N. 1152 ORDINANZA 15 - 29 dicembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Imposte in genere - Invim - Giudice ordinario - Non consentita
 sospensione della riscossione delle imposte e della eventuale
 esecuzione coattiva - Manifesta inammissibilita'.
 (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 56, n. 4).
 (Cost., artt. 24 e 113)
(GU n.2 del 11-1-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
    BORZELLINO,  dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 56, n. 4, del
 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione  del  testo  unico  delle
 disposizioni   concernenti   l'imposta  di  registro),  promosso  con
 ordinanza emessa il 6 novembre  1987  dal  Pretore  di  Chioggia  nel
 procedimento  civile  vertente  tra Dona' Ornote ed altro e l'Ufficio
 del Registro di Venezia ed altro, iscritta  al  n.  12  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che il Pretore di Chioggia, nel procedimento promosso da
 Dona' Ornote e Boscolo Ines "Berto" contro l'Ufficio del Registro  di
 Venezia,   per   opposizione  all'ingiunzione  fiscale  intimata  nei
 confronti  di  essi  ricorrenti  per  il  pagamento  dell'INVIM,  con
 ordinanza  del  6  novembre  1987 (R.O. n. 12 del 1988), ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  56,  n.  4,  del
 d.P.R.  26  aprile  1986,  n.131  (Approvazione del testo unico delle
 disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte  in  cui
 non  consente  la sospensione della riscossione delle imposte e della
 eventuale esecuzione coattiva al giudice  ordinario,  per  violazione
 degli artt. 24 e 113 Cost.;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
 concluso  per l'inammissibilita' della questione e, in subordine, per
 la manifesta infondatezza;
    Considerato  che  il  giudice  a  quo  ha sollevato l'incidente di
 costituzionalita'  dopo   avere   ordinato   la   sospensione   della
 riscossione  della imposta e degli atti esecutivi e che, pertanto, va
 dichiarata la inammissibilita' della  questione  alla  stregua  della
 costante   giurisprudenza   di  questa  Corte  (sent.  nn.  142/1988;
 550/1987);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26  aprile
 1986,  n.  131  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
 concernenti l'imposta di registro), sollevata, con  riferimento  agli
 artt.  24  e  113,  Cost., dal Pretore di Chioggia con l'ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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