N. 807 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 1984- 13 dicembre 1988

                                 N. 807
        Ordinanza emessa il 22 marzo 1984 (pervenuta alla Corte
      costituzionale il 13 dicembre 1988) dal tribunale di Spoleto
        nel procedimento penale a carico di Collazzoni Lanfranco
 Reato  detenzione  illegale  di  armi  da  sparo - Obbligo penalmente
 sanzionato di denunciare all'autorita'  di  p.s.  o  al  comando  dei
 carabinieri  del luogo di residenza il possesso di un'arma da sparo -
 Mancata previsione della distinzione tra chi non abbia mai provveduto
 alla  prescritta denuncia e chi dopo averla effettuata alle autorita'
 competenti nel luogo di originaria residenza ometta di ripeterla  nel
 caso  di  trasferimento  della residenza stessa Ingiustificato eguale
 trattamento di situazioni diverse.
 (R.D.  18 giugno 1931, n. 773, art. 38; legge 2 ottobre 1967, n. 895,
 artt. 2 e 7, modificati dalla legge 14 ottobre 1974,  n.  497,  artt.
 10 e 14).
 (Cost., art. 3).
(GU n.3 del 18-1-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Letti  gli  atti  del  procedimento  penale a carico di Collazzoni
 Lanfranco, imputato "di aver  illegalmente  detenuto  due  fucili  da
 caccia,  dei  quali  ometteva  di rinnovare la denuncia all'autorita'
 locale di P.S., essendosi trasferito in Spoleto (artt. 10 e 14  della
 legge  14 ottobre 1974, n. 497). In Spoleto, accertato il 21 novembre
 1983".
    Ritiene  che  non  sia  manifestamente  infondata  la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 38 del r.d. 18  giugno  1931,
 n.  773, e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli
 artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1964, n.  497,  nella  parte  in
 cui, nel prevedere come reato l'illegale detenzione di armi comuni da
 sparo, non distinguono la posizione di chi non abbia  mai  provveduto
 alla  relativa  denuncia  da  quella  di  chi, dopo averla effettuata
 presso l'autorita' di p.s. o il comando dei Carabinieri del luogo  di
 originaria   residenza,  ometta  di  ripeterla  nel  luogo  di  nuova
 residenza.
    Infatti il non avere operato una tale distinzione sembra vulnerare
 il principio di eguaglianza di cui  all'art.  3  della  Costituzione,
 secondo  il quale, cosi' come debbono essere previste sanzioni uguali
 per situazioni eguali, cosi' non possono essere riservati trattamenti
 eguali per situazioni diverse.
    Senza  considerare che, se la ratio della norma di cui all'art. 38
 del t.u.l.p.s. e' quella  di  consentire  all'autorita'  di  p.s.  di
 conoscere  il  possesso di un'arma da parte del cittadino, tale ratio
 appare soddisfatta dalla  denuncia  fatta  nel  luogo  di  originaria
 residenza,  denuncia che permette all'autorita' competente di seguire
 i  movimenti  delle  armi  denunciate  allorquando  un  cittadino  si
 trasferisca,  col  semplice  onere  di  accertarne la nuova residenza
 presso gli uffici dell'anagrafe.
    Ne'  puo'  essere  trascurato  il  rilievo che chi non denuncia la
 detenzione di un'arma impedisce all'autorita' competente di conoscere
 l'esistenza  presso  il  suo domicilio dell'arma stessa, della qusale
 quindi potrebbe servirsi per azioni illecite, laddove chi abbia fatta
 la  prescritta  denuncia,  e  poi  trasferisca  la  propria residenza
 altrove trasportando nella nuova residenza l'arma, ben si rende conto
 che  l'autorita'  e' a conoscenza della disponibilita', da parte sua,
 di quell'arma a suo tempo regolarmente denunciata.
                                P. Q. M.
    Considerato   che   la   soluzione   del  dubbio  di  legittimita'
 costituzionale della norma e' rilevante ai fini della decisione circa
 la  colpevolezza  dell'imputato  il  quale,  in  caso  di  dichiarata
 illegittimita' della norma, dovrebbe andare assolto  con  la  formula
 "perche' il fatto non costituisce reato";
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso a carico di Collazzoni
 Lanfranco.
      Spoleto, addi' 22 marzo 1984
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 88C1991