N. 815 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 1987- 16 dicembre 1988
N. 815 Ordinanza emessa il 27 novembre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 dicembre 1988) dalla commissione tributaria di secondo grado de L'Aquila sul ricorso proposto da Carducci Elisa ed altri contro l'ufficio del registro de L'Aquila. Imposte in genere - Imposta sulle successioni e donazioni - Revisione delle relative aliquote - Accertamento del valore imponibile dei beni caduti in successione - Inapplicabilita' delle nuove disposizioni alle successioni aperte anteriormente alla data del 1 luglio 1986 relativamente alle quali siano pendenti controversie. (Legge 17 dicembre 1986, n. 880, art. 11). (Cost., artt. 3, 53 e 97).(GU n.3 del 18-1-1989 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da contribuente avverso decisione della commissione tributaria di primo grado de L'Aquila; Letti gli atti; Sentito il rappresentante dell'ufficio signora Anna Maria Bonifaci e le parti presenti; Udito il relatore geom. Panfilo Ricotta; RITENUTO IN FATTO La commissione premesso che Carducci Elisa, Carducci Iole, Carducci Maria Laura, Gianfelice Maria Carla e Gianfelice Carlo hanno sollevato eccezione di incostituzionalita' dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, nelle parti in cui esso non prevede che le disposizioni contenute nella stessa normativa siano applicabili anche alle successioni aperte anteriormente al 1 gennaio 1986, relativamente alle quali, alla data del 23 dicembre 1986 giorno di entrata in vigore della predetta legge le relative controversie fossero ancora pendenti; Ritenuto che la sollevata eccezione non puo' essere ritenuta manifestamente infondata giacche' l'art. 11 della normativa in discussione prevede che le disposizioni di revisione dell'aliquota dell'imposta di successione si applicano soltanto alle successioni aperte ed alle donazioni poste in essere a partire dal 1 luglio 1986 mentre il decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 innovativo in materia di imposta di registro prevede all'art. 79 che le disposizioni piu' favorevoli al contribuente, compresa la disciplina di cui all'art. 52 del nuovo testo unico si applicano anche a quegli atti, scritture e denuncie anteriori, relativamente alle quali alla data di entrata in vigore del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica di anzi accennato (1 luglio 1986) sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza per l'azione della Finanza; che da tale difformita' di disciplina trova motivo di essere il dubbio di costituzionalita' gia' precisato in relazione agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione; che il contrasto con le prime due norme costituzionali sembra evidente in quanto l'ammontare dell'imposta non e' determinato in rapporto alla capacita' contributiva del cittadino ma e' dipendente da un elemento estraneo ad esso: cioe' dell'evento morte e dal momento di questa, restando favorito il figlio di chi e' deceduto dopo l'entrata in vigore della nuova legge di revisione; che il contrasto con l'ultima norma costituzionale art. 97, sembra ancor piu' evidente in quanto con la nuova normativa vengono ingiustificatamente sconvolti i principi stessi posti alla base dell'imparzialita' della p.a. nonche' la certezza del diritto; in forza di tale disciplina il contribuente viene poto dall'amministrazione finanziaria di fronte ad una duplice valutazione rispetto allo stesso bene e con riferimento alla stessa data giacche' la legge n. 880/1986, non contenendo una normativa transitoria identica a quella contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 puo' dar luogo a situazioni incongrue ed abnormi. Puo' per esempio porsi il caso che i beni di cui ha ricorso de quo, dichiarati di valore di L. 116.380.000 e valutati con l'accertamento dell'ufficio in L. 309.910.000, ove fossero stati oggetto dopo alcuni giorni dalla apertura della successione di alienazione con analogo comportamento degli eredi contribuenti e dell'ufficio in relazione al valore, in occasione di pendenza di pari ricorso in entrambe le ipotesi, in applicazione del calcolo automatico previsto dalla legge n. 131/1986 per mancanza di definitivita' dell'accertamento di maggior valore ai beni oggetto dell'alienazione, ai fini della imposta di registro, verrebbe attribuito definitivamente il valore dichiarato di L. 116.380.000 in quantio non inferiore a 60 ed 80 volte il r.d. e r.c. risultante in catasto, per terreni e fabbricati, mentre ai fini dell'imposta di successione potrebbe venire determinato, "per adesione" un valore nella misura di L. 216.937.000 pari al 70% del valore accertato; che in tal modo lo stesso bene, alla stessa data, nei confronti dello stesso soggetto e da parte dello stesso ufficio del registro verrebbe a ricevere due valutazioni assolutamente diverse di cui la seconda circa due volte la prima; Considerata la rilevanza della eccezione sollevata giacche' nella specie si fa questione di applicabilita' dell'art. 11 della legge n. 880/1986 che ha pertanto da investirsi della sollevata questione la Corte costituzionale;
P. Q. M. Vista la legge n. 87/1953 la commissione ritiene rilevante e non manifestamente infondata la sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 della costituzione nella parte in cui tale norma non prevede che le disposizioni contenute nella legge siano anche applicabili alle successioni aperte anteriormente al 1 gennaio 1986 relativamente alle quali alla data del 23 dicembre 1986 le relative controversie fossero ancora pendenti; Sospende il presente giudizio sino alla delibazione della questione disponendo all'uopo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale: Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato. L'Aquila, addi' 27 novembre 1987 Il presidente: (firma illeggibile) 88C1999