N. 807 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 1984- 13 dicembre 1988
N. 807 Ordinanza emessa il 22 marzo 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 dicembre 1988) dal tribunale di Spoleto nel procedimento penale a carico di Collazzoni Lanfranco Reato detenzione illegale di armi da sparo - Obbligo penalmente sanzionato di denunciare all'autorita' di p.s. o al comando dei carabinieri del luogo di residenza il possesso di un'arma da sparo - Mancata previsione della distinzione tra chi non abbia mai provveduto alla prescritta denuncia e chi dopo averla effettuata alle autorita' competenti nel luogo di originaria residenza ometta di ripeterla nel caso di trasferimento della residenza stessa Ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38; legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7, modificati dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14). (Cost., art. 3).(GU n.3 del 18-1-1989 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento penale a carico di Collazzoni Lanfranco, imputato "di aver illegalmente detenuto due fucili da caccia, dei quali ometteva di rinnovare la denuncia all'autorita' locale di P.S., essendosi trasferito in Spoleto (artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497). In Spoleto, accertato il 21 novembre 1983". Ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 38 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1964, n. 497, nella parte in cui, nel prevedere come reato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo, non distinguono la posizione di chi non abbia mai provveduto alla relativa denuncia da quella di chi, dopo averla effettuata presso l'autorita' di p.s. o il comando dei Carabinieri del luogo di originaria residenza, ometta di ripeterla nel luogo di nuova residenza. Infatti il non avere operato una tale distinzione sembra vulnerare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, secondo il quale, cosi' come debbono essere previste sanzioni uguali per situazioni eguali, cosi' non possono essere riservati trattamenti eguali per situazioni diverse. Senza considerare che, se la ratio della norma di cui all'art. 38 del t.u.l.p.s. e' quella di consentire all'autorita' di p.s. di conoscere il possesso di un'arma da parte del cittadino, tale ratio appare soddisfatta dalla denuncia fatta nel luogo di originaria residenza, denuncia che permette all'autorita' competente di seguire i movimenti delle armi denunciate allorquando un cittadino si trasferisca, col semplice onere di accertarne la nuova residenza presso gli uffici dell'anagrafe. Ne' puo' essere trascurato il rilievo che chi non denuncia la detenzione di un'arma impedisce all'autorita' competente di conoscere l'esistenza presso il suo domicilio dell'arma stessa, della qusale quindi potrebbe servirsi per azioni illecite, laddove chi abbia fatta la prescritta denuncia, e poi trasferisca la propria residenza altrove trasportando nella nuova residenza l'arma, ben si rende conto che l'autorita' e' a conoscenza della disponibilita', da parte sua, di quell'arma a suo tempo regolarmente denunciata.
P. Q. M. Considerato che la soluzione del dubbio di legittimita' costituzionale della norma e' rilevante ai fini della decisione circa la colpevolezza dell'imputato il quale, in caso di dichiarata illegittimita' della norma, dovrebbe andare assolto con la formula "perche' il fatto non costituisce reato"; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso a carico di Collazzoni Lanfranco. Spoleto, addi' 22 marzo 1984 Il presidente: (firma illeggibile) 88C1991