.c. Impresa artigiana edile Achille Comellini e C. Procedure concorsuali - Concordato preventivo - Crediti delle societa' o enti di produzione e lavoro - Mancata estensione del privilegio agli interessi maturati dopo la domanda di concordato preventivo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 300/1986. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 55, primo comma, come richiamato dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 169 e 54, terzo comma). (Cost., art. 3).(GU n.3 del 18-1-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a ruolo il 13 giugno 1985 al n. 4021 del ruolo affari civili contenziosi dell'anno 1985, al n. 1707 del ruolo della sezione, al n. 413 del ruolo del giudice istruttore, promossa dalla Soc. coop. Fornaci "Le Piaggiole", in persona del suo presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, in Borgo Albizi, 8, presso lo studio dell'avv. Attilio Maggini che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso, opponente, contro fallimento S.n.c. Impresa artigiana edile Achille Comellini e C., opposto. Avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo del fallimento. Premesso che in data 5 novembre 1983 la S.n.c. Impresa artigiana edile di Achille Comellini e C., presentava domanda di concordato preventivo; che in data 5 ottobre 1984 il tribunale di Firenze ne dichiarava il fallimento; che la Soc. coop. Fornaci "Le Piaggiole", creditrice della predetta come da decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di Firenze in data 6 aprile 1984, proponeva istanza di ammissione al passivo del fallimento in via privilegiata ex art. 2751- bis n. 5 del c.c. per L. 79.083.610, di cui L. 65.920.385 per capitale, L. 9.676.900 per interessi al tasso del 21% riconosciuto dal predetto decreto ingiuntivo, sino alla dichiarazione di fallimento, L. 210.155 per spese bancarie di ritorno e di protesto, L. 845.400 per spese del procedimento ingiuntivo, L. 2.157.200 per spese di registrazione del decreto ingiuntivo, L. 273.570 per spese di notifica del decreto ed altre; che in sede di verifica dello stato passivo il giudice delegato ammetteva in via privilegiata il credito di L. 68.320.000, relativo al capitale ed agli interessi calcolati al tasso del 21% fino alla domanda di concordato preventivo. Ammetteva inoltre in chirografo, quali spese del procedimento monitorio, L. 3.002.000, dichiarando il resto non dovuto; che con ricorso depositato in data 14 maggio 1985 la Soc. coop. si opponeva allo stato passivo, chiedendo l'ammissione in via privilegiata, in tesi, ed in via chirografica, in ipotesi, degli interessi al tasso del 21% maturati fino alla dichiarazione di fallimento; l'ammissione in privilegio delle spese di registrazione del d.i. e, in chirografo, delle spese di notifica ed altre; che il fallimento si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione perche' infondata. O S S E R V A La formulazione degli artt. 55, primo comma, richiamato dall'art. 169, e 54, terzo comma, del r.-d. 16 marzo 1942, n. 267, ha dato luogo a divergenti interpretazioni in dottrina ed in giurisprudenza. Il contrasto all'interno della giurisprudenza della suprema Corte e' stato composto con l'intervento delle ss.uu. (sentenza del 15 marzo 1982, n. 1670) che hanno ribadito la tesi della esclusione della estensione del privilegio agli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento o dopo la domanda di concordato preventivo (in tal senso vedi anche Cass., 1 agosto 1984, n. 4583). Secondo tale indirizzo, dovrebbe ritenersi che, nella fattispecie in esame, gli interessi sul credito della soc. coop., assistito da privilegio generale ai densi dell'art. 2751-bis, n. 5, del c.c., maturano anche dopo la proposizione della domanda di concordato preventivo, ma mantengono natura chirografaria, in quanto l'art. 54, terzo comma citato, non richiama ai fini della estensione delle cause di prelazione agli interessi, accanto agli artt. 2788 e 2855 del c.c., la disposizione di cui all'art. 2749. Di conseguenza, mentre per i crediti assistiti da pegno o ipoteca opera l'estensione della causa di prelazione agli interessi maturati dopo la domanda di concordato preventivo, cio' non si verificherebbe per i crediti muniti di privilegio. Cosi' interpretate, le predette disposizioni prestano il fianco a censure di incostituzionalita' per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto finiscono per comportare un trattamento di favore per i crediti pignoratizi ed ipotecari rispetto a quelli privilegiati. Posto che l'art. 2741, secondo comma, del c.c. considera causa legittima di prelazione il privilegio in maniera non diversa dal pegno e dall'ipoteca, la mancata estensione della prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati dopo la domanda di concordato preventivo, sarebbe stata ammissibile solo qualora il legislatore avesse adottato lo stesso regime anche per i crediti assistiti da pegno e ipoteca, altrimenti non appare sorretta da alcuna plausibile giustificazione. Occorre poi tener presente che con sentenza del 31 dicembre 1986, n. 300, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, gli artt. 55, primo comma, richiamato dall'art. 169, e 54, terzo comma, del r.-d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro. Di conseguenza, deve ritenersi non piu' operante l'esclusione della estensione del privilegio agli interessi maturati sui crediti indicati nell'art. 2751-bis, n. 1, dopo la domanda di concordato preventivo. Giova a questo punto sottolineare che, come risulta in modo univoco dal dibattito in sede parlamentare che ha preceduto l'emanazione della legge 29 luglio 1975, n. 426, l'innovazione alla disciplina dei privilegi contenuta negli artt. 2751- bis e 2777 del c.c. e' stata ispirata all'intento di dare compiuta attuazione al principio sancito dall'art. 35 della Costituzione, offrendo una particolare tutela ai crediti derivanti dalla prestazione di attivita' lavorativa in qualsiasi forma essa si realizzi. Per cio' che concerne le societa' cooperative di produzione e lavoro, contemplate dall'art. 2751-bis, n. 5, dai citati lavori preparatori nonche' dalla dottrina e giurisprudenza in materia, si evince come il privilegio generale sui mobili, originariamente previsto soltanto per i lavoratori subordinati, e' stato esteso a tali categorie in considerazione della natura dei crediti che, per essere corrispettivo di servizi prestati o della vendita di manufatti, costituiscono prevalentemente retribuzione di lavoro. Considerato che negli artt. 2751- bis e 2777 del c.c., cosi' come sostituiti dalla legge n. 426/1975, il legislatore ha unificato i crediti ivi elencati sul presupposto della loro comune derivazione da una prestazione di attivita' essenzialmente lavorativa, puo' sembrare poco conforme al principio di parita' il diverso regime che, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, si e' venuto ad instaurare tra i crediti rispettivamente indicati ai nn. 1 e 5 dell'art. 2751-bis, in ordine alla estensione del privilegio agli interessi successivi alla domanda di concordato preventivo. Peraltro, il contrasto tra gli artt. 55, primo comma, 54, terzo comma, del r.-d. n. 267/1942 e l'art. 3 della Costituzione non puo' essere sanato giudicando l'omesso richiamo dell'art. 2749 del c.c. nell'ultimo comma dell'art. 54 come una mera dimenticanza del legislatore. Tale operazione implicherebbe il ricorso alla analogia iuris, non ammissibile per le norme sui privilegi che, poiche' derogano al principio generale della par condicio, costituiscono disposizioni di carattere eccezionale. Sulla base di quanto premesso, deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55, primo comma, richiamato dall'art. 169, e 54, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle societa' o enti di produzione e lavoro dopo la domanda di concordato preventivo.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 55, primo comma, richiamato dall'art. 169, e 54, terzo comma, del r.-d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle societa' o enti cooperativi di produzione e lavoro dopo la domanda di concordato preventivo; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 26 settembre 1988 Il presidente: (firma illeggibile) 88C1986