N. 806 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio - 10 dicembre 1988
N. 806 Ordinanza emessa il 25 maggio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 dicembre 1988) dal tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale a carico di Zingaretti Riccardo Ordinamento giudiziario militare - Tribunali militari - Composizione - Giudici togati e membri laici - Violazione del principio di indipendenza e d'imparzialita' per la mancanza di un organo di autogoverno della magistratura militare analogo al c.s.m. Mancanza d'indipendenza dei giudici non togati dal potere esecutivo - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 60/1969 e n. 266/1988. Ordinamento giudiziario militare - Tribunali militari - Composizione - Giudici togati e membri laici - Possibile lesione dell'indipendenza e dell'imparzialita' di giudizio causate dal timore di dover subire un giudizio civile per fatti colposi commessi nell'esercizio di funzioni giurisdizionali - Lesione del principio di indipendenza e della soggezione alla sola legge tanto piu' grave per i membri laici che rispondono sia civilmente a titolo di dolo e colpa grave che disciplinarmente - Violazione del segreto della camera di consiglio e del principio di ascrivibilita' della decisione al collegio nella sua unitarieta'. (R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 1, primo comma, n. 1; legge 7 maggio 1981, n. 180, artt. 1, cpv., 2, primo e secondo comma; legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 2, 7, 9 e 16). (Cost., artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, e 108).(GU n.3 del 18-1-1989 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Zingaretti Riccardo, nato il 9 aprile 1963 ad Aprilia (Latina) (atto di nascita n. 109) ivi residente in via Aldo Manunzio n. 3, celibe, lic. media, idraulico, incensurato, impossidente, soldato in congedo, detenuto per altra causa, imputato di furto militare (art. 230 del c.p.m.p.) perche' in data imprecisata ma antecedente e prossima il 2 febbraio 1983 in Pisa si impossessava al fine di trarne profitto sottraendole all'amministrazione militare che le deteneva delle seguenti cose mobili: a) n. 1 nastro completo con 76 cartucce cal. 7.62 Nato; b) n. 1 elmetto con retina; c) n. 1 cinturone di canapa; d) n. 1 tromboncino lancia fumogeni. IN FATTO ED IN DIRITTO All'odierna pubblica udienza, in contumacia dell'imputato, compiute le formalita' di apertura del dibattimento, sulla richiesta del p.m. e della difesa di proseguire nel giudizio, il tribunale ha, di ufficio, sollevato le seguenti questioni di legittimita' costituzionale.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 805/1988). 88C1990