N. 1152 ORDINANZA 15 - 29 dicembre 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Invim - Giudice ordinario - Non consentita sospensione della riscossione delle imposte e della eventuale esecuzione coattiva - Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 56, n. 4). (Cost., artt. 24 e 113)(GU n.2 del 11-1-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1987 dal Pretore di Chioggia nel procedimento civile vertente tra Dona' Ornote ed altro e l'Ufficio del Registro di Venezia ed altro, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Chioggia, nel procedimento promosso da Dona' Ornote e Boscolo Ines "Berto" contro l'Ufficio del Registro di Venezia, per opposizione all'ingiunzione fiscale intimata nei confronti di essi ricorrenti per il pagamento dell'INVIM, con ordinanza del 6 novembre 1987 (R.O. n. 12 del 1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non consente la sospensione della riscossione delle imposte e della eventuale esecuzione coattiva al giudice ordinario, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost.; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilita' della questione e, in subordine, per la manifesta infondatezza; Considerato che il giudice a quo ha sollevato l'incidente di costituzionalita' dopo avere ordinato la sospensione della riscossione della imposta e degli atti esecutivi e che, pertanto, va dichiarata la inammissibilita' della questione alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (sent. nn. 142/1988; 550/1987); Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, con riferimento agli artt. 24 e 113, Cost., dal Pretore di Chioggia con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988. Il Presidente: CONSO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C2017