N. 1157 ORDINANZA 15 - 29 dicembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Retribuzione giornaliera Contribuzione -
 Limite minimo - Adeguamento a prestazioni di lavoro épart-time -
 Esclusione - Questione gia' dichiarata manifestamente infondata
 ordinanza n. 835/1988) - Manifesta infondatezza.
 (d.-l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 1, convertito, con modificazioni,
 nella legge 26 settembre 1981, n. 537).
 (Cost., art. 3)
(GU n.2 del 11-1-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
    CORASANITI,  prof.  Giuseppe  BORZELLINO,  dott.  Francesco GRECO,
    prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
    PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo CASAVOLA,
    prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
    Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
    Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 20 della
 legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per  la  formazione  del
 bilancio annuale e pluriennale dello Stato); 14 del d.-l. 30 dicembre
 1979,  n.  663  (Finanziamento  del  servizio  sanitario  nazionale),
 convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; 1
 della legge 30 dicembre 1980,  n.  895  (Misure  urgenti  in  materia
 previdenziale  e  pensionistica);  1  del d.-l 29 luglio 1981, n. 402
 (Contenimento  della  spesa   previdenziale   e   adeguamento   delle
 contribuzioni),   convertito,   con  modificazioni,  nella  legge  26
 settembre 1981, n. 537, promosso con ordinanza emessa  il  13  giugno
 1987  dal  Tribunale  di  Roma  nel  procedimento civile vertente tra
 Scorza Mario e l'I.N.P.S., iscritta al n. 173 del registro  ordinanze
 1988  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,
 prima serie speciale, dell'anno 1988.
    Visti  gli  atti  di  costituzione di Scorza Mario e dell'I.N.P.S.
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di Roma, con ordinanza del 13 giugno
 1987 (R.O. n. 173/1988), emessa nel procedimento vertente tra  Scorza
 Mario  e  l'I.N.P.S.,  avente  ad  oggetto il pagamento di contributi
 previdenziali per il rapporto di lavoro part-time iniziato nel  1979,
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 20,
 legge 21 dicembre 1978, n. 843; 14, d.-l. 30 dicembre 1979,  n.  663,
 convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;
 1, legge 30 dicembre 1980, n. 895; 1, d.-l. 29 luglio 1981,  n.  402,
 convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537,
 i  quali  non  consentono  che  il  limite  minimo  di   retribuzione
 giornaliera  stabilito,  per tutte le contribuzioni dovute in materia
 di  previdenza  ed  assistenza  sociale,  in  riferimento  ai  minimi
 previsti  dai contratti collettivi per prestazioni lavorative a tempo
 pieno, possa essere ragguagliato a  prestazioni  di  lavoro  a  tempo
 parziale  di  durata inferiore rispetto al normale orario giornaliero
 di lavoro;
      che  e'  dedotta  la  violazione  dell'art.  3  Cost. in quanto,
 determinandosi un uguale trattamento  per  situazioni  oggettivamente
 differenziate  in  ragione  della  diversa  durata della prestazione,
 consegue irrazionalmente una disparita' di trattamento per  i  datori
 di  lavoro  che  subiscono oneri economici sproporzionati rispetto al
 valore economico della attivita' dedotta in contratto;
      che  nel  giudizio  si sono costituiti: la parte privata, che ha
 concluso per  l'accoglimento  della  questione;  l'I.N.P.S.,  che  ha
 concluso,  invece,  per  la  sua  infondatezza;  mentre, l'Avvocatura
 Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei
 ministri, ha concluso per la sua inammissibilita' o, quanto meno, per
 la sua infondatezza;
    Considerato  che  della  questione  e'  stata  gia'  dichiarata la
 manifesta infodatezza con ordinanza n. 835/1988;
      che  non  sono  dedotti  motivi  nuovi  che  possono fondare una
 diversa decisione;
      che  la  stessa la nuova disciplina di cui alla legge n. 863 del
 1984 e' confermativa dei  principi  posti  a  base  della  precedente
 decisione.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 20 della legge 21  dicembre  1978  n.  843
 (Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
 dello Stato); 14 del d.-l. 30 dicembre 1979,  n.  663  (Finanziamento
 del  servizio  sanitario  nazionale),  convertito, con modificazioni,
 nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; 1 della legge 30 dicembre  1980,
 n.  895  (Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 1
 del  d.-l.  29  luglio  1981,  n.  402  (Contenimento   della   spesa
 previdenziale  ed  adeguamento  delle contribuzioni), convertito, con
 modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, sollevata,  con
 riferimento  all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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