N. 810 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 1988
N. 810 Ordinanza emessa il 4 ottobre 1988 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Meloni Giovanni Reato militare - Deterioramento colposo di beni mobili appartenenti all'amministrazione militare - Eccessiva afflittivita' della prevista reclusione militare - Ingiustificato deteriore trattamento del militare rispetto agli altri cittadini per i quali non e' previsto il reato di danneggiamento colposo - Limitazione dei diritti fondamentali della persona e della liberta' personale non giustificabile per le esigenze di difesa della nazione Riferimento a ordinanza Corte costituzionale n. 585/1988 di manifesta inammissibilita' di identica questione, ritenuta superabile in base ai nuovi argomenti addotti. (C.p.m.p., art. 170, in relazione al c.p.m.p. art. 169). (Cost., artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma).(GU n.3 del 18-1-1989 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Meloni Giovanni, nato il 24 giugno 1967 a Ilbono (Nuoro), atto di nascita n. 2/1-A, ivi residente in via Lanusei n. 19, celibe, seconda media, manovale, impossidente, incensurato, soldato in congedo, gia' nel 184 gruppo artiglieria pesante campale "Filottrano" in Padova; libero, imputato di deterioramente colposo nei mobili militari (artt. 169 e 170 del c.p.m.p.) perche', nella caserma sede del 184 gr.a.pe.cam. "Filottrano" in Padova, il 25 aprile 1987, mentre era alla guida dell'auto da ricognizione AR/76 - EI 083AC, per imperizia, provocava il ribaltamento del veicolo cagionandogli un danno di L. 3.248.700; RITENUTO IN FATTO E DIRITTO A conclusione del dibattimento del 1 ottobre 1987 questo tribunale ha sollevato questione di costituzionalita' dell'art. 170 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 3, 13 e 52, ultimo comma, della Costituzione. Con ordinanza 19 maggio 1988, n. 585, la Corte costituzionale, richiamandosi alle considerazioni gia' svolte con la sentenza 23 luglio 1987, n. 280, ha dichiarato la "manifesta inammissibilia'" della questione sollevata da questo tribunale: le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione sono apparse alla Corte un insieme di contraddizioni, tale da rendere impossibile una sicura individuazione dei veri termini del petitum, e da rappresentare quindi un insuperabile ostacolo all'esame nel merito della questione stessa. A conclusione dell'odierno dibattimento, nel quale sono ancora emersi a carico del soldato Meloni gli estremi del contestato reato, questo giudice ritiene di doversi adoperare in modo da eliminare quelle incertezze che sinora non hanno permesso una normale conclusione del procedimento incidentale dinanzi alla Corte. Emergono dei dubbi circa la legittimita' costituzionale dell'art. 170 del c.p.m.p., in relazione all'art. 169 del c.p.m.p., che penalizza la distruzione ed il deterioramento colposo di qualsiasi cosa mobile appartenente all'amministrazione militare. A tal riguardo, viene innanzitutto in rilievo che manca nell'ordinamento penale comune una norma incriminatrice che in via generale punisca il danneggiamento colposo di qualsiasi cosa mobile altrui, o specificamente appartenente alla pubblica amministrazione. Il danneggiamento colposo e' configurato come reato solo quando venga a riguardare cose di particolare interesse (come del resto riconosce la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 104/1976): i monumenti o le altre cose di pregio archeologico, storico o artistico (art. 733 del c.p.); le cose dell'azienda delle ff.ss. (articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, ora tramutato da norma penale in precetto amministrativo). La regola, espressa per l'appunto dall'art. 170 del c.p.m.p., secondo cui nella legislazione penale militare viene, al contrario, punito il deterioramento colposo, ad opera del militare, di qualsiasi cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, mette in evidenza un'ingiustificata diversita' di trattamento a danno del militare (art. 3 della Costituzione), dal momento che non e' in alcun modo sostenibile che ogni cosa, dalla piu' comune (la penna biro della fureria ed il bicchiere del refettorio) alla piu' specializzata (il carro armato) e sofisticata (il computer), assuma particolare valore per il sol fatto di entrare nel patrimonio dell'amministrazione militare. D'altra parte, se l'appartenenza delle varie cose all'amministrazione militare fosse realmente il segno di un particolare interesse insito nelle medesime, il legislatore non avrebbe esitato a configurare i reati militari in questione come realizzabili da chiunque, e non dal solo militare. L'avvocatura dello Stato, a sostegno dell'infondatezza della questione nel procedimento conclusosi con la gia' citata sentenza n. 280/1987, si e' richiamata alla previsione dell'art. 52 della Costituzione, per cui "l'interesse costituzionale di assicurare il regolare svolgimento del servizio militare" consentirebbe al legislatore "non solo di introdurre limitazioni, ma anche di sanzionare penalmente i fatti colposi ex art. 170 del c.p.m.p.". Ma il problema, a parere di questo tribunale, non puo' esaurirsi con la constatazione dell'esistenza di tale interesse, dal momento che, come la stessa Corte costituzionale ha statuito con le sentenze n. 126/1985 (in materia penale militare) e n. 278/1987 (in materia processualmente militare), e' necessario che la tutela di interessi-valori costituzionalmente riconosciuti avvenga senza eccessi, nel rispetto della complessiva gerarchia esistente nell'ambito della Costituzione. A questa esigenza, del resto, si informa la legge 11 luglio 1978, n. 382 (norme di principio sulla disciplina militare), la cui norma-base (art. 3) sancisce che "limitazioni all'esercizio di diritti" e l'"osservanza di particolari doveri" possano con legge essere imposte al militare quanto cio' sia veramente necessario per "garantire l'assolvimento dei compiti propri delle forze armate". Il diritto di liberta' personale (artt. 2 e 13 della Costituzione) non puo' non competere anche al militare, tanto piu' che l'ordinamento militare deve informarsi (art. 52, ultimo comma, della Costituzione) ai principi basilari della Repubblica. Pertanto, anche la normazione penale militare, in quanto previsione legislativa, per la tutela di beni giuridici militari, di specifiche sanzioni limitative di questo diritto, non puo' non procedere secondo criteri che rispettino la reciproca importanza dei vari valori che vengono in considerazione. Quindi, nella materia militare non puo' essere penalizzato, in nome dell'"interesse costituzionale di assicurare il regolare svolgimento del servizio militare", qualsiasi fatto che realizzi una, anche minima, trasgressione dell'articolata e capillare deontologia militare, ma solamente quelle condotte che, considerate nella loro materialita' e nell'elemento soggettivo, abbiano una certa importanza lesiva, degna di essere comparata con il bene della liberta' personale che con la sanzione viene a subire delle limitazioni. E, secondo questo tribunale, e' violata questa proporzione quando viene penalmente sanzionato il danneggiamento meramente colposo, ad opera del militare, di qualsiasi cosa mobile appartenente all'amministrazione militare. Per questo reato e' prevista la reclusione militare, e quindi sanzione direttamente limitativa della liberta' personale. Ma la censura di incostituzionalita' - lo si precisa con riferimento alle osservazioni svolte dalla Corte costituzionale con l'ordinanza che ha concluso per la manifesta inammissibilita' della questione -, riguarderebbe la norma incriminatrice anche qualora questa stabilisse una pena pecuniaria, la cui inosservanza e' a sua volta punita con misura limitativa della liberta' personale, pur surrogabile con il lavoro sostitutivo (art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689). Dubbi di incostituzionalita' (che sin qui sono scaturiti principalmente dal confronto con la legislazione penale comune) insorgono anche se la norma dell'art. 170 del c.p.m.p. viene considerata in relazione ad altre disposizioni penali militari. V'e' da notare, innanzitutto, che la distruzione ed il danneggiamento colposo delle cose mobili di maggior valore economico ed operativo (navi, aeromobili, convogli) e' principalmente affidato a speciali norme incriminatrici (artt. 167, terzo comma, 106, 108 e 109, del c.p.m.p.); per cui risulta ancor piu' evidente la sostanziale modesta lesivita'; - cui si e' correlata l'ipotesi di violazione degli artt. 2 e 13 della Costituzione -, dei fatti, colposi, compresi nella previsione dell'art. 170 del c.p.m.p. Inoltre, considerando che il militare, particolarmente in servizio di leva, per ragioni addestrative e' costretto a maneggiare ed utilizzare cose di cui ancora non conosce bene il funzionamento, e che quindi puo' facilmente danneggiare, non sembra giustificabile, sotto il profilo del principio di uguaglianza, che per i fatti previsti dall'art. 170 del c.p.m.p. dalla nozione di colpa non sia esclusa l'imperizia, nella specie contestata all'imputato, mentre proprio in questo senso stabilisce l'art. 106, terzo comma, del c.p.m.p. per analoghi fatti riguardanti gli aeromobili. In definitiva, per le suesposte ragioni questo tribunale ritiene ancora non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 170, in riferimento all'art. 169 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 170 del c.p.m.p. in relazione all'art. 169 del c.p.m.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 52, terzo comma, della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Padova, addi' 4 ottobre 1988 Il presidente: ROSIN 88C1994